TAR Catania, sez. I, sentenza 2014-10-21, n. 201402737

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2014-10-21, n. 201402737
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201402737
Data del deposito : 21 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02149/2013 REG.RIC.

N. 02737/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02149/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2149 del 2013, proposto da:
G P A, rappresentato e difeso dall'avv. A L, con domicilio eletto presso Giuseppe Finelli in Catania, via Aosta, 30/C;

contro

Comune di Pachino (n.c.);

per l'ottemperanza

al d.i. n. 311/2012 emesso dal Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Avola.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 il Pres. S Veneziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo in epigrafe.

L’amministrazione comunale intimata non si è costituita..

Nella camera di consiglio del 9 ottobre 2014 la causa è stata posta in decisione, previo avviso ex art. 73, co. 3, c.p.a. della sussistenza di profili di eventuale inammissibilità.

Il Collegio rileva infatti l’inammissibilità del ricorso attesa la mancata notifica in forma esecutiva del titolo all’amministrazione debitrice.

Il comma primo dell’art.14 del d.l. n. 669/1996 prescrive infatti che le pubbliche amministrazioni devono eseguire le sentenze, e ogni altro atto giurisdizionale aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro, entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Il secondo comma della citata disposizione prevede inoltre che il creditore di un’obbligazione pecuniaria cui è tenuta una pubblica amministrazione non può procedere a esecuzione forzata, né notificare l’atto di precetto, prima del decorso di detto termine dilatorio.

Stabilisce infine l’art. 479, secondo comma, cod. proc. civ., che la notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

In ragione del quadro normativo esposto ne consegue che la notifica del decreto ingiuntivo non esecutivo, effettuata da parte ricorrente ai fini dell’eventuale opposizione, risulta inidonea ai fini contemplati dal citato art. 14 decreto legge n. 669/1996.

Sul punto risulta utile evidenziare che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha condivisibilmente avuto modo di affermare, in proposito, che l’obbligo della preventiva notifica del titolo esecutivo, nonché il correlativo termine dilatorio di centoventi giorni, stabiliti dal citato art. 14, sussistono in relazione a ogni credito pecuniario verso pubbliche amministrazioni, e che il ricorso in ottemperanza proposto senza la previa notifica del titolo in forma esecutiva al debitore presso la sua sede è inammissibile (CGARS, 27 luglio 2012, n. 725).

Per le ragioni esposte, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Quanto alle spese di lite, tuttavia, si ritiene di poterne disporre ex art. 92 c.p.c. la compensazione tra le parti attesa la natura meramente processuale della presente pronunzia e le concrete modalità di svolgimento della vicenda giudiziaria.

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