TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-03-21, n. 202300712
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Testo completo
Pubblicato il 21/03/2023
N. 00712/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00407/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 407 del 2022, proposto da
A R, rappresentato e difeso dall'avvocato C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A - Agenzia delle Entrate - Riscossione, A - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato – sede di Milano, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- dell’intimazione di pagamento n. 06820219009197033000 per l’importo di euro 113.125,77, in relazione alla cartella di pagamento n. 30020150000008111000 notificata il 16 marzo 2015;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A - Agenzia delle Entrate - Riscossione e di A - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 363/2022 con cui è stata accolta la domanda cautelare;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, operatore agricolo, con il gravame in epigrafe ha impugnato l’intimazione di pagamento n. 06820219009197033000 emessa da A per l’importo di euro 113.125,77, in relazione alla cartella di pagamento n. 30020150000008111000 notificata il 16 marzo 2015 per il prelievo supplementare di latte di vacca sulle campagne 2005 e 2008.
Con il ricorso è stata chiesta anche la sospensione dei provvedimenti impugnati.
2. A e A si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.
3. In esito all’udienza camerale del 22 marzo 2022, il Tar ha accolto la domanda cautelare con ordinanza n. 363/2022, sussistendo il pericolo di un pregiudizio irreparabile e impregiudicati gli aspetti di fondatezza del ricorso.
4. Alla successiva pubblica udienza del 7 marzo 2023, il Collegio, ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a. ha avvisato le parti di profili di possibile inammissibilità del ricorso in relazione ai vizi dedotti sub 2, 4 e 5, che dovevano essere invece dedotti nel ricorso collettivo avverso la cartella di pagamento, già deciso con sentenza di questo Tar n. 590/2018, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3796/2019.
Infine la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è articolato in cinque motivi, con i quali si deduce (i) il difetto di motivazione, poiché l’intimazione si limiterebbe a richiamare la cartella di pagamento, senza tuttavia allegarla, (ii) l’illegittimità e indeterminatezza del computo degli interessi, di cui non sarebbero indicate la decorrenza e le modalità di calcolo, (iii) la prescrizione della pretesa, (iv) l’illegittimità della pretesa sostanziale, secondo quanto avrebbero riconosciuto le decisioni della Corte di Giustizia del 27.06.2019 e del Consiglio di Stato nn. 7726/2019 e 7734/2019 nel senso che i prelievi supplementari imputati nel nostro ordinamento giuridico dall’inizio del sistema di contingentamento (1995-1996) sino alla campagna 2014-2015, sarebbero illegittimi per la mancata ridistribuzione delle quote inutilizzate a favore degli allevatori e produttori che ne avevano diritto, secondo criteri lineari e paritari, anziché secondo criteri prioritari e di preferenza riservata a “categorie privilegiate”; ulteriormente, (v) l’intimazione sarebbe illegittima per difetto di motivazione in relazione al meccanismo di compensazione con i recuperi Pac, nella misura in cui non sarebbe possibile rilevare se nella determinazione dell'importo della quota latte si sia tenuto o meno conto delle somme liquidate all'attore per i premi Pac a lui dovuti e non versati.
6. Preliminarmente va affermata la giurisdizione di questo Tribunale in ragione del disposto di cui all’art. 133, co. 1, lettera t), c.p.a. Come evidenziato dal Consiglio