TAR Lecce, sez. III, sentenza 2014-01-29, n. 201400268

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2014-01-29, n. 201400268
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201400268
Data del deposito : 29 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00659/2011 REG.RIC.

N. 00268/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00659/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 659 del 2011, proposto da:
G S, A S e P S rappresentati e difesi dagli avv. G A F, F V e S D V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F V in Lecce, via 95 Reggimento Fanteria, 1;

contro

Comune di Grottaglie, rappresentato e difeso dagli avv. P M e I V, con domicilio eletto presso l’avv. P L P in Lecce, via Imbriani, 36;
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, Soprintendenza per Beni Arche. Paes. e Patr. Stor. art. Etnoant. Prov. di Le, Br, Ta, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi, 23;
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Bucci, con domicilio eletto presso la Regione Puglia Ufficio Regionale Contenzioso in Lecce, viale Aldo Moro;

per l'annullamento

- della delibera C.C. n. 5 del 14.01.2011 avente ad oggetto “P.d.L. di iniziativa privata relativa alle aree ricadenti nel comparto C2 del P.R.G. vigente (1978) presentato dagli eredi Santoro Lorenzo – approvazione definitiva – NON APPROVATO”;

- in parte qua e nei limiti di interesse della parte ricorrente, del nuovo P.R.G. di Grottaglie, definitivamente approvato dalla Regione Puglia con delibera G.R. n. 2965/2010 del 28.11.2010, pubblicata sul B.U.R.P. n. 12 del 21.01.2011, nonché

- della delibera G.R. Puglia n.1629/03 del 4.11.2003;

di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, in particolare:

- delle delibere C.C. di Grottaglie n. 277 del 9.04.1987 e n.74 del 12.3.1988, rispettivamente di adozione e successiva riadozione del P.R.G. de quo;

- della delibera G.R. n.1193 del 29.04.1998, di approvazione, con condizioni, prescrizioni e determinazioni, dello strumento de quo da parte della Regione;
della relazione istruttoria regionale S.U.R. n.40 del 5.12.1997 e del parere C.U.R. n. 19/1998 del 12.02.1998;

- della delibera C.C. n.77 del 27.07.2000, di assunzione da parte del Comune di Grottaglie delle determinazioni di adeguamento e/o di controdeduzione alle prescrizioni formulate dalla. G.R. con la delibera n.1193 del 29.04.1998;
nonché

- delle delibere C.C. n.24 del 12.03.2002 e n.52 del 19.07.2002, di adozione da parte del Comune delle proprie determinazioni e controdeduzioni in ordine alle prescrizioni e modifiche introdotte al piano dalla Regione Puglia;

- della delibera C.C. n. 42 del 5.05.2009, con cui si è disposto di procedere alla pubblicazione delle delibere comunali di adeguamento e controdeduzioni (delibere consiliari n. 77/2000, n. 24/2002 e n.52/2002);

- della delibera C.C. n. 86 del 22.12.2009, di esame delle osservazioni presentate a seguito dalla nuova pubblicazione del P.R.G.;

- della nota n.15506 del 15.7.1996 della Soprintendenza ai BBB.CC.AA..


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Grottaglie e del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e della Soprintendenza per Beni Arche. Paes. e Patr. Stor. art. Etnoant. Prov. di Le, Br, Ta e della Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2013 la dott.ssa G C e uditi per le parti i difensori gli avv.ti I V, G C in sostituzione dell’avv. A B, S D V anche in sostituzione dell’avv. F V, e l'Avv.to dello Stato A Trentini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I. I ricorrenti, proprietari di un immobile sito in Grottaglie, alla c.da Montepizzuto, identificato in Catasto rustico al foglio 37, p.lle 79 e 119 nonché parzialmente in Catasto urbano al foglio 37, p.lle 242, 254, 247, 238, 259 e 232, impugnano il diniego di definitiva approvazione del progetto di lottizzazione già adottato con delibera C.C. n. 17 del 18.03.2010 (delibera n. 5 del 14.01.2011) nonché la delibera di approvazione del nuovo P.R.G. del Comune (delibera G.R. n. 2965/2010 del 28.11.2010), con relativi atti presupposti.

