TAR Catania, sez. III, sentenza 2016-10-07, n. 201602457
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Pubblicato il 07/10/2016
N. 02457/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00592/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 592 del 2015, proposto da M S, rappresentato e difeso dall'avvocato B M C.F. MNSBDT58L31G273T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Filippo Pulvirenti in Catania, viale Ionio, 113;
contro
Comune di San Fratello, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n. 232/2014 reso dal Tribunale di Patti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2016 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 232/2014, dichiarato esecutivo il 12.6.2014 in quanto non opposto nei termini di legge, il Tribunale di condannava il Comune di San Fratello, al pagamento in favore della Sig. M S, della somma di € 8.903,95, oltre interessi legali, nonché della somma di € 830,00 a titolo di spese del procedimento monitorio, oltre IVA e CPA.
Detto decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva il 12.6.2014, veniva, poi, rinotificato in tale forma all’Ente debitore in data 13.10.2014.
Non avendo ricevuto dal predetto Comune l’adempimento delle somme ingiunte, il ricorrente ha proposto il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, al fine di ottenere il dovuto pagamento, anche a mezzo di commissario ad acta.
Il Comune di San Fratello non si è costituito.
Nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2016, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
Rileva il Collegio che la procedura per esecuzione del giudicato risulta ritualmente incardinata ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
Non si ravvisano, quindi, motivi giustificativi dell'inadempienza dell'Amministrazione intimata e deve essere affermata la persistenza dell’obbligo da parte dell’Amministrazione di ottemperare al giudicato.
La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata sia per quanto riguarda la sorte capitale che per gli interessi ed oneri accessori: sono dovute, cioè, le spese successive all’emanazione della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese ed i diritti di procuratore relativi ad atti di diffida, in quanto, come affermato in giurisprudenza (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, n. 17689/2010, Tar Catanzaro, I, n. 287/2011, Tar Napoli, IV, n, 2162/2011), esse rientrano automaticamente tra quelle conseguenti alla decisione, senza che sia necessaria al riguardo un’espressa statuizione del giudice.
Il Comune di San Fratello dovrà dare esecuzione alla sentenza entro un termine che appare equo al Collegio fissare in giorni sessanta decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente decisione.
Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Messina, con facoltà di conferire delega per l’espletamento dell’incarico a idoneo funzionario in servizio presso lo stesso ufficio territoriale del Governo.
Insediandosi entro dieci giorni dalla scadenza del termine sopra indicato, il Commissario provvederà, sotto la sua personale responsabilità, entro il successivo termine di giorni sessanta dal suo insediamento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, mentre il compenso del commissario, da calcolare ai sensi dell'art. 2 D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, da quantificare in base alla somma effettivamente pagata al ricorrente. Tale parcella andrà presentata, ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952).