TAR Brescia, sez. I, sentenza 2019-05-09, n. 201900444

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2019-05-09, n. 201900444
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201900444
Data del deposito : 9 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/05/2019

N. 00444/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00137/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

S

sul ricorso n. 137 del 2019, proposto da P s.r.l., in persona del legale rappresentante, difesa dall'Avv. L M, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC indicato nell’atto introduttivo e domicilio fisico presso l’Ufficio di Segreteria di questo Tribunale, in Brescia, alla via Carlo Zima n. 3

contro

il Comune di Cremona, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso rappresentato e difeso dall’avv. E G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso l’Ufficio di Segreteria di questo Tribunale, in Brescia, alla via Carlo Zima n. 3

nei confronti

P B S.p.A. in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio

per l'ottemperanza

della sentenza 21 dicembre 2018 del Tribunale di Brescia, con la quale si ingiungeva “PAOLO BELTRAMI SPA (C.F. 00128240199), COMUNE DI CREMONA (C.F. 00297960197), di pagare, in solido, alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, immediatamente:

1. la somma di € 62581,49;

2. gli interessi come da domanda;

1. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2135,00 per compenso, in € 406,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario I.V.A. e C.P.A. come per legge ed oltre alle successive occorrende”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2019 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Precisa la ricorrente che ricorso, procura e decreto sono stati notificati al Comune di Cremona ed a P B S.p.A. a mezzo PEC il 22 dicembre 2018, e notificati al solo Comune di Cremona muniti di formula esecutiva in data 8 febbraio 2019.

Nel lamentare la mancata ottemperanza prestata dal Comune di Cremona al suindicato decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva, chiede parte ricorrente che venga ordinato al Comune di Cremona di prestare adempimento al suindicato tale decreto, anche attraverso il presente procedimento.

La somma dovuta ad oggi, viene dalla parte così calcolata:

Capitale € 62.581,49

Interessi € 836,71

Spese legali € 2.993,39

per un totale di € 66.411,59

Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente condanna dell’intimato Comune al pagamento di quanto sopra, anche a mezzo di nomina di Commissario ad acta.

2. L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, esponendo di aver presentato, con atto di citazione notificato il 30 gennaio 2019, e depositato il giorno 8 febbraio 2019, opposizione avverso il suddetto decreto, con istanza di sospensione e contestuale chiamata in giudizio di P B S.p.A.

3. Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio dell’8 maggio 2019.

DIRITTO

1. Il gravame si rivela inammissibile sotto un duplice profilo.

2. In primo luogo, è fondata l’eccezione in tale senso dedotta dalla difesa dell’intimata Amministrazione comunale, atteso che l’azionato decreto ingiuntivo ha formato oggetto, come dal Comune stesso documentalmente dimostrato, di opposizione dinanzi al Tribunale di Brescia.

Come è noto, l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., consente la proposizione dinanzi al giudice amministrativo dell’azione di ottemperanza “ delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato ”.

Conseguentemente, si rivela ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 aprile 2012 n. 2334;
T.A.R. Lazio, sez. III- quater , 30 gennaio 2019 n. 1166);
dovendosi, conseguentemente, escludere l’azionabilità di un decreto ingiuntivo privo del carattere della definitività necessaria, affinché possa essere equiparato a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato ai fini del giudizio di ottemperanza.

Secondo consolidatissima giurisprudenza, infatti, per quanto riguarda i decreti ingiuntivi del giudice ordinario, il rimedio dell’ottemperanza viene ritenuto ammissibile esclusivamente per i decreti non opposti o confermati in sede di opposizione, non potendosi dubitare solo in tali ipotesi della sussistenza di un giudicato ( ex multis, T.A.R. Lazio, Latina, 23 luglio 2014 n. 649;
Cons. Stato, Sez. V, 19 marzo 2007 n. 1301).

Tanto è vero che la parte agente deve dare in sede di giudizio di ottemperanza la prova dell’intervenuta definitività del decreto ingiuntivo.

3. Il ricorso de quo deve, inoltre, considerarsi inammissibile, per non essere decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla data della notifica del titolo esecutivo, previsto dell'art. 14, comma 1, del decreto legge 669/1996 (convertito in legge n. 30/1997), secondo il quale « Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ».

Nell’osservare come il decorso di tale termine vada collocato a partire dalla data della notifica – 8 febbraio 2019 – del decreto ingiuntivo con l’apposizione della formula esecutiva, si evidenzia come il presente mezzo di tutela sia stato notificato in data (21 febbraio 2019) largamente inferiore al termine di giorni 120 come sopra decorrente.

Intende, in proposito, il Collegio aderire a quell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale ( ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 24 aprile 2019 n. 2255;
T.A.R. Lazio, sez. III, 24 gennaio 2008 n. 531) “ il decorso del lasso temporale di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo stabilito dall'art. 14, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. con la l. 28 febbraio 1997, n. 30, integra una condizione dell'azione esecutiva intentata nei confronti delle P.A., il cui difetto è rilevabile anche d'ufficio;
ne consegue che in carenza di detta condizione deve seguire la declaratoria di inammissibilità del ricorso per ottemperanza”.

Ciò in quanto detta norma, è stata dettata con l'esplicita finalità di favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici, ed in forza di tale ratio , è da ritenere applicabile al giudizio di ottemperanza, atteso che quest'ultimo giudizio e quello di esecuzione forzata previsto dal codice di procedura civile, se pure per vie diverse e con risultati diversificati, s'incentrano entrambi sull'adempimento dell'obbligazione pecuniaria scaturente dal comando del giudice.

Non intende, quindi, discostarsi il Collegio dal consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui il termine dilatorio di 120 giorni previsto dal citato art. 14 del d.l. 669/1996 si applica anche nel giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo, integrando una condizione dell’azione esecutiva intentata nei confronti della pubblica amministrazione (cfr. C.G.A.R.S., 27 luglio 2012 n. 725;
Cons. Stato, sez. IV, 12 maggio 2008 n. 2158;
T.A.R. Marche, 11 luglio 2013 n. 561;
T.A.R. Lombardia, sez. I, 14 giugno 2012 n. 1664;
T.A.R. Basilicata, 27 febbraio 2019 n. 214).

Tale ragione ostativa, trattandosi di condizione dell’azione, è soggetta a rilievo d’ufficio.

4. Conclusivamente ribadita, per le suesposte ragioni, l’inammissibilità del presente ricorso, dispone conclusivamente il Collegio di porre le spese di lite a carico della parte soccombente, giusta la liquidazione di cui in dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi