TAR Roma, sez. II, sentenza 2014-02-19, n. 201402040

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2014-02-19, n. 201402040
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201402040
Data del deposito : 19 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 12303/2013 REG.RIC.

N. 02040/2014 REG.PROV.COLL.

N. 12303/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12303 del 2013, proposto da:
F E A e G F, rappresentati e difesi dall'Avv. S D M, con domicilio eletto presso S D M in Roma, Lungotevere Michelangelo, 9;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'ottemperanza

al giudicato discendente dalla sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione Sesta Civile - 1, n. 7949/12, depositata in data 18 maggio 2012, adottata in materia di equa riparazione ex lege n. 89/01;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2014 il consigliere E S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in esame gli odierni ricorrenti chiedono l’esecuzione del giudicato dalla sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione Sesta Civile - 1, n. 7949/12, depositata in data 18 maggio 2012, adottata in materia di equa riparazione ex lege n. 89/01, con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato condannato al pagamento, a favore dei ricorrenti, in qualità di difensori, delle spese processuali liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in € 8.077,00 e, quanto al giudizio di legittimità, in € 800,00, con distrazione a favore dei difensori antistatari.

Nell’evidenziare la mancata esecuzione delle statuizioni contenute nella citata sentenza, chiedono i ricorrenti la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze a dare ottemperanza alla predetta pronuncia, sollecitando a tal fine la nomina di un Commissario ad Acta che vi provveda in sua sostituzione, chiedendo altresì la condanna dell’intimata Amministrazione al risarcimento del danno per ritardata esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114 del codice del processo amministrativo.

L’intimata Amministrazione delle Finanze si è costituita in giudizio con formula di rito.

Alla Camera di Consiglio del 5 febbraio 2014 la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori presenti, trattenuta per la decisione, come da verbale.

DIRITTO

1 - Con il ricorso in esame viene proposta azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato discendente dalla sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione Sesta Civile - 1, n. 7949/12, depositata in data 18 maggio 2012, adottata in materia di equa riparazione ex lege n. 89/01, con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato condannato al pagamento, a favore dei ricorrenti, in qualità di difensori, delle spese processuali liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in € 8.077,00 e, quanto al giudizio di legittimità, in € 800,00, con distrazione a favore dei difensori antistatari.

Nel denunciare la mancata esecuzione a quanto statuito da detta sentenza, chiedono i ricorrenti la condanna della resistente Amministrazione al pagamento delle somme ivi indicate, sollecitando a tal fine la nomina di un Commissario ad Acta che vi provveda in sua sostituzione, e chiedendo altresì la condanna dell’intimata Amministrazione al risarcimento del danno per ritardata esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114 del codice del processo amministrativo.

2 - Tanto precisato, il ricorso in ottemperanza, del cui contenuto si è dato atto, va dichiarato procedibile, in quanto ritualmente notificato e depositato.

Lo stesso va, inoltre, dichiarato ammissibile stante la definitività del provvedimento giurisdizionale di cui è chiesta l’esecuzione.

Il ricorso deve, altresì, essere dichiarato fondato quanto alla richiesta di esecuzione del giudicato alla luce della denunciata mancata ottemperanza alle relative statuizioni da parte dell’Amministrazione a tanto onerata.

Conseguentemente, in accoglimento del ricorso, va ordinato al Ministero dell’Economia e delle Finanze di conformarsi al giudicato discendente dalla sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione Sesta Civile - 1, n. 7949/12, depositata in data 18 maggio 2012, provvedendo, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, al pagamento a favore dei ricorrenti delle somme dovute ai sensi del predetto decreto, come sopra indicate.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine sopra indicato senza che l’Amministrazione dell’Economia e delle Finanze abbia ottemperato al predetto ordine di pagamento, viene sin da ora nominato quale Commissario ad Acta il responsabile pro tempore dell’Ufficio X della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà per lo stesso di delega ad altro soggetto dotato di adeguata competenza, il quale dovrà provvedere ad istanza di parte, anche in via sostitutiva, entro il successivo termine di giorni 60 (sessanta) dalla scadenza del termine già assegnato al Ministero intimato per provvedere al pagamento delle somme dovute ai ricorrenti, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.

Essendo le funzioni di Commissario ad Acta assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti della legge Pinto, l’onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze e va commisurato al compenso spettante per lavoro straordinario, da calcolarsi sulla base dei parametri vigenti, previa quantificazione dell’impegno lavorativo.

3 – Con riguardo alla richiesta di applicazione della misura prevista dalla disposizione dell’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. - secondo la quale il Collegio “salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato;
tale statuizione costituisce titolo esecutivo” - ritiene il Collegio che la stessa non meriti favorevole esame, dovendo al riguardo confermarsi l’univoco orientamento espresso dalla Sezione in materia (da ultimo, ex plurimis:

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