TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2014-01-07, n. 201400001

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2014-01-07, n. 201400001
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201400001
Data del deposito : 7 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08713/2005 REG.RIC.

N. 00001/2014 REG.PROV.COLL.

N. 08713/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8713 del 2005, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
S T,
rappresentata e difesa dall'avv. E I, con domicilio eletto presso E I in Napoli, p.zza Bovio, nr.14;

contro

Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, in persona del legale rapp.te p.t.,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvoc.ra Distrett.le dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;
Comune di Sorrento in persona del legale rapp.te p.t.,

per l'annullamento

–del ordinanza di sospensione lavori n. 35977 del 29.9.2005 emessa dal Comune di Sorrento;

–del provvedimento prot. nr. 20152/2009 del 12.08.2009 con il quale la Soprintendenza dei BB.AA. di Napoli ha espresso parere negativo sulla istanza di compatibilità paesaggistica ex art. 167 DLgs. 42/2004;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2013 il dott. A P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.- La parte ricorrente impugna il provvedimento di sospensione lavori ed il successivo parere negativo della Soprintendenza ai Beni culturali di Napoli in ordine alla compatibilità paesaggistica di una piscina e di un servizio igienico realizzato sine titulo in Sorrento via Pantano nr. 21/A.

Dopo il deposito di motivi aggiunti e di memoria ha concluso per l’accoglimento.

2.- Resiste l’amministrazione statale concludendo per la reiezione.

3.- All’udienza indicata la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

4.- Il ricorso è in parte improcedibile ed in parte da respingere.

4.1.- L’impugnazione avverso il provvedimento di sospensione lavori è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse sia perché trattasi di atto per sua natura dagli effetti interinali sia perché superato dalla successiva determinazione impeditiva della Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali.

4.2.- Le doglianze avverso il parere negativo di quest’ultima (immediatamente impugnabile stante la sua evidente potenzialità lesiva) sono infondate e, nelle forme sintetiche imposte dal CPA, da rigettare.

Con i motivi articolati che possono congiuntamente esaminarsi stante il loro carattere unitario, si contesta la predetta determinazione della Soprintendenza che così si è espressa:

a seguito di accertamento ..della Polizia Municipale del Comune di Sorrento è stata contestata la realizzazione di opere abusive consistenti in una piscina interrata di forma irregolare;
pavimentazione di camminamento e di area esterna in pietra arenaria;
locale bagno in muratura ricavato al disotto di una rampa di scala esterna con copertura a falda inclinata;

.. tali opere ricadono in zona territoriale 1B (tutela dell’ambiente naturale di 2° grado) del PUT e in zona E 1- 1 (tutela agricola) del PRG adeguato al PUT;

..tali opere si configurano quale nuova edificazione anche con incremento DIO volumi e di superfici utili.

Secondo la ricorrente, che si sofferma su tali concetti anche nella memoria finale, per la piccola piscina ed il bagno attiguo ricavato, non si configurerebbe un nuovo volume sia per le ridotte dimensioni che per il loro carattere pertinenziale.

Entrambi gli asserti sono però da respingere. La previsione dell’art. 167 del DLgs 42/2004 in un’ottica di apicale protezione dei valori paesaggistici esclude dalla compatibilità paesaggistica interventi realizzati che abbiano comportato “creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”.

Nel caso di specie, ad avviso del Tribunale, non è dubitabile che la piscina costituisca, al pari del ricavato servizio igienico, un aumento volumetrico e pertanto si ponga fuori dalla previsione invocata.

Basta qui richiamare il seguente principio di portata generalizzante in materia (CdS sez. VI – sent. nr. 04503 dell’11 settembre 2013): “…la Sezione richiama e ribadisce in questa sede la propria consolidata giurisprudenza, per la quale - come si desume dall’articolo 167, comma 4, del medesimo Codice - hanno rilievo paesaggistico i volumi interrati e seminterrati: così come per essi è applicabile il divieto di sanatoria quando sono realizzati senza titolo (perché il comma 4 vieta il rilascio della sanatoria paesaggistica quando l’abuso abbia riguardato volumi di qualsiasi natura), così essi hanno una propria rilevanza paesaggistica per le opere da realizzare.”

Parimenti inconferente risulta il richiamo al concetto di pertinenza. Come già enunciato da questo Tribunale (Tar Campania/Napoli - sez. VII - nr. 2088 del 21 aprile 2009) tutti gli elementi strutturali concorrono al computo della volumetria del manufatto, siano essi interrati o meno, e fra di essi deve intendersi ricompresa anche la piscina, in quanto non qualificabile come pertinenza in senso urbanistico in ragione della funzione autonoma che è in grado di svolgere rispetto a quella propria dell'edificio al quale accede.

Stante la infondatezza nel merito delle censure proposte, si dequotano i rilievi procedimentali con riferimento alla violazione dell'art. 10 bis L. 241/1990: il provvedimento impugnato, infatti, non avrebbe potuto avere in nessun caso, diverso contenuto. Per giurisprudenza costante, anche di questo Tribunale, La violazione dell'art. 10 bis L. 7 agosto 1990 n. 241 non produce ex se l'illegittimità del provvedimento finale, dovendosi interpretare la disposizione sul cosiddetto preavviso di diniego alla luce del successivo art. 21 octies della medesima legge, in base al quale, laddove sia dedotto un vizio di natura formale, è imposto al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e, conseguentemente, di non annullare l'atto nell'ipotesi in cui la dedotta violazione formale non abbia inciso sulla legittimità sostanziale dei provvedimenti impugnati. (Tar Lazio/Roma – Sez. II ter nr. 5503 - 15 giugno 2007).

5.- La particolarità della vicenda consente la compensazione delle spese di causa.

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