TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-11-15, n. 202214971
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 15/11/2022
N. 14971/2022 REG.PROV.COLL.
N. 12735/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12735 del 2016, proposto da
E M, rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cosseria, 2;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
P C P, P D C, A P, R A, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione di misura cautelare
1) del giudizio complessivo pari a punti 82,70 come risultante dalla scheda valutativa del dott. E M nell'ambito de procedimento di scrutinio comparativo per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale
2
per la nomina a primo dirigente della Polizia di Stato con decorrenza 1.1.2016, comunicato al ricorrente in data 20 luglio 2016
2) della graduatoria definitiva formata a seguito di scrutinio comparativo per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per la nomina a primo dirigente della Polizia di Stato approvata con D.M. 20 aprile 2016 e del relativo provvedimento di approvazione, nella parte in cui non include il ricorrente tra quelli utilmente collocati, anch'essa comunicata al ricorrente in data 20 luglio 2016;
3) di ogni atto precedente, presupposto, connesso o consequenziale in essi compresi i verbali delle sedute della commissione, i quaderni di scrutinio, la scheda valutativa e la scheda biografica del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 ottobre 2022 la dott.ssa R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, in qualità di Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato, partecipava allo scrutinio comparativo per l’ammissione al corso di formazione dirigenziale per la nomina a primo dirigente della Polizia di Stato con decorrenza 1.1.2016.
1.1 Con il ricorso in epigrafe, impugnava, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, il punteggio complessivo di 82,70 punti attribuitogli all’esito del procedimento di scrutinio, non sufficiente ai fini dell’ammissione al corso di formazione, nonché la relativa graduatoria, nella parte in cui non è incluso in posizione utile.
1.2 Con unico articolato motivo di ricorso, deduceva violazione/falsa applicazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili: molti riconoscimenti, titoli, incarichi ricoperti, funzioni svolte durante la carriera, non risulterebbero inseriti nella documentazione posta all’esame della Commissione; nell’attribuzione del punteggio di cui alla sottocategoria V/b – Attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire – la Commissione si sarebbe “sbarazzata” del dovere di motivazione limitandosi ad indicare che “considerato il profilo curriculare del funzionario richiamato in sintesi nella scheda di scrutinio, specie in relazione agli incarichi ricoperti, valutate le competenze acquisite e l’esperienza maturata, risulta adeguato il punteggio sopra attribuito”.
2. Il Ministero dell’Interno si costituiva formalmente in giudizio il 30 novembre 2016 e successivamente, in data 16.12.2016, depositava copiosa documentazione.
3. Alla camera di consiglio del 19.12.2016 – convocata per la discussione dell’istanza cautelare – il Collegio prendeva atto della rinuncia a detta richiesta.
4. L’Amministrazione intimata depositava memoria difensiva il 4 aprile 2022, chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.
5. All’udienza di smaltimento del 28 ottobre 2022, la causa veniva trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito indicate.
7. Preliminarmente,