TAR Cagliari, sez. I, ordinanza cautelare 2014-04-09, n. 201400108
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00108/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00203/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 203 del 2014, proposto da:
T M S, rappresentato e difeso dagli avv. B G C, L S, G F M, A L, con domicilio eletto presso A L in Cagliari, via della Pineta 53/B;
contro
Area Azienda Regionale Edilizia Abitativa, rappresentato e difeso dagli avv. U C, R C, con domicilio eletto presso U C in Cagliari, via Satta N.33;
nei confronti di
C E S, rappresentato e difeso dagli avv. S S, D P, con domicilio eletto presso S S in Cagliari, via Sonnino N.84;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della determinazione del 24.1.2014 emessa dall'Area, Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa, con la quale la predetta Azienda ha disposto in favore della controinteressata l'aggiudicazione definitiva dell'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di recupero dell'area quadrilatero e del relativo complesso edilizio in via Grazia Deledda , Sassari;
- degli atti di gara , nella parte in cui non è stata determinata l'esclusione della controinteressata;
- di ogni altro atto presupposto, inerente e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Area Azienda Regionale Edilizia Abitativa e di C E S;
Visto l'atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale C E S, rappresentato e difeso dagli avv. S S, D P, con domicilio eletto presso S S in Cagliari, via Sonnino N.84;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato
che le delicate questioni sollevate con il ricorso principale e con il ricorso incidentale, necessitano di un approfondito esame in sede di merito;
che, pertanto, impregiudicate dette questioni, appare idonea a soddisfare le esigenze cautelari della ricorrente la fissazione dell'udienza per la discussione del merito, ai sensi dell'art. 119, comma 3, del codice del processo amministrativo, ordinando, altresì, all’amministrazione di sospendere la stipula del contratto fino alla pubblicazione del dispositivo all’esito dell’udienza di merito;