TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-10-03, n. 201600539
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Pubblicato il 03/10/2016
N. 00539/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00571/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 571 del 2015, proposto da:
G. B. , rappresentata e difesa dagli avvocati P P , A V, con domicilio eletto presso avv. Domenico D'Alessio in Ancona, via Giannelli, 36;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliataria in Ancona, piazza Cavour, 29;
Regione Marche non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Viste le memorie difensive;
Visto l'art. 34, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2016 la dott.ssa Francesca Aprile e uditi per le parti i difensori;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
E’ stata chiesta la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
E’ dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese di ottemperanza possono essere compensate.