TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2010-06-04, n. 201015339

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2010-06-04, n. 201015339
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201015339
Data del deposito : 4 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01334/2009 REG.RIC.

N. 15339/2010 REG.SEN.

N. 01334/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1334 del 2009, proposto da H I, rappresentato e difeso dall'avv. F S con domicilio ex lege – in mancanza di domicilio eletto in Roma - presso la Segreteria del T.a.r.;

contro

il Ministero degli affari esteri - Ambasciata d'Italia Islamabad (Pakistan), rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento n. 2143/08 con il quale l'Ambasciata d'Italia a Islamabad (Pakistan) negava il visto d'ingresso per lavoro subordinato all'interessato;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli affari esteri;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2010 il cons. G L;

Difese come specificato in verbale;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente impugna il provvedimento n. 2143 del 2 dicembre 2008, motivato, in inglese, con la circostanza che l’interessato (Ullah Asmat, lavoratore subordinato del ricorrente) risultava segnalato nel sistema informativo Schengen.

Il ricorso lamenta: eccesso di potere;
difetto di motivazione;
violazione degli articoli 7,8,9,10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per non avere l’Amministrazione notificato l'avviso di procedimento a tutti gli interessati dallo stesso, così rendendo inutile ed impraticabile il contraddittorio degli interessati.

L’Amministrazione si è costituita.

Entrambe le parti hanno depositato documenti.

Il ricorrente ha altresì depositato una memoria.

La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2010.

DIRITTO

Il ricorso va accolto.

In data 17 giugno 2009 ricorrente ha depositato una nota del C.E.D. del Dipartimento della pubblica sicurezza datata 26.5.2009 e relativa all’interessato (Ullah Asmat, nato il 1° gennaio 1982: v. la copia del passaporto in atti), il quale è lavoratore subordinato del ricorrente.

Nella nota si comunica. “ il nominativo in oggetto indicato non è presente nella banca dati SIS ”;
e nell’oggetto della medesima nota C.E.D. si legge: “ Esercizio del diritto di accesso al SIS. Sig.

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