TAR Pescara, sez. I, sentenza 2016-08-29, n. 201600295

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2016-08-29, n. 201600295
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 201600295
Data del deposito : 29 agosto 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/08/2016

N. 00295/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00046/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 46 del 2016, proposto da:
Luciani Costruzioni Srl, Co.Par.M. Srl, R.T.I. Luciani Costruzioni Srl - Co.Par.M. Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dall'avvocato A L C.F. LCCNDR68T29C632D, con domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, via Cetteo Ciglia, 8;

contro

Eco.Lan. Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato F T C.F. TRLFST78S03E435O, con domicilio eletto presso F D G in Pescara, via G. Galilei, 48;

nei confronti di

Tenaglia Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliano Di Pardo C.F. DPRGLN68B11F839V, con domicilio eletto presso Elio Di Filippo in Pescara, via Venezia, 25;
Evangelista Costruzioni Srl, Sgs Srl, R.T.I. Tenaglia-Evangelista Costruzioni-Sgr non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della delibera del 22 dicembre 2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione della Eco.Lan. spa. ha disposto l'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto per la progettazione esecutiva delle opere impiantistiche e realizzazione di un impianto di selezione e valorizzazione dei rifiuti solidi urbani secchi provenienti dalla raccolta differenziata al Raggruppamento di Imprese Tenaglia srl-Evangelista Costruzioni srl-SGS srl;
della nota prot. 8669/U del 23/12/2015 di comunicazione alla società ricorrente di detta aggiudicazione;
dei verbali di gara tra cui il n. 6 del 16.12.2015 che ha disposto l'aggiudicazione provvisoria della gara;
della nota prot. n. 8864/U del 31.12.2015 con la quale il responsabile del procedimento ha rigettato l'istanza di autotutela proposta dalla ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Eco.Lan. Spa e di Tenaglia Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2016 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi l'avv. A L per le società ricorrenti, l'avv. F T per la società resistente, l'avv. Giuliano Di Pardo per la società controinteressata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Considerato che la ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione alla controinteressata della gara per l'affidamento della " Progettazione esecutiva delle opere impiantistiche e realizzazione di un impianto di selezione e valorizzazione dei rifiuti solidi urbani secchi provenienti dalla raccolta differenziata ".

Considerato che il primo motivo di ricorso è infondato, atteso che, come allegato dalla controinteressata, “ il plico facente capo al RTI Tenaglia conteneva al suo interno non una mera "dichiarazione sostitutiva (ex D.P.R. 445/2000) a firma di un ingegnere",

bensì tutta la documentazione che il disciplinare di gara (all. n. 2), all'art. 1, richiedeva nel caso in cui il concorrente avesse inteso indicare il progettista, vale a dire: "... — curriculum del professionista...;
— la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 dal professionista ...;
— scheda referenze professionali ...".
”, e inoltre “ la documentazione progettuale offerta dal RTI Tenaglia (contenuta nel plico B) e relativa agli impianti risulta firmata proprio dal citato progettista indicato, Ing. M C ”.

Ritenuto cioè che la presenza di tale documentazione appare del tutto idonea a ritenere adempiuto nella sostanza l’onere di indicazione del progettista incaricato “ in sede di presentazione della offerta ”, come previsto dal disciplinare di gara, salvo ricercare una lettura formalistica priva peraltro di univoci agganci testuali.

Considerato che anche il secondo motivo di ricorso appare infondato, atteso che la controinteressata ha giustificato in sede di verifica di anomalia quasi il 90% del prezzo offerto e pertanto nel complesso non appare irragionevole il giudizio di attendibilità dell’offerta espresso dall’Amministrazione resistente, considerando vieppiù la genericità delle censure di parte ricorrente in relazione ai noti limiti di sindacato del Giudice amministrativo e alla funzione del giudizio di anomalia quale giudizio di attendibilità e quindi non analitico e formale ma sintetico e globale (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 5450 del 2015).

Considerato che il terzo motivo di ricorso è infondato in quanto il reato, la cui condanna non sarebbe stata dichiarata da uno dei soggetti del raggruppamento controinteressato, è stato dichiarato estinto e quindi non doveva essere dichiarato ai sensi dell’articolo 38 del d.lgs. n. 163 del 2006.

Considerato che anche il quarto ed ultimo motivo appare infondato atteso che, come si evince chiaramente dalla stessa rubrica, l’articolo 118 del d.p.r. n. 207 del 2010 si applica solo alle procedure di gara da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo piu' basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo dei lavori.

Ritenuto che per tutte le ragioni esposte il ricorso sia pertanto da rigettare per infondatezza.

Ritenuto altresì che le spese, liquidate in dispositivo, debbano seguire il criterio della soccombenza.

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