TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-07-30, n. 202400502
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Pubblicato il 30/07/2024
N. 00502/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00060/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 60 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Interno, in persona del Ministro p.t.;Dipartimento della Pubblica Sicurezza della Polizia di Stato, in persona del Responsabile p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'ottemperanza:
- del giudicato di cui alla Sentenza n. -OMISSIS-/2023 pubblicata il 29.03.2023 - R.G. n. -OMISSIS-/2020 - e corretta per mero errore materiale con Ordinanza n.-OMISSIS-/2023 del 12/07/2023 - R.G. n. -OMISSIS-/2020-1 - del Tribunale - Sezione Lavoro- di Reggio Calabria, e passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Interno e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza della Polizia di Stato;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2024 la dott.ssa R M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
PREMESSO che, con ricorso tempestivamente notificato e depositato, il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza del giudicato di cui alla sentenza n. -OMISSIS-/2023 del 29.03.2023, successivamente oggetto di correzione per errore materiale, con cui il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, in parziale accoglimento del ricorso dallo stesso proposto, ha condannato il Ministero resistente:
- alla corresponsione della speciale elargizione ex art. 1, comma 1, L. 302/1990, debitamente rivalutata ai sensi dell’art.8, comma 2, della citata legge e succ. modif. ed integrazioni, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, previa deduzione delle somme già corrisposte, nella misura del 37%;
- alla corresponsione dell’assegno vitalizio non reversibile, soggetto a perequazione automatica, previsto ex art. 1, l. 407/98, esteso alle Vittime del Dovere, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b), n. 1, D.P.R. 243/2006, come implementato dall’art. 4 comma 238 della l. n.350/2003 (Legge Finanziaria 2004), nonché dello speciale assegno vitalizio non reversibile, soggetto a perequazione automatica, di cui all’art.5, comma 3, della l. 206/2004, esteso alle Vittime del Dovere, a partire dal 2008, dall’art. 2, comma 105, l. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), a decorrere dal 31.01.2011;
RILEVATO che:
- con memoria depositata in data 10.07.2024, parte ricorrente ha rappresentato, fornendone prova documentale, la sopravvenuta ottemperanza alle statuizioni di cui al giudicato per cui è causa, dichiarando per l’effetto la cessazione della materia del contendere, con richiesta di condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite;
- il Ministero dell’Interno ed il Dipartimento della Pubblica Sicurezza della Polizia di Stato si sono costituiti, in data 11.07.2024, con memoria di mera forma corredata da ampia documentazione comprovante la sopravvenuta ottemperanza al giudicato;
RITENUTO, pertanto, che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ex art. 34 comma 5 c.p.a., attesa la dimostrazione del pieno soddisfacimento, nelle more del presente giudizio, della pretesa del ricorrente in favore del quale devono essere liquidate le spese di lite, come in dispositivo, in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale.