TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2020-04-15, n. 202003933

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2020-04-15, n. 202003933
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202003933
Data del deposito : 15 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/04/2020

N. 03933/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00013/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13 del 2007, proposto da
G A B A, F M, L B, T D rappresentati e difesi dall'avvocato E L, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Homs n.37;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento ministeriale del 22.11.2006 di rigetto istanza tendente ad ottenere il trattamento economico di trasferimento previsto dalla legge 86/01;

del provvedimento ministeriale del 23.10.2006 emesso nei riguardi del sig, Domenico Trimboli con cui è stata ritenuta l’inapplicabilità delle disposizioni relative al trattamento economico di cui alla legge n. 86/01;

del provvedimento ministeriale del 13.10.2006 emesso nei riguardi del sig, Antonio Buonomo con cui è stata ritenuta l’inapplicabilità delle disposizioni relative al trattamento economico di cui alla legge n. 86/01;

del provvedimento ministeriale del 13.10.2006 emesso nei riguardi del sig, Benedetto Leccese con cui è stata ritenuta l’inapplicabilità delle disposizioni relative al trattamento economico di cui alla legge n. 86/01;

del provvedimento ministeriale del 13.10.2006 emesso nei riguardi del sig, Mario Fichera con cui è stata ritenuta l’inapplicabilità delle disposizioni relative al trattamento economico di cui alla legge n. 86/01 e,

per l’accertamento del diritto dei ricorrenti alla corresponsione del trattamento economico di cui alla legge n. 86/2001, con conseguente condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento delle relative somme oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2020 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti G A B A, F M, L B, T D, ufficiali e sotto ufficiali della Guardia di Finanza, inclusi nel contingente in forza al Nucleo UEO in Albania per periodi di lunga e continuativa durata chiedono l’annullamento dei provvedimenti, nell’epigrafe indicati, con i quali l’Amministrazione ministeriale ha negato loro il trattamento economico di cui alla legge n. 86/2001 relativamente all’attività di servizio prestata all’estero e l’accertamento del loro diritto a vedersi corrispondere i elativi emolumenti con condanna dell’Amministrazione medesima al pagamento delle relative somme.

A sostegno della domanda giudiziale proposta i ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure:

1)Mancata applicazione della legge n. 86/2001, della legge n. 642/1961;
violazione di legge ed eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa, avendo a parità di condizioni e presupposti il Ministero riconosciuto gli emolumenti ex lege n. 86/2001 a dipendenti che ne avevano fatto richiesta, in quanto assegnati a prestare servizio all’estero, presso il succitato contingente, non a domanda di parte, ma assimilabile ad un vero e proprio trasferimento d’autorità di sede di servizio, nonostante i ricorrenti medesimi avessero aderito all’invito rivolto dal Comando generale a svolgere in Albania la propria attività professionale per esigenze di pubblico interesse.

Giova rammentare, al fine del decidere, che i ricorrenti hanno prestato servizio all’estero, e precisamente in Albania, svolgendo attività di consulenza, assistenza ed addestramento delle Forze di Polizia albanesi per periodi superiori a 6 mesi e hanno percepito – come previsto dall’art. 4 della legge n.300 del 1998 - il trattamento economico previsto dalla legge n.642 del 1961 (: lo stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno;
b: un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;
oltre alla indennità prevista dall’art.3 della stessa legge).

A seguito del loro rientro in Italia i ricorrenti hanno chiesto l’indennità di trasferimento d’ufficio prevista ex art. 1 della legge n. 86/2001, in quanto assegnati all’estero per lunghi periodi, successivamente rientrati nel territorio nazionale configurando tale reingresso nel territorio nazionale ( dall’Albania all’Italia), alla stregua di un trasferimento “a ritroso” dalla sede di servizio estera a quella italiana, da essi configurato quale trasferimento d’autorità.

La pretesa attorea deve ritenersi infondata, alla luce della peculiare attività prestata in Albania e delle disposizioni contenute nella legge n. 300 del 1998, dovendosi ritenere con ciò inapplicabile la disciplina di cui all’art. 1 della legge n. 86/2001 alle missioni specificamente disciplinate, quanto al profilo del trattamento economico, dall'art. 4, l. n. 300 del 1998, a norma del quale al personale utilizzato per la consulenza, l'assistenza e l'addestramento delle forze di polizia albanesi, di cui all'art. 1 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, si applicano, a decorrere dal 17 aprile 1998, il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale di cui all'art. 3 della medesima legge, nella misura del 140 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

Nel caso in esame il Collegio ritiene insussistente il fondamentale presupposto del trasferimento d'autorità rappresentato dal mutamento della ordinaria sede di servizio, posto che le operazioni di consulenza ed addestramento delle forze di polizia albanesi svolte all'estero (Albania) hanno strutturalmente avuto carattere temporaneo e provvisorio, sicché la sede di lavoro in località dell'Albania dove le funzioni sono state in concreto espletate non può essere concettualmente considerata la nuova e definitiva sede di servizio dei ricorrenti, diversa quindi da quella ove prestavano ordinariamente le proprie mansioni, trattandosi soltanto del luogo ove, sotto questo profilo in maniera occasionale, gli istanti hanno svolto funzioni ad essi appunto temporaneamente assegnate.

Sia l'invio temporaneo in missione all'estero, sia l'ordine di rientro in Italia non configurano trasferimento in senso proprio, ma solo la cessazione dell'obbligo di svolgere le ordinarie prestazioni in luogo diverso da quello della propria sede di servizio, avendo già il giudice amministrativo osservato che il rientro in sede del militare inviato in missione nel territorio nazionale o all'estero, con la corresponsione dell'indennità di lungo servizio, prevista per periodi superiori a 6 mesi (ex art. 1, comma 1, lett. b), della l. n. 1961, n. 642) non può configurarsi come un trasferimento vero e proprio "a ritroso", tale da determinare l'insorgere del diritto al trattamento economico previsto per il trasferimento vero e proprio dalla l. n. 100 del 1987, apparendo tale costruzione una forzatura interpretativa (Consiglio Stato, sez. IV, 17 dicembre 2003, n. 8321).

Non essendovi, stata, una modificazione della ordinaria sede di servizio, posto che le operazioni di cooperazione e difesa svolti nell'ambito di un'organizzazione internazionale, per la loro stessa natura hanno carattere temporaneo, il trattamento ai sensi dell’art. 1 della legge n. 86/2001 non può esser corrisposto rivelandosi la relativa pretesa priva di fondamento fattuale e normativo.

Pertanto per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensati, tenuto conto della specificità della materia trattata.

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