TAR Parma, sez. I, sentenza 2021-08-30, n. 202100223
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Testo completo
Pubblicato il 30/08/2021
N. 00223/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00282/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 282 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato M M, domiciliato presso la Segreteria del TAR in Parma, Piazzale Santafiora, 7;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliata ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
nei confronti
C C, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto M-D GMIL REG2017 0456901 del 09.08.2017 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare - nella parte in cui (artt 3 e ss), in attuazione dell’art. 2252 co. 2 C.O.M. (Codice Ordinamento Militare), come modificato dall’art. 30, co. 1 lett i) DLgs n. 95/2017 (avente ad oggetto la revisione dello stato giuridico e della progressione in carriera delle Forze di Polizia), è stata disposta l’assegnazione al ricorrente, quale Maresciallo Capo c.d. anziano (con più di anni 8 nel grado), incluso nelle aliquote di avanzamento al 31.12.2016 e non promosso, il grado di Maresciallo Maggiore, con inserimento nel nuovo regime prescritto dalla legge di riforma;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale che in attuazione dell’anzidetta legge di riforma abbia determinato il nuovo regime dei Marescialli capo c.d. anziani, previa rimessione alla Corte Costituzionale della verifica di costituzionalità delle disposizioni legislative di cui al D.lgs n. 95/2017 che di tale provvedimento integrano il presupposto normativo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 marzo 2021 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Maresciallo -OMISSIS-, odierno ricorrente, è in servizio presso il RIS di Parma ed appartiene alla categoria "ispettori" dell’Arma dei Carabinieri nei cui ranghi riveste, attualmente, il grado di Maresciallo Maggiore, grado a lui attribuito, col decreto impugnato di cui in epigrafe, in virtù della riforma introdotta dal D.Lgs. n. 95/2017 mentre, prima dell’entrata in vigore di tale provvedimento legislativo, egli ha rivestito per ben 17 anni il grado di Maresciallo Capo c.d. anziano, ovvero con una permanenza all’interno di tale livello gerarchico superiore al periodo minimo di anni 8 previsto per accedere alle procedure di valutazione per la progressione al grado successivo.
Ritenendo tale nuovo inquadramento illegittimo e lesivo della propria posizione, il Maresciallo -OMISSIS- ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 15 novembre 2017, con cui ha chiesto l’annullamento del predetto decreto di inquadramento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza manifesta. Violazione art. 626 e 854 C.O.M. Violazione del principio del giusto procedimento;
2) Illegittimità derivata per violazione di precetti costituzionali (artt. 3, 52, 76, 77 e 97), dei presupposti riferimenti normativi.
Si sono costituiti in giudizio, in data 21 novembre 2017, il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, eccependo, dapprima, l’incompetenza di questo Tribunale e l’inammissibilità del ricorso e chiedendo, poi, la reiezione dello stesso nel merito.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 6 dicembre 2017, è stata emessa l’ordinanza n. 165/2017 con cui è stata respinta la richiesta tutela cautelare “Ritenuto che in ragione della natura della controversia (che richiede un approfondimento incompatibile con la sommarietà propria della fase cautelare) e dell’assenza, nel caso di specie, di una concreta esposizione dell’interessato a un pregiudizio grave e irreparabile in ragione della perdurante efficacia del provvedimento impugnato, non ricorrano i presupposti di cui all’art. 55 c.p.a.” .
Parte ricorrente ha poi depositato memoria finale in data 20 marzo 2021 e infine, all’udienza pubblica del 24 marzo 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.