TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2010-06-30, n. 201001370
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N. 01370/2010 REG.SEN.
N. 00493/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 493 del 2002, proposto da:
Site Soc. Impianti Telefonici ed Elettrici Spa -Bologna-, rappresentata e difesa dall'avv. G B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M A in Catanzaro, via Crispi, 174;
contro
Comune di Belmonte Calabro, Responsabile Uff.Tecnico Urbanistico Comune di Belmonte Calabro, n.c.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della nota prot. n. 814 del 12/02/2002, a firma del Responsabile dell’Ufficio Urbanistica con la quale si comunica che la richiesta della SITE spa, così come presentata non può essere presa in considerazione e di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2010 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’odierno ricorso la SITE, Società Impianti Telefonici ed Elettrici spa, impugna il provvedimento con il quale il Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Belmonte Calabro comunica che “la richiesta della SITE spa, per la realizzazione di una stazione Radio Base per telefonia cellulare, così come presentata non può essere presa in considerazione, dovendo la stessa essere riformulata con tutti i pareri di competenza, compresi gli studi sulle dispersioni elettromagnetiche prodotte ed i relativi valori che ne giustificano la localizzazione.”
Si legge, nella nota gravata, che non saranno autorizzate installazioni “prima che venga approvato il Piano regolatore Generale, che deve dare le indicazioni necessarie ed utili in materia, oltre che localizzare un’area che risponda ai requisiti imposti dalla legge”.
La ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati articolando i seguenti motivi di doglianza:
1) violazione di legge – violazione della legge n. 493/93 e ss.mm. – violazione dell’art. 4 della legge 493/93 – violazione del giusto procedimento ed eccesso di potere, per mancata osservanza delle garanzie procedimentali;
2) violazione di legge - violazione dell’art. 6 della legge 241/90, dell’art. 51 della legge 142/90, violazione della legge n. 493/93 e ss.mm - violazione dell’art. 4 della legge 493/93 - violazione del giusto procedimento, eccesso di potere ed incompetenza, difetto di motivazione, omessa istruttoria e sviamento, in quanto, non è legittimo il rinvio sine die dell’esame delle istanze di autorizzazione e/o concessione edilizia e tenuto conto del fatto che le considerazioni di ordine sanitario sono rimesse alla competenza esclusiva delle ASL nazionali;
3) violazione di legge – violazione e mancata applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge 241/90 – mancata comunicazione di avvio del procedimento – eccesso di potere e carenza di istruttoria.
La ricorrente fa peraltro presente che la vicenda è stata già oggetto di un ricorso, avverso un precedente diniego, deciso con sentenza breve n. 174/2002 di accoglimento.
L'amministrazione comunale non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza n. 239/02 è stata accolta la richiesta di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
Nella pubblica udienza dell’11 giugno 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente il Collegio reputa opportuno affermare l’ammissibilità del ricorso.
La nota con la quale il Comune comunica il parere della Commissione edilizia, nel far propria la decisione di quest’ultima, rinviando l’esame della pratica al momento in cui il Comune si sarà dotato di un piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile, costituisce, in sostanza, il provvedimento conclusivo del procedimento.
Con esso, infatti, il Comune adotta la decisione di sospendere sine die l’esame della pratica edilizia aperta a seguito della presentazione dell’istanza di concessione edilizia da parte della ricorrente.
La consolidata giurisprudenza, alla quale presta adesione il Collegio, individua quali atti autonomamente impugnabili quegli atti interlocutori idonei a cagionare un arresto procedimentale capace di frustrare l'aspirazione dell'istante ad un celere soddisfacimento dell'interesse pretensivo prospettato ovvero ancora gli atti soprassessori, che, rinviando ad un avvenimento futuro ed incerto nell'an e nel quando il soddisfacimento del suddetto interesse pretensivo, determinano un arresto del procedimento che lo stesso privato ha attivato con la sua istanza (cfr ex multis T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, sez. I, 04 giugno 2009, n. 167 e T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 15 gennaio 2009 , n. 60 ).
La nota gravata, al pari del parere della Commissione edilizia, rientrano pienamente nell’ambito di quegli atti che, creando un arresto del procedimento, sono autonomamente impugnabili, anche ove si volesse qualificare la nota del dirigente dell’Ufficio Tecnico quale atto interlocutorio.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Con il secondo motivo di gravame la ricorrente denuncia l’illegittimità della sospensione sine die dell’esame delle istanze di autorizzazione e/o concessione edilizie in quanto integrante una violazione dell’iter procedimentale.
Il motivo è fondato.
Già in precedenti analoghe controversie, non ultima quella avverso un precedente diniego del comune resistente avverso l’istanza presentata dalla ricorrente, questo Tribunale ha rilevato che, in assenza dei presupposti per l’applicazione di una misura di salvaguardia (adozione di una variante allo strumento urbanistico), un provvedimento di sospensione della valutazione dell’istanza del privato costituisce atto atipico e, pertanto, illegittimo (così, Tar Catanzaro n. 174/2002 e n. 575/2004).
Il principio di tipicità degli atti amministrativi, infatti, non consente che un qualsiasi procedimento possa essere sospeso se una norma non prevede il relativo potere (così Tar Piemonte, Torino, sez. I, 2441/2005).
Milita in senso contrario al riconoscimento di un generale potere di sospensione del procedimento ampliativo altresì il principio di cui all'art. 2, l. n. 241 del 1990 (cfr. Tar Toscana Firenze, sez. I, 19 settembre 2007 , n. 2686, Tar Puglia, 12 febbraio 2005 n. 276;TAR Campania, n. 3425/07)
La sospensione della procedura per l’esame della concessione edilizia decisa con la nota gravata, in attesa di un futuro piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile, finisce inoltre per risolversi in un illegittimo arresto sine die, in contrasto con le esigenze di speditezza propria di tale settore, che oggi hanno trovato testuale riscontro nell'art. 87 del D.lvo n. 259 del 2003, a partire dal quale è ormai generalmente affermata, in sede giurisprudenziale, la illegittimità dei provvedimenti comunali di sospensione dell'esame delle domande di autorizzazione all'installazione di stazioni radio base in attesa dell'approvazione di un apposito regolamento (cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. II, 9816/2007, TAR Campania, Sez. VII, 29.5.2006, n. 6199;TAR Abruzzo, 15.6.2006, n. 420;TAR Puglia, Sez. Lecce, 3.11.2006, n. 5142).
Né può giustificarsi la sospensione del rilascio delle predette concessioni con le dedotte esigenze di tutela della salute, richiamate nella memoria del Comune, atteso che, ai sensi dell’art. 4 della L. 22.2.2001 n. 36, la materia della salute pubblica inerente all’esposizione ai campi elettromagnetici è riservata alla competenza dello Stato e non del comune (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20.12.2002 n. 7274;T.A.R. Catanzaro, sez. II, 7.6.2002 n. 1851 e 1852).
Per le considerazioni di cui sopra il ricorso va accolto e per l'effetto vanno annullati gli atti impugnati. Restano assorbite le altre censure.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.