TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2020-12-31, n. 202014182
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Pubblicato il 31/12/2020
N. 14182/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02278/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2278 del 2020, proposto da
M R, rappresentato e difeso dagli avvocati A B e S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S B in Roma, via Gradisca n.7;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
S V, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- della determinazione dirigenziale rep. n. QD/3137/2019 prot. n. QD/39212/2019 del 18/12/19 con cui Roma Capitale ha approvato la “graduatoria definitiva dei soggetti idonei allo svolgimento di attività nel campo delle arti figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale” di cui alla procedura selettiva indetta con l’avviso pubblico approvato con determinazione direttoriale rep. n. QD/1702/2018 prot. n. QD/26826/2018 del 27/07/18;
- della anzidetta graduatoria definitiva, per tutto quanto di ragione e di interesse del ricorrente;
- dei verbali delle operazioni della Commissione Tecnica di Valutazione di cui all’art.12 dell’avviso pubblico con il quale è stata indetta la procedura selettiva di che trattasi, per tutto quanto di ragione e di interesse del ricorrente;
- della determinazione dirigenziale di Roma Capitale rep. n. QD/544 del 2.4.2019, conosciuta solo negli estremi, di nomina della detta Commissione Tecnica di Valutazione;
- ove occorra e per tutto quanto di ragione e di interesse del ricorrente, della determinazione dirigenziale a firma del Direttore del Dipartimento Attività Culturali – Direzione Sostegno alle Attività Culturali e Servizi Autorizzativi di Roma Capitale rep. n. QD/2155/2019 del 5.9.2019, di approvazione della graduatoria provvisoria della anzidetta procedura selettiva;
- sempre ove occorra e per tutto quanto di ragione e di interesse del ricorrente, della suddetta graduatoria provvisoria;
- di ogni atto comunque presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non cognito (e, in particolare, ove occorra e per quanto di ragione: della determinazione dirigenziale a firma del Direttore del Dipartimento Attività Culturali – Direzione Sostegno alle Attività Culturali e Servizi Autorizzativi di Roma Capitale rep. n. QD/1702/2018 - prot. QD/26826/2018 del 27.7.2018, di “Approvazione dell’avviso pubblico per la selezione di soggetti idonei allo svolgimento di attività nel campo delle arti figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale”;nonché della deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.21 del 2.5.2017, recante l’”Approvazione del regolamento per lo svolgimento di attività nel campo delle arti figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale”).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2020 la dott.ssa R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che l’udienza si svolge ai sensi dell’art. 25, del d.l. n. 137/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams”;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
M R, odierno ricorrente, impugna, unitamente agli atti presupposti indicati in epigrafe, la determinazione dirigenziale a firma del Direttore del Dipartimento attività culturali di Roma Capitale del 18 febbraio 2019, con la quale è stata approvata la “graduatoria definitiva dei soggetti idonei allo svolgimento di attività nel campo delle arti figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale” di cui alla procedura selettiva indetta con l’avviso pubblico approvato con determinazione direttoriale del medesimo Dipartimento dell’Amministrazione Capitolina rep. n. QD/1702/2018 (prot. QD/26826/2018) del 27 luglio 2018.
Premette di svolgere l’attività di pittore, di essere stato già regolarmente iscritto nel registro degli esercenti mestieri ambulanti di cui all’art.121, co. 1, r.d. 18.6.1931, n.773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) per l’esercizio del mestiere di vendita di dipinti e disegni di produzione propria e di avere, per lungo tempo, esposto e venduto le proprie opere nell’area di Piazza Navona, in conformità alla normativa vigente e ai provvedimenti adottati da Roma Capitale.
Rappresenta poi di aver ottenuto, avendone i requisiti, l’assegnazione provvisoria di concessione temporanea di suolo pubblico nelle more dell’adozione del nuovo regolamento per l’assegnazione di postazioni a pittori, ritrattisti e caricaturisti.
Da ultimo riferisce di aver impugnato, con autonomi ricorsi, sia il Regolamento per lo svolgimento di attività nel campo delle arti figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale, approvato con deliberazione di A.C. n. 21 del 2 maggio 2017, sia il successivo avviso pubblico avviso, adottato ai sensi dell’art.5 del detto regolamento, per la selezione dei soggetti idonei allo svolgimento di attività nel campo delle arti figurative su aree pubbliche nel territorio di Roma Capitale e di aver proposto reclamo avverso la graduatoria provvisoria, nella quale risultava non idoneo in quanto classificato al 62° posto, reclamo tuttavia respinto dalla competente Commissione.
Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente articola i seguenti motivi di doglianza:
1.- VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E OMESSA APPLICAZIONE DELL’ART.16 D. LGS. N.59 DEL 2010 S.M.I., IN RELAZIONE ALL’ART.27 D. LGS. N.114 DEL 1998;ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA DEI PRESUPPOSTI.
Il ricorrente sostiene che all’attività di commercio su aree pubbliche – alle quali andrebbe, a suo giudizio, ascritta l’attività di esposizione e vendita delle proprie opere pittoriche - non possa applicarsi il comma 1 dell’art.16 D. Lgs. n.59 del 2010, che impone(va) il ricorso alla procedura di selezione.
Osserva in proposito anche l’art.7, lett. f-bis), D. Lgs. n.59 del 2010, come novellato dal citato art.1, co. 686, lett. a), L. n.145 del 2018, esclude l’applicazione delle previsioni del cennato decreto legislativo “alle attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche”.
Alla luce delle richiamate disposizioni normative, afferma il ricorrente, nessuna graduatoria tra aspiranti avrebbe potuto essere legittimamente approvata dalla Commissione Tecnica di Valutazione, che non avrebbe dovuto, di conseguenza, essere nominata.
2.- VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E OMESSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.31 E 112 SS. C.P.A.;ELUSIONE DELLE STATUIZIONI DI CUI ALLA SENTENZA DEL T.A.R. DEL LAZIO, SEZ. II TER, 11.1.2017, N. 425;INCOMPETENZA E CARENZA DI POTERE.ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.
L’avvenuta approvazione del regolamento ad opera dell’assemblea capitolina, anziché ad opera del commissario ad acta nominato dal Tar a mezzo della citata sentenza, vizierebbe, per incompetenza, il regolamento ciò che determinerebbe l’illegittimità, per invalidità derivata, e dell’avviso pubblico e della graduatoria.
3.- VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE, FALSA E OMESSA APPLICAZIONE DELL’ART.1 L. N. 241 DEL 1990 S.M.I.;VIOLAZIONE DEL PUNTO 2 DELL’INTESA REP. N.83 DEL 5.7.2012, SANCITA DALLA CONFERENZA UNIFICATA AI SENSI DELL’ART. 8,