TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-11-15, n. 202214971
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Pubblicato il 15/11/2022
N. 14971/2022 REG.PROV.COLL.
N. 12735/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12735 del 2016, proposto da
E M, rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cosseria, 2;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
P C P, P D C, A P, R A, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione di misura cautelare
1) del giudizio complessivo pari a punti 82,70 come risultante dalla scheda valutativa del dott. E M nell'ambito de procedimento di scrutinio comparativo per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale
2
per la nomina a primo dirigente della Polizia di Stato con decorrenza 1.1.2016, comunicato al ricorrente in data 20 luglio 2016
2) della graduatoria definitiva formata a seguito di scrutinio comparativo per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per la nomina a primo dirigente della Polizia di Stato approvata con D.M. 20 aprile 2016 e del relativo provvedimento di approvazione, nella parte in cui non include il ricorrente tra quelli utilmente collocati, anch'essa comunicata al ricorrente in data 20 luglio 2016;
3) di ogni atto precedente, presupposto, connesso o consequenziale in essi compresi i verbali delle sedute della commissione, i quaderni di scrutinio, la scheda valutativa e la scheda biografica del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 ottobre 2022 la dott.ssa R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, in qualità di Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato, partecipava allo scrutinio comparativo per l’ammissione al corso di formazione dirigenziale per la nomina a primo dirigente della Polizia di Stato con decorrenza 1.1.2016.
1.1 Con il ricorso in epigrafe, impugnava, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, il punteggio complessivo di 82,70 punti attribuitogli all’esito del procedimento di scrutinio, non sufficiente ai fini dell’ammissione al corso di formazione, nonché la relativa graduatoria, nella parte in cui non è incluso in posizione utile.
1.2 Con unico articolato motivo di ricorso, deduceva violazione/falsa applicazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili: molti riconoscimenti, titoli, incarichi ricoperti, funzioni svolte durante la carriera, non risulterebbero inseriti nella documentazione posta all’esame della Commissione;nell’attribuzione del punteggio di cui alla sottocategoria V/b – Attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire – la Commissione si sarebbe “sbarazzata” del dovere di motivazione limitandosi ad indicare che “considerato il profilo curriculare del funzionario richiamato in sintesi nella scheda di scrutinio, specie in relazione agli incarichi ricoperti, valutate le competenze acquisite e l’esperienza maturata, risulta adeguato il punteggio sopra attribuito”.
2. Il Ministero dell’Interno si costituiva formalmente in giudizio il 30 novembre 2016 e successivamente, in data 16.12.2016, depositava copiosa documentazione.
3. Alla camera di consiglio del 19.12.2016 – convocata per la discussione dell’istanza cautelare – il Collegio prendeva atto della rinuncia a detta richiesta.
4. L’Amministrazione intimata depositava memoria difensiva il 4 aprile 2022, chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.
5. All’udienza di smaltimento del 28 ottobre 2022, la causa veniva trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito indicate.
7. Preliminarmente, si ritiene utile richiamare brevemente la disciplina applicabile alla materia oggetto di riferimento, e cioè le operazioni di scrutinio comparativo relative alla progressione in carriera dei funzionari della Polizia di Stato.
7.1 Ai sensi dell'articolo 61 del d.P.R. n. 335/1982, (recante l'ordinamento dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), lo scrutinio per merito comparativo consiste in un giudizio sulla completa personalità dell'impiegato, emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi ed ai relativi giudizi complessivi, tenendo conto degli incarichi e dei servizi svolti e della qualità delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunte, anche in relazione alla sede di servizio.
7.2 L'articolo 62, ultimo comma, del citato d.P.R. n. 335/82, precisa che il Consiglio di Amministrazione (su proposta della Commissione per la progressione in carriera) stabilisce, ogni triennio, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli da prendere in considerazione negli scrutini di promozione, in relazione alle singole carriere (c.d. criteri di massima), secondo quanto previsto dall'art. 59 del d.lgs. n. 334/2000.
7.3 Con specifico riferimento al triennio 2013/2015, di rilievo nel caso in esame, i criteri di massima sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 marzo 2014, stabilendo di prendere in esame “i titoli degli scrutinabili con riferimento ai rapporti informativi dell’ultimo quinquennio, ad esclusione dell’anno solare in corso alla data in cui si riferisce lo scrutinio, fatta eccezione per i soli titoli di studio e di abilitazione professionale, per i quali si è stabilito di prescindere da ogni limite di tempo”. Nella specie, quindi, il quinquennio preso in esame per l’effettuazione dello scrutinio impugnato (riferito al 31 dicembre 2015) è quello 2010-2014.
7.4 In base ai criteri di valutazione applicabili al caso di specie, i titoli valutabili risultano suddivisi in cinque categorie, cui corrisponde un punteggio complessivo massimo.
Per le prime quattro categorie, il punteggio da attribuire risulta vincolato, con la determinazione di un punteggio specifico per ciascun titolo o complesso di titoli raggruppati per categoria omogenea. Per la categoria V, invece, è prevista l’attribuzione di un punteggio discrezionale, da assegnare in ragione delle qualità delle funzioni svolte dallo scrutinato (sottocategoria V-a) e dell’attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire (sottocategoria V-b).
8. Dalla normativa richiamata e dai criteri di massima indicati, discende, quanto all’ambito del sindacato giurisdizionale che può essere esercitato in fattispecie del tipo di quella oggetto di causa, che non compete al giudice amministrativo il potere di entrare nel merito delle valutazioni espresse dalla Commissione per la progressione in carriera, dovendo il giudizio rimanere limitato ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio, con conseguente esclusione di ogni sindacato di merito sui giudizi espressi dalla commissione, che sono soggetti al giudizio di legittimità entro limiti assai ristretti segnati dall'esigenza di rispettare la linea che divide il giudizio di legittimità dalla valutazione squisitamente discrezionale demandata istituzionalmente al competente organo amministrativo.
