TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-04-03, n. 202300814

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-04-03, n. 202300814
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202300814
Data del deposito : 3 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/04/2023

N. 00814/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00754/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA IIANA

IN NOME DEL POPOLO IIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 754 del 2018, proposto dal Comune di Lainate, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato E B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso il suo studio in Milano, Corso Buenos Aires, 75;



contro

F S, rappresentato e difeso dagli avvocati F B, G C e A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio del primo in Milano, Via Marina, 6;
Sogestim S.r.l. in fallimento in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;



per l'accertamento

per quanto concerne il ricorso introduttivo,

previa verificazione o consulenza tecnica d'ufficio, dell'inadempimento da parte del Sig. F S, originario stipulante del programma integrato di intervento denominato PII Barbaiana, e di Sogestim S.r.l., avente causa del primo, dell'obbligazione consistente nella realizzazione di una strada di collegamento tra Via Roma e Via F.lli Cairoli (opera di urbanizzazione n. 5, ambito 2) prevista dalla convenzione sottoscritta con il Comune di Lainate in data 27 marzo 2006,

nonché per la condanna delle predette parti private, in solido tra loro, ad adempiere al disposto convenzionale, mediante l'esecuzione della predetta opera di urbanizzazione e la ricostituzione della correlativa garanzia fideiussoria entro termine assegnando,

nonché per la condanna delle predette parti private, in solido tra loro, al risarcimento del danno derivante dal ritardo nella realizzazione dell'opera di urbanizzazione di cui trattasi, da quantificarsi – previa verificazione o consulenza tecnica d'ufficio - ai sensi dell'art. 10.5 della più sopra menzionata convenzione del 27 marzo 2006, nonché alle spese del presente giudizio;

per quanto riguarda la domanda riconvenzionale presentata da Fabio Sbararini:

per la condanna del Comune di Lainate al risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor F S;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa K P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Il Piano Integrato di Intervento Barbaiana, avente l’obiettivo della riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale della frazione Barbaiana ( mediante il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, l’incremento della dotazione di servizi, la creazione di aree a verde, di percorsi ciclo-pedonali e di luoghi di svago e di socializzazione, nonché il miglioramento della viabilità locale ), veniva adottato dal Comune di Lainate con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 18 aprile 2004 ed in seguito approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 18 aprile 2005.

I reciproci rapporti tra il Comune e i proprietari promotori, tra cui figurava il signor F S, erano disciplinati dalla convenzione sottoscritta in data 27 marzo 2006, atto pubblico a rogito del Notaio A S.

Ai sensi dei paragrafi 1.2 e 1.3 della Convenzione si disponeva che « 1.2. I Promotori, sono obbligati in solido per sé e loro aventi causa a qualsiasi titolo all’esecuzione del P.I.I. e pertanto, in caso di alienazione parziale o totale degli immobili oggetto del presente P.I.I., gli obblighi assunti dai promotori con la presente convenzione si trasferiranno anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie pattuizioni contrattuali con i medesimi intervenute, le quali non avranno efficacia nei confronti del Comune. Si lascia altresì la possibilità ai promotori di trasferire in tutto o in parte gli obblighi previsti dalla presente Convenzione a enti, associazioni, o singoli, purché di gradimento dell’Amministrazione Comunale e purché garantiti da apposite fidejussioni assicurative o bancarie. 1.3. In caso di trasferimento degli immobili, le garanzie già prestate dai Promotori non verranno meno e non potranno essere estinte o ridotte se non dopo che i loro successivi aventi causa a qualsiasi titolo abbiano prestato a loro volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione delle precedenti ». In virtù degli artt. 1.2 e 7.1 della convenzione i promotori si obbligavano dunque in solido, per sé e per i loro aventi causa a qualsiasi titolo, all’esecuzione del PII e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ivi previste, con spese integralmente a loro carico.

Si conveniva inoltre che, in caso di alienazione parziale o totale degli immobili oggetto del PII, gli obblighi assunti in sede di stipulazione della convenzione dai promotori si sarebbero trasferiti anche ai rispettivi aventi causa, ferma l’efficacia delle fideiussioni prestate dagli originari promotori fino al rilascio di nuove garanzie da parte degli acquirenti.

