TAR Milano, sez. III, sentenza breve 2024-03-01, n. 202400591

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza breve 2024-03-01, n. 202400591
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202400591
Data del deposito : 1 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/03/2024

N. 00591/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00303/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 303 del 2024, proposto da
Veronese Impianti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A B, G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A B in Roma, via Giuseppe Mercalli, 13;

contro

Italgas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Larga 23;

per l'annullamento

previa sospensione

- del provvedimento di cui alla Nota di Italgas S.p.A. del 08.01.2024, recante “Esito procedimento di qualifica di Veronese Impianti S.p.A.”, a firma della dott.ssa Raffaella Marcuccio - Direttore Procurement e Material Management, con cui Italgas S.p.A. ha disposto e comunicato la mancata iscrizione della ricorrente Veronese Impianti S.p.A. nel sistema di qualificazione di Italgas S.p.A.;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se sconosciuto, se ed in quanto pregiudizievole per la società Veronese Impianti S.p.A..

e per la conseguente condanna

dell'Ente Italgas S.p.A. a risarcire il danno cagionato alla Veronese Impianti S.p.A., in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario, nella misura che sarà determinata in corso di causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Italgas S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2024 il dott. F F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio;

Ritenuta la fondatezza delle censure – da trattare congiuntamente perché strettamente connesse sul piano logico e giuridico – con le quali la società ricorrente lamenta il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché l’insussistenza dei presupposti di adozione del provvedimento di diniego, con riferimento alla disciplina dettata dal codice dei contratti pubblici;

Ritenuto, in particolare, che:

- Italgas S.p.A. è un ente aggiudicatore e una stazione appaltante ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici e in tale veste gestisce il proprio sistema di qualificazione (c.d.“Vendor List”), ai sensi degli artt. 141 e ss. del d.l.vo n. 36/2023;

- il sistema di qualificazione deve essere gestito nel rispetto delle disposizioni in materia di contratti pubblici e, in particolare, degli artt. 94 e ss. del d.l.vo 36/2023, come, del resto, ribadito dal regolamento Albo Fornitori adottato da Italgas;

- l’iscrizione alla Vendor List è presupposto per poter essere affidatari di contratti pubblici da parte di Italgas e delle società appartenenti al suo gruppo.

- il provvedimento impugnato si basa sul generico riferimento ad inadempimenti contrattuali asseritamente imputabili alla ricorrente, senza alcuna specificazione e senza la dimostrazione della loro rilevanza ai fini del diniego di iscrizione nella “vendor list” di Italgas, secondo la previsione dell’art. 95 lett. e), nonché dell’art. 98, comma 3 lett, c) e comma 6 lett. c) del d.l.vo 2023 n. 36;

- parimenti, il riferimento alle pendenze fiscali e contributive attiene alla situazione accertata nel 2020, senza alcuna considerazione della posizione attuale della società ricorrente, la quale ha documentato l’attuale regolarità fiscale e contributiva;

- resta fermo, inoltre, che la parte resistente non ha documentato, in relazione alle irregolarità appena indicate, la sussistenza dei presupposti previsti, ai fini dell’esclusione, dagli artt. 94, comma 6, e 95, comma 2, del codice dei contratti pubblici;

- anche il riferimento ai “numerosi procedimenti a carico del titolare della società”, si risolve in un’affermazione tautologica, del tutto generica e che non evidenzia la sussistenza di fatti penalmente rilevanti idonei a giustificare il provvedimento gravato, secondo la previsione degli artt. 94, comma 1, e 98, comma 3 lett. g), del d.l.vo 2023 n. 36;

- in ogni caso, l’amministrazione resistente non ha neppure allegato che i fatti complessivamente imputati alla ricorrente rientrino nell’arco temporale di rilevanza disciplinato dall’art. 96 del codice dei contratti, con la precisazione che questo profilo delle censure proposte non è stato neppure puntualmente contestato dalla parte resistente;

- resta irrilevante la deduzione difensiva secondo la quale il provvedimento si collocherebbe nell’ambito non sindacabile dell’attività amministrativa, trattandosi di valutazioni inerenti al rapporto fiduciario che deve connotare le relazioni tra parti contrattuali, poiché tali valutazioni non sono rimesse all’arbitrio dell’amministrazione, ma a giudizi di natura discrezionale, limitati, sul piano della legittimità, dai presupposti definiti dalla richiamata disciplina del codice dei contratti pubblici;
presupposti la cui sussistenza non emerge dal provvedimento gravato, come già rilevato;

Ritenuto, in definitiva, che:

- il ricorso è fondato e deve essere accolto con riferimento alla domanda di annullamento proposta;

- viceversa, è infondata la domanda risarcitoria, in quanto connotata da marcata genericità e priva della dimostrazione degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale della parte resistente, secondo la previsione degli artt. 2043 e seg.ti c.c.;

- le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

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