L’ampiezza della discrezionalità attribuita all’Amministrazione va considerata alla luce del fatto che essa è chiamata ad esprimersi su candidati che, di solito, sono dotati di ottimi profili di carriera, e le cui qualità sono definibili solo attraverso sfumate analisi di merito implicanti la ponderazione non aritmetica delle complessive qualità degli scrutinandi, da effettuarsi attraverso un apprezzamento dei titoli e dei requisiti non condizionato dalla meccanica valutazione delle singole risultanze documentali (Cons. Stato, Sez. IV, 17 ottobre 2012, n. 5345).
È escluso, quindi, che il giudice possa procedere all'esame comparativo degli scrutinandi, ovvero verificare la congruità del punteggio attribuito, in quanto la discrezionalità tecnica attribuita alla competente Commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così da comportare un vizio della funzione esercitata nel caso concreto. Sono, pertanto, apprezzabili solo quelle palesi aberrazioni in presenza delle quali il vizio della valutazione di merito trasmoda in eccesso di potere per la manifesta irrazionalità in cui si manifesti il cattivo esercizio del potere amministrativo, sì da far ritenere che i punteggi siano frutto di elementari errori ovvero il risultato di criteri impropri, volti al raggiungimento di finalità estranee alla scelta da operare nel caso di specie.
9. Tanto premesso in ordine alla normativa di riferimento ed al sindacato giurisdizionale in subiecta materia, deve procedersi all’esame delle doglianze in concreto articolate dall’odierno ricorrente, per verificare se nel caso di specie siano rinvenibile quei vizi macroscopici che giustificano la sindacabilità delle valutazioni espresse dalla Commissione.
10. Infondata è la censura con cui il ricorrente lamenta il mancato inserimento, nella documentazione posta all’esame della Commissione, di numerosi riconoscimenti, titoli, incarichi ricoperti, funzioni svolte durante la carriera.
10.1 Con riguardo agli “incarichi di tutore componente del Consiglio didattico scientifico” nell'ambito del master di II livello in “Difesa da Armi Nucleari, Radiologiche, Chimiche e Biologiche”, frequentato durante l’anno accademico 2005/2006, presso la II facoltaà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, essi, lungi dall’essere stati pretermessi per trascuratezza o dimenticanza, non rientrano nel quinquennio preso in esame dallo scrutinio (2010-2014), come determinato dai criteri di massima sopracitati.
10.2 In relazione agli incarichi ricompresi nella sottocategoria II A – “Incarichi particolari svolti nell’Amministrazione” – che il ricorrente evidenzia di aver svolto e dei quali lamenta il mancato esame, si osserva che essi, a ben vedere, rientrano tra quelli ordinariamente disimpegnati dai funzionari di Polizia e quindi, stando a quanto stabilito dai criteri di massima, non sono suscettibili di attribuire ulteriore punteggio in quanto già oggetto di positiva valutazione.
10.3 Per quanto concerne, invece, l’onorificenza al merito della Repubblica italiana e i premi in denaro, essi, come evidenziato dal Ministero intimato nella memoria difensiva, non sono contemplati tra i titoli valutabili di cui alla “II categoria lettera E – particolari riconoscimenti”.
11. Parimenti va disattesa la censura tesa a contestare l’attribuzione del punteggio di cui alla sottocategoria V/b – Attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire – sotto il profilo dell’insufficienza motivazionale.
11.1 Premesso che il giudizio in ordine all'attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore è connotato da alta discrezionalità, trattandosi di un apprezzamento di tipo prognostico-comparativo che consente di evincere previsioni sul modo in cui l'impiegato potrà svolgere in futuro l'incarico in concorso in modo migliore rispetto agli altri concorrenti, la valutazione discrezionale in argomento è stata espressa con voto numerico, come la legge consente, fatta salva l’ipotesi – non ricorrente nel caso di specie – in cui “ non (si) ritenga di assegnare all'impiegato, per l'attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore, il coefficiente minimo di idoneità previsto dall'ultimo comma dell'art. 62 nonostante che l'impiegato stesso abbia superato il coefficiente minimo d'idoneità per le qualità del servizio prestato ”, nel qual caso “ il giudizio deve essere motivato ” (art. 68 del d.p.r. 3 maggio 1957, n. 686). E pertanto, anche in linea con la costante giurisprudenza in materia, può ritenersi che i provvedimenti della commissione esaminatrice siano di per sé adeguatamente motivati in quanto si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 18 febbraio 2010, n. 953;Id., 22 dicembre 2009, n. 8628).
11.2 In ogni caso, la motivazione fornita ad integrazione del giudizio già espresso in forma numerica si ritiene comunque sufficiente ed adeguata, laddove viene fatto espressamente richiamo ai “criteri di massima vigenti”, alle “determinazioni assunte dalla Commissione per la progressione in carriera nella seduta del 3 marzo 2016” nonché al complessivo profilo curriculare del Marcelli, di talché è ben possibile, dalla combinazione di tali elementi, ripercorrere l’iter logico-giuridico seguito dalla Commissione.
12. Conclusivamente, alla luce delle considerazioni che precedono, le valutazioni espresse dalla Commissione si profilano immuni dai censurati vizi, non ravvisando il Collegio quei profili di macroscopica irragionevolezza necessari a sindacare giudizi tipicamente discrezionali come quelli oggetto della presente controversia.
13. Per tutto quanto precede, il ricorso è infondato e deve essere respinto, con compensazione, tuttavia, delle spese, ricorrendone giusti motivi.