II. A sostegno dell’impugnazione interposta sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.

A) quanto all’impugnazione del diniego espresso con la delibera C.C. n. 5/2011:

1) violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione nonché per contraddittorietà con precedente manifestazione, per perplessità dell’azione amministrativa e per palese disparità di trattamento;

B) quanto agli atti di definitiva approvazione del nuovo P.R.G. di Grottaglie:

2) violazione degli artt. 279 T.U. del 3.03.1994 n. 383 e 290 T.U. del 4.02.1915 n.148 e violazione del principio di imparzialità;

3) eccesso di potere per insufficiente istruttoria, erroneità dei presupposti e contraddittorietà;

4) violazione di legge per falsa ed erronea applicazione dell’art. 10 della L. n. 1150/1942 nonché dell’art. 16 della L.R. n. 56/1980, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere per travisamento dei fatti e presupposti, difetto di congrua motivazione, illogicità manifesta e sviamento della funzione tipica.

Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto delle domande di annullamento azionate, i ricorrenti concludevano come sopra riportato.

III. Si sono costituiti in giudizio, il Ministero per i Beni e le Attività culturali e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, tramite l’Avvocatura erariale, l’Amministrazione regionale e quella comunale, tutti parimenti legittimati, depositando memorie difensive con le quali hanno puntualmente replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per la reiezione del ricorso.

IV. Con ordinanza n° 319 del 2013, la Sezione ha disposto incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione comunale, che ha adempiuto depositando in Segreteria in data 4 giugno 2013 la relazione di chiarimenti richiesta dal Tribunale.

V. Alla pubblica udienza del 13 Novembre 2013, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.

V.

1. Deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità eccepita dalle controparti sul presupposto della presunta pregressa acquiescenza alle previsioni del P.R.G. come approvato con delibera G.R. n. 1629/2003, annullata giudizialmente, la cui disciplina urbanistica è, però, confluita, senza alcuna variazione di contenuto, salvo adempimento degli oneri di pubblicazione, nel nuovo strumento urbanistico generale, gravato con il presente ricorso (delibera G.R. n. 2965/2010).

Posto che la prima delibera regionale del 2003 è stata definitivamente espunta dal mondo giuridico con il suo annullamento giurisdizionale, la riapprovazione del P.R.G. con delibera del 2010 costituisce atto formalmente e sostanzialmente nuovo. Tanto precisato, secondo giurisprudenza consolidata, l'impugnazione della delibera di adozione del P.R.G., qualora sia immediatamente lesiva, costituisce solo una facoltà, in quanto i vizi ad essa riferibili possono essere dedotti in sede di impugnazione della deliberazione di approvazione, atteso che il Piano regolatore costituisce un atto complesso. Parimenti, la circostanza che il P.R.G. sia un atto complesso, conseguente ad un procedimento molto articolato, comporta anche che i vizi riferibili ad atti intermedi possono essere dedotti in sede di impugnativa del provvedimento finale di approvazione (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 21 dicembre 2010, n. 7636).

VI. Ciò precisato, il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.

VI.

1. Va, preliminarmente accolta la prima censura avverso il diniego di approvazione del piano di lottizzazione presentato, con istanza del 11.02.2009, tenendo conto che, a seguito dell’annullamento del nuovo P.R.G. (delibera G.R. n. 1629/2003), con sentenza n. 2632/2008 del Tribunale Amministrativo Regionale con sede in Bari, l’immobile in proprietà ricadeva nuovamente in zona tipizzata C2 dal previgente strumento generale.

Invero, a fronte della già intervenuta adozione del suddetto piano esecutivo, la determina di diniego depositata in atti, C.C. n. 5/2011, che ne ha valutato la definitiva non approvazione, è priva di qualsiasi motivazione, per tale intendendosi l’esplicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione sulla base delle risultanze dell’istruttoria, limitandosi il Consiglio comunale a rinviare alla corrispondenza intercorsa tra organi interni riguardante tutti i PP.d.LL. presentati nonché ad un dibattito precedentemente annotato a verbale.

VI.

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