TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2010-06-30, n. 201001370

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2010-06-30, n. 201001370
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201001370
Data del deposito : 30 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00493/2002 REG.RIC.

N. 01370/2010 REG.SEN.

N. 00493/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 493 del 2002, proposto da:
Site Soc. Impianti Telefonici ed Elettrici Spa -Bologna-, rappresentata e difesa dall'avv. G B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M A in Catanzaro, via Crispi, 174;



contro

Comune di Belmonte Calabro, Responsabile Uff.Tecnico Urbanistico Comune di Belmonte Calabro, n.c.;



per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota prot. n. 814 del 12/02/2002, a firma del Responsabile dell’Ufficio Urbanistica con la quale si comunica che la richiesta della SITE spa, così come presentata non può essere presa in considerazione e di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2010 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con l’odierno ricorso la SITE, Società Impianti Telefonici ed Elettrici spa, impugna il provvedimento con il quale il Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Belmonte Calabro comunica che “la richiesta della SITE spa, per la realizzazione di una stazione Radio Base per telefonia cellulare, così come presentata non può essere presa in considerazione, dovendo la stessa essere riformulata con tutti i pareri di competenza, compresi gli studi sulle dispersioni elettromagnetiche prodotte ed i relativi valori che ne giustificano la localizzazione.”

Si legge, nella nota gravata, che non saranno autorizzate installazioni “prima che venga approvato il Piano regolatore Generale, che deve dare le indicazioni necessarie ed utili in materia, oltre che localizzare un’area che risponda ai requisiti imposti dalla legge”.

La ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati articolando i seguenti motivi di doglianza:

1) violazione di legge – violazione della legge n. 493/93 e ss.mm. – violazione dell’art. 4 della legge 493/93 – violazione del giusto procedimento ed eccesso di potere, per mancata osservanza delle garanzie procedimentali;

2) violazione di legge - violazione dell’art. 6 della legge 241/90, dell’art. 51 della legge 142/90, violazione della legge n. 493/93 e ss.mm - violazione dell’art. 4 della legge 493/93 - violazione del giusto

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