TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-03-01, n. 202404121

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-03-01, n. 202404121
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202404121
Data del deposito : 1 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/03/2024

N. 04121/2024 REG.PROV.COLL.

N. 08503/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8503 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Valeriani, Federico Cagnoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paola Mastrangeli in Roma, via Mondragone 10;



contro

Csm - Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

della delibera consiliare adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data -OMISSIS-, di cui all’estratto di verbale prot. n. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, comunicato alla Procura presso il Tribunaledi -OMISSIS-in data -OMISSIS-, nella parte in cui ha disposto il rigetto della domanda formulata dal dott. -OMISSIS- -OMISSIS- e dalla dott.ssa -OMISSIS-, nella loro qualità di vice procuratori onorari assegnati alla Procura presso il Tribunale di -OMISSIS-, di riesaminare e revocare la precedente delibera consiliare in data -OMISSIS- con cui era stata dichiarata la loro incompatibilità di sede ai sensi dell’art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 116/2017 (punto a. dell’estratto di verbale),

nonché nella parte in cui ha disposto il conseguente trasferimento del dott. -OMISSIS- alla Procura presso il Tribunale di -OMISSIS- (punto c. dell’estratto di verbale);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di CSM - Consiglio Superiore della Magistratura e di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 febbraio 2024 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La controversia ha ad oggetto la domanda di annullamento della delibera del -OMISSIS-del Consiglio superiore della magistratura - CSM - adottata a seguito di istanza di riesame di precedente delibera CSM in data -OMISSIS-( non impugnata).

La prima delibera aveva a suo tempo dichiarato l'incompatibilità dei due ricorrenti nella loro qualità di viceprocuratori onorari – VPO – in servizio presso la Procura di -OMISSIS- e il trasferimento di sede di uno dei due VPO, dott.ssa -OMISSIS-.

Con dichiarazioni di incompatibilità presentate, rispettivamente, in data -OMISSIS- (dott. -OMISSIS-) e -OMISSIS- (dott.ssa -OMISSIS-), i ricorrenti hanno rappresentato, ai sensi dell’art. 13 della circolare CSM in tema di incompatibilità (Prot. -OMISSIS- del 17 novembre 2017), di svolgere entrambi le funzioni di vice procuratore onorario presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-e di essere legati da una stabile relazione di convivenza, dalla quale, secondo quanto precisato nel ricorso, sono nati due figli.

Il CSM ha ritenuto che la fattispecie prevista dal citato art. 5, c. 4, D.Lgs. n. 116/2017 configuri una presunzione assoluta di incompatibilità ed ha quindi affermato l’incompatibilità di sede fra i due ricorrenti, in quanto assegnati entrambi alla Procura presso il Tribunale di -OMISSIS-e legati da un rapporto di convivenza.

Il CSM, con delibera del 24 settembre 2018 pubblicata il successivo 1 ottobre 2018, non gravata dai ricorrenti, dando atto della ravvisata situazione di incompatibilità, ha deliberato il trasferimento della dott.ssa -OMISSIS- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-.

L’atto è stato comunicato alla Procura presso il Tribunale di -OMISSIS-in data -OMISSIS-, nella parte in cui ha disposto il rigetto della domanda formulata dal dott. -OMISSIS- -OMISSIS- e dalla dott.ssa -OMISSIS-, nella loro qualità di VPO della Procura presso il Tribunale di -OMISSIS-.

I ricorrenti hanno successivamente chiesto al CSM di riesaminare e revocare la citata delibera consiliare in data -OMISSIS- con cui era stata dichiarata la loro incompatibilità di sede ai sensi dell’art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 116/2017 (punto a. dell’estratto di verbale), nonché nella parte in cui ha disposto il conseguente trasferimento del VPO dr.ssa -OMISSIS- alla Procura presso il Tribunale di -OMISSIS-.

Con motivato parere il Procuratore della Repubblica di -OMISSIS- in ordine alla specifica vicenda, formulava istanza volta ad escludere l’incompatibilità ai sensi della citata delibera del CSM, a tal fine richiamando favorevoli pareri espressi dal Presidente Ordine avvocati, dal Presidente del Tribunale, dal Magistrato coordinatore dei Vpo, che il Procuratore dichiarava di condividere in pieno.

Con successiva nota in ottobre 2018 il Procuratore comunicava inoltre una modifica organizzativa volta ad eliminare i cennati profili di incompatibilità dei due VPO ricorrenti e chiedeva riesame della delibera al CSM, ritenendo che l’incompatibilità sia da valutare in concreto, non in astratto.

L’istanza di riesame veniva inviata il -OMISSIS- al CSM dai due attuali ricorrenti VPO chiedendo:

in via principale riesame della citata delibera del -OMISSIS- di incompatibilità;

in via subordinata il trasferimento di sede del VPO -OMISSIS- in luogo della VPO -OMISSIS-.

Il CSM, in riscontro alle suindicate istanze, procedeva a riesaminare la pratica in oggetto e nella seduta del -OMISSIS-, mediante la delibera qui impugnata, sostanzialmente ribadiva la sussistenza della causa di incompatibilità, affermando quindi sul punto specifico “ il non luogo a provvedere”.

Veniva così ribadito che ai sensi art. 4 c. 5 d.lgs. 116/2017 e art. 9 delibera CSM -OMISSIS- : “ la compresenza, nello stesso ufficio, di due magistrati onorari legati da un rapporto assimilabile al coniugio, determina una presunzione assoluta di sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 ”.

Disponeva quindi - accogliendo la domanda subordinata- il trasferimento del dott. -OMISSIS- presso la Procura di -OMISSIS-, al contempo revocando il trasferimento della VPO -OMISSIS- (estratto di verbale prot. n. -OMISSIS- in data -OMISSIS- della delibera del CSM del -OMISSIS-).

Il dott. -OMISSIS- e la dott.ssa -OMISSIS- venivano a conoscenza della decisione così assunta nei loro confronti dal Consiglio Superiore della Magistratura attraverso l’estratto del relativo verbale, redatto in data -OMISSIS-, pervenuto alla Procura della Repubblica di -OMISSIS- in data -OMISSIS-, e recante la richiesta al Procuratore della Repubblica di provvedere alla comunicazione dell’atto ai due Vice Procuratori onorari interessati.

Sono costituiti CSM e Ministero giustizia.

Il CSM ha depositato memoria, cui è

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