TAR Brescia, sez. II, sentenza 2014-08-29, n. 201400936

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2014-08-29, n. 201400936
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201400936
Data del deposito : 29 agosto 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00874/2011 REG.RIC.

N. 00936/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00874/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 874 del 2011, proposto da:
F G, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cristiana e F T, con domicilio ex lege presso la Segreteria della Sezione in Brescia, Via Carlo Zima n. 3;

contro

Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Donizetti, non costituitosi in giudizio;

nei confronti di

C S, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

DEL PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL’

ISTITUTO IN DATA

5/4/2011, E DEL PROTOCOLLO D’

INTESA NAZIONALE

30/9/2005, SOTTOSCRITTO DAL MINISTERO E DALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2014 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorso all’esame del Collegio si inserisce in un più ampio contenzioso sviluppatosi tra il Sig. G e l’Istituto evocato in giudizio, avente per oggetto il provvedimento di formazione della graduatoria per il conferimento di supplenze temporanee per il periodo 2003/2004. Dopo plurime pronunce, rese da questo Tribunale anche in sede di ottemperanza, con la sentenza n. 10/6/2010 n. 2296 (ormai divenuta irrevocabile) la Sezione respingeva la pretesa avanzata e confermava il piazzamento del Maestro G al secondo posto della graduatoria, preceduto dall’odierno controinteressato. In esito alla predetta pronuncia, il ricorrente veniva definitivamente escluso dalla graduatoria nazionale di viola ex L. 143/2004, nella quale era stato inserito con riserva in attesa della definizione del giudizio.

Con raccomandata ricevuta dall’Istituto il 25/2/2011 il Maestro G sottolineava la necessità di provvedere alla riedizione della procedura di aggiornamento della graduatoria per l’anno di insegnamento 2004/2005 secondo la normativa vigente. L’Istituto non ha condiviso il contenuto dell’istanza e non ha assunto alcuna determinazione con riferimento all’arco temporale predetto.

Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione il ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe, deducendo quale unico articolato motivo in diritto la violazione di legge e l’eccesso di potere per travisamento in relazione al D.L. 7/4/2004 n. 97 conv. in L. 4/6/2004 n. 143 e alla circolare ministeriale 8/9/2004 prot. n. 4070. La legge richiamata prevede all’art.

2-bis che il reclutamento degli insegnanti (docenti precari) avvenga attraverso la costituzione di graduatorie nazionali riservate a coloro che hanno prestato servizio nelle istituzioni del settore dell’alta formazione artistica e musicale. La circolare (doc. 9) afferma che, per la copertura dei posti relativi a insegnamenti per i quali non sia possibile attingere alle graduatorie nazionali, gli istituti confermino (previo aggiornamento dei punteggi dei candidati inclusi) le graduatorie già costituite nel precedente anno accademico, in attesa dell’operatività dell’art.

2-bis già citato.

Il ricorrente, in quanto inserito nella graduatoria per la copertura delle supplenze per l’insegnamento di viola presso l’Istituto Gaetano Donizetti per il periodo 2003/2004, sostiene di vantare un’aspettativa qualificata all’aggiornamento per il successivo anno accademico.

L’istituto, nella nota impugnata, invoca il protocollo di intesa siglato a livello nazionale il 30/9/2005, ma secondo il Sig. G questo non può che riguardare le procedure di reclutamento da porre in essere dal 2005/2006, in quanto risulta recepito l’1/12/2005.

Il Maestro G chiede altresì il risarcimento del danno provocato dall’atto illegittimo.

Con ordinanza istruttoria collegiale 5/5/2014 n. 465 questo Tribunale ravvisava l’opportunità di “acquisire dall’amministrazione una relazione sui fatti di causa e sui motivi di ricorso ed altresì ordinare il deposito del protocollo d’intesa sottoscritto il 30/9/2005 tra MIUR-AFAM e Organizzazioni sindacali in tema di reclutamento del personale docente dei Conservatori, nonché il provvedimento di recepimento adottato dall’Istituto l’1/12/2005” .

L’Istituto, nella lettera pervenuta a questo Tribunale l’11/6/2014, afferma che l’aggiornamento era privo di utilità per il ricorrente, dato che si era deliberato di avvalersi di quanto previsto dal protocollo di intesa con le Organizzazioni sindacali siglato il 30/9/2005. Il protocollo offriva la possibilità di rinnovare i rapporti di lavoro in essere alla data del 31/10/2005, ossia di confermare i docenti non di ruolo già in servizio che erano stati legittimamente reclutati.

Alla pubblica udienza del 3/7/2014 il ricorso introduttivo è stato chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorrente censura il provvedimento del Direttore dell’istituto in data 5/4/2011, e il protocollo d’intesa nazionale 30/9/2005, sottoscritto dal ministero e dalle associazioni sindacali.

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