TAR Latina, sez. I, sentenza 2022-10-25, n. 202200856

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2022-10-25, n. 202200856
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202200856
Data del deposito : 25 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/10/2022

N. 00856/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00009/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9 del 2016, proposto da A.M. e T.D.G., rappresentati e difesi dall’avv. E N, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L T in Latina, piazzale Gorizia 11;

contro

Comune di Gaeta, in persona del Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. A R dell’Avvocatura civica, presso i cui uffici è domiciliato in Gaeta, piazza XIX maggio 10;

per l’annullamento

dell’ordinanza n. XX, prot. n. XX, del XX ottobre 2015, notificata il successivo giorno 14, con cui è stato ordinato, ai sensi dell’art. 30, comma 7, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, il divieto di disporre dei suoli in relazione alle opere abusive ivi descritte ed eseguite sul fondo distinto in catasto al foglio n. XX, particelle nn. XX ( ex XX) e XX ( ex XX).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gaeta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio straordinaria di smaltimento del giorno 11 ottobre 2022 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – -OMISSIS-, dopo aver acquisito la proprietà in ragione di 60/674 dell’area identificata in catasto al foglio n. XX, particella n. XX, situata in Gaeta, località -OMISSIS-, a seguito di frazionamento avvenuto nel 1993 hanno ottenuto la proprietà esclusiva del terreno identificato in catasto al foglio n. XX, particella n. XX, avente un’estensione di circa mq 278,00, destinato a zona alberghiera e assoggettato a vincolo paesistico, ai sensi dell’art. 134, d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, per il fatto di insistere sulla fascia costiera.

Con verbale di accertamento e sequestro prot. n. XX del XX gennaio 2011, la Guardia di finanza ha rilevato in loco la realizzazione di opere sprovviste dei titoli abilitativi e configuranti una lottizzazione abusiva ex art. 30, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. In particolare, per quanto attiene alla posizione degli odierni ricorrenti, sull’area catastalmente individuata al foglio n. XX, particella n. XX, è stata constata l’edificazione di un immobile in parte in muratura e in altra parte prefabbricato, con copertura leggermente inclinata di forma assimilabile ad una “L”, avente dimensioni di m 12,3 x 2.75 il lato minore e m 46,00 x 3,45 il lato maggiore, con annesso portico di mq 21,30.

Con nota prot. n. XX del XX febbraio 2011, il Comune di Gaeta ha comunicato l’avvio del procedimento repressivo edilizio e, in esito alla partecipazione procedimentale spiegata da A.M. e T.D.G., ha adottato l’ordinanza n. XX, prot. n. XX, del XX ottobre 2015, notificata il successivo giorno 14, con cui è stato ordinato, ai sensi dell’art. 30, comma 7, d.P.R. n. 380 del 2001, il divieto di disporre dei suoli in relazione alle opere abusive ivi descritte e realizzate sull’area sopra citata, in quanto “ il frazionamento delle originarie particelle comportante la creazione di ben sette nuove unità […] unitamente alla trasformazione edilizia dello stato dei luoghi in violazione degli strumenti urbanistici ed in assenza della prescritta autorizzazione si configura quale lottizzazione abusiva sostanziale ”.

Avuto riguardo a ciò, con il ricorso all’esame, notificato il 17 dicembre 2015 e depositato il 7 gennaio 2016, A.M. e T.D.G. hanno impugnato il provvedimento indicato in epigrafe denunciando:

I) violazione dell’art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241 ed eccesso di potere, per non avere l’Amministrazione reiterato la comunicazione di avvio del procedimento, alla luce del notevole tempo intercorso dall’invio di essa e l’adozione del provvedimento, né valutato gli elementi da loro apportati al procedimento;

II) violazione dell’art. 30, d.P.R. n. 380 cit. ed eccesso di potere per difetto di motivazione, perché il frazionamento catastale del 1993 era stato approvato dal Comune di Gaeta, sì che il provvedimento appare incomprensibile ove si consideri che sull’area de qua non sono state realizzate opere di urbanizzazione a servizio dei lotti e che il manufatto realizzato dai ricorrenti sarebbe inidoneo ad un uso prolungato, consentendo solo il soddisfacimento di esigenze temporanee;

III) violazione dell’art. 30, d.P.R. n. 380 cit. ed eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto l’ordinanza non contiene alcun particolare approfondimento in ordine all’effetto espropriativo che dalla sua esecuzione deriverebbe in loro danno;

IV) violazione dell’art. 30, d.P.R. n. 380 cit., atteso che l’ordinanza gravata sarebbe priva degli elementi essenziali e segnatamente dell’ordine di sospensione della lottizzazione;

V) violazione dell’art. 30, d.P.R. n. 380 cit., dato che il Comune resistente aveva approvato il frazionamento catastale che ha poi dato origine alla contestazione di lottizzazione abusiva;

VI) eccesso di potere per sviamento, dato che l’ente locale non ha considerato la disponibilità dei ricorrenti ad attivarsi per ripristinare lo stato dei luoghi, al fine di evitare la perdita del loro diritto di proprietà.

Si è costituito in giudizio il Comune di Gaeta, che ha controdedotto nel merito delle censure svolte, chiedendo il rigetto del gravame.

Alla camera di consiglio straordinaria di smaltimento dell’11 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. – Il ricorso è infondato.

2.1 Non suscettibile di favorevole delibazione è il primo ordine di censure, inerente alla violazione delle garanzie partecipative, atteso che l’Amministrazione ha comunicato ai ricorrenti l’avvio del procedimento repressivo e ne ha raccolte le osservazioni, concludendo nel senso della loro inidoneità a determinare una diversa qualificazione dei fatti per come accertati nel corso dell’istruttoria. Né a suffragio delle ragioni di A.M. e T.D.G. può invocarsi, di per sé, il lasso temporale intercorso dall’avvio del procedimento sanzionatorio alla sua conclusione, stante la complessità dello stesso per la presenza di numerosi altri soggetti coinvolti oltre ai ricorrenti, e l’irrilevanza della loro disponibilità a ripristinare lo stato dei luoghi, trattandosi di circostanza di per sé non idonea ad elidere l’antigiuridicità dei fatti loro contestati.

2.2. Può procedersi alla disamina congiunta del secondo, terzo, quarto e quinto mezzo di impugnazione, considerato che vertono tutti sulla presunta violazione, sotto differenti profili, dell’art. 30, d.P.R. n. 380 cit.

L’art. 30, comma 1, d.P.R. n. 380 cit., dispone che: “ 1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione;
nonché' quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio
”. Sussistono, quindi, due diverse ipotesi di lottizzazione abusiva: a) quella c.d. materiale, con la realizzazione di opere che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni, sia in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, approvati o adottati, ovvero di quelle stabilite direttamente in leggi statali o regionali, sia in assenza della prescritta autorizzazione; b) quella c.d. formale o cartolare, nel caso in cui, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne sono già realizzati i presupposti con il frazionamento e la vendita (o altri atti equiparati) del terreno in lotti che, per le specifiche caratteristiche, quali la dimensione dei lotti stessi, la natura del suolo, la destinazione urbanistica, l’ubicazione e la previsione di opere urbanistiche, o per altri elementi, evidenzino in modo non equivoco la destinazione ad uso edificatorio (

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