L’art. 3.8 stabiliva che i promotori, tra i quali il signor F S, avrebbero dovuto conseguire i titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi previsti dal PII entro cinque anni dalla data della stipula della convenzione stessa. I promotori si obbligavano inoltre all’ultimazione delle opere di urbanizzazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di rilascio di ciascun permesso di costruire (art. 3.4 e art. 7.2.3 della convenzione), con obbligo di darne comunicazione scritta ai competenti organi comunali (art. 7.2.4). I titoli edilizi relativi alle opere di urbanizzazione avrebbero dovuto precedere il rilascio dei titoli relativi agli interventi edilizi previsti nel medesimo ambito.

Nella convenzione erano elencate le opere di urbanizzazione poste a carico di ciascun promotore (art. 7.2.1). In particolare il signor F S si obbligava (anche) alla realizzazione di un parco urbano attrezzato e di una nuova strada di collegamento tra Via Roma e Via Fratelli Cairoli (progetto 1/5), per un importo complessivo pari a euro 302.606,41. A garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione i promotori rilasciavano garanzie fideiussorie per un importo pari a complessivi euro 882.674,55, vincolandosi a non ridurre l’entità della fideiussione al di sotto dell’importo delle opere ancora da realizzare (art. 10.2). Nella convenzione, all’art. 10.3, veniva espressamente prevista in capo al Comune la facoltà di disporre in tutto o in parte della fideiussione in caso di inadempimento totale o parziale del promotore agli obblighi assunti in sede di stipulazione della convenzione. Al Comune veniva altresì conferita la facoltà di provvedere direttamente alla realizzazione - a spese dei promotori - delle opere di urbanizzazione rimaste ineseguite, previa messa in mora dei soggetti inadempienti (art. 10.4). L’inadempimento dei promotori alle obbligazioni previste nella convenzione era sanzionato con una penale, quantificata nello 0,3 per mille sull’ammontare del costo dell’opera non eseguita tempestivamente, e comunque fino a un massimo del 10 % dell’importo complessivo dell’opera stessa (art. 10.5).

2. Il Sig. F S, con atto del 3 ottobre 2006, n. 18230/12324 rep., Notaio O C, cedeva a Sogestim S.r.l. le aree di sua proprietà collocate nell’ambito interessato dal PII; in tal modo Sogestim S.r.l. assumeva le obbligazioni inizialmente gravanti sul proprio dante causa.

La società acquirente rilasciava al Comune apposita fidejussione bancaria (garante San Paolo Imi S.p.a.), a copertura (con riferimento al progetto 1/5) dell’importo massimo pari a €. 302.606,41, con scadenza 13 marzo 2009 e in seguito mai rinnovata, ciò in relazione all’obbligo assunto dalla società di realizzare un parco urbano e una nuova strada.

3. In seguito il Comune di Lainate stipulava, con i privati proprietari di aree incluse nel PII, un accordo ex art. 11 della Legge n.241/1990 conclusivo del procedimento di autotutela avviato dall’Amministrazione comunale in riferimento ad alcune difficoltà riferite dai tecnici e riguardanti le modalità di calcolo dell’altezza dei fabbricati e la verifica degli indici derivanti dall’applicazione della nuova norma di PII “ area edificabile perequata ”. Il procedimento di secondo grado era avviato a seguito dell’atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 243 del 13 novembre 2006 e successiva comunicazione di avvio del procedimento del 15 novembre 2016, che non risulta essere stata notificata al signor F S. L’accordo, sostitutivo del provvedimento conclusivo dell’autotutela, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 107 del 30 novembre 2009, veniva in seguito trasfuso in un atto pubblico rogato dal Notaio A S in data 11 marzo 2010 e sottoscritto, oltre che dal Comune, dai seguenti proprietari di terrenti ricompresi nel PII: Parrocchia di San Bernardo; Immobiliare Diana S.r.l.; Carabelli Uno S.r.l.; Sogestim S.r.l.; Michele Arena; Simone Arena; Paola Arena; Lorenza Passoni. Il signor S non interveniva nella suddetta convenzione, in virtù della quale, tra l’altro, si modificavano gli impegni reciproci delle parti, peraltro tutti interdipendenti, in virtù del cronoprogramma allegato e facente parte integrante della convenzione stessa (art. 10.5, art. 13, art. 12 bis ).

4. A seguito delle istanze di

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