TAR Firenze, sez. I, sentenza 2022-10-27, n. 202201211

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2022-10-27, n. 202201211
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202201211
Data del deposito : 27 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/10/2022

N. 01211/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00732/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 732 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'annullamento

del decreto n° -OMISSIS- emesso il 05 marzo 2018 dal Provveditore Regionale per la Toscana e l'Umbria del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia con il quale veniva irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare della deplorazione ex art. 4, 1° co., lett. n), del D. Lgs. vo n° 449/92 per le “indebite osservazioni in servizio, il censurare l'operato dei superiori, il seminare malcontento fra i colleghi” e di decreto n° -OMISSIS-emesso il 05 marzo 2018 dal Provveditore Regionale per la Toscana e l'Umbria del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia con il quale veniva irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di un trentesimo di una mensilità dello stipendio e degli assegni a carattere fisso e continuativo ai sensi dell'art. 3, 2° co., lett. d), D. lgs. vo n° 449/92, notificati entrambi al ricorrente a mezzo P.E.C. il 07 (sette) marzo 2018 e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 settembre 2022 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il presente ricorso il Sig. -OMISSIS- ha impugnato due decreti, relativi a due differenti sanzioni disciplinari.

In particolare il decreto n. -OMISSIS-, emesso il 5 marzo 2018 dal Provveditore Regionale per la Toscana e l'Umbria, del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, riguarda la sanzione disciplinare della “deplorazione” di cui all’art. 4, comma 1, lett. n), del D.lgs. n.449/92 per le "indebite osservazioni in servizio, il censurare l'operato dei superiori, integrate dalla pubblicazione sulla pagina facebook “-OMISSIS-… La bottega del mistero” del commento “mah ... si chiede di difendere chi lavora ... chi lavora a Sollicciano sono solo gli agenti di sezione. Poi a partire dai sovrintendenti a salire hanno prodotto solo guai... non mi sembra che a seguito dell'evasione soprattutto ci sia da difendere questa direzione. Sono i primi responsabili”.

La sanzione disciplinare della pena pecuniaria (di cui al decreto n. -OMISSIS-del 5 marzo 2018), nella misura di 1/30 di una mensilità dello stipendio, è invece relativa alla violazione dell’art. 3, comma 2 lettera d) ed f) del D.lgs. n. 449/92, poiché “in data 16.03.17, comandato di servizio in qualità di A.V.O alla sezione 5^ ometteva di comunicare tempestivamente quattro fatti inerenti a eventi critici, fatti aventi rilevanza sia disciplinare che penale e quidi rilevanti sul piano dell’ordine e della sicurezza interna dell’istituto”.

Nell’impugnare detti provvedimenti si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:

1. la violazione dell’art. 16 comma 2 del D.lgs. 449/1992, oltre all’eccesso di potere e al difetto di motivazione e istruttoria;
a parere del ricorrente sussistevano i presupposti per rinviare la trattazione dei procedimenti disciplinari ad altra riunione, unitamente al proprio difensore di fiducia, prontamente nominato;

2. la violazione degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 449/92, oltre all’eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e segnatamente per carenza dei presupposti fattuali e giuridici, errore di fatto e travisamento dei fatti, assoluta illogicità ed irrazionalità, contraddittorietà della motivazione. disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e carenza di istruttoria.

Si è costituito il Ministero della Giustizia che ha contestato le argomentazioni proposte e chiesto il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 27 giugno 2018 il ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.

Nel corso dell’udienza di smaltimento del 23 settembre 2022, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va respinto.

1.1 E’ da respingere il primo motivo con il quale si sostiene che a parere del ricorrente sussistevano i presupposti per rinviare la trattazione dei procedimenti disciplinari ad altra riunione.

1.2 In primo luogo va chiarito che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, l’agente -OMISSIS- non si è mai avvalso della facoltà di nominare un difensore per i procedimenti disciplinari n. 13/2017 e n. 16/2017.

1.3 L’atto di nomina, non solo non è mai stato comunicato all’Amministrazione, ma nemmeno è stato depositato in giudizio.

1.4 Si consideri, inoltre, che nessuna disposizione consente che il difensore (quand’anche egli fosse stato nominato e la nomina fosse stata tempestivamente comunicata) possa presenziare in assenza, peraltro non giustificata, dell’addebitato.

1.5 Al contrario è proprio lo stesso atto di convocazione a stabilire inconfutabilmente che se il soggetto convocato non si presenta, né dà notizia di essere assolutamente impedito, il Consiglio di disciplina procede in sua assenza e, ciò, a prescindere dalla presenza o meno del difensore.

1.6 Il Comando di riferimento aveva preceduto all’erogazione delle sanzioni, di cui ai decreti n. 24 e 25 del 2018, in contumacia dell’interessato e, ciò, peraltro dopo numerosi rinvii conseguenti all’impossibilità del Sig. -OMISSIS-di presentarsi.

1.7 Nell’ultima riunione il Comando aveva motivato espressamente che tale decisione era giustificata dall’inadeguatezza dal certificato medico allegato all’ennesima istanza di rinvio dell’udienza di trattazione orale (“nulla specifica in merito alla possibilità che l’incolpato possa presenziare alla seduta del Consiglio, né circa la possibilità di affrontare un viaggio”).

1.8 Altrettanto da respingere è il secondo motivo con il quale si sostiene che nella prima sanzione (decreto n. -OMISSIS- e relativo alla sanzione della deplorazione) il fatto non sarebbe stato specificato con chiarezza.

1.9 Contrariamente a quanto affermato, il Comandante del Reparto e il Sovrintendente coordinatore della Sorveglianza Generale nel turno -OMISSIS- del 16.3.2017 (che hanno redatto i due rapporti disciplinari) hanno evidenziato che (in esito quanto previsto dalla circolare n. 3660/6110 del 20.02.2015 - precisazioni sull'uso dei social network da parte del personale dell'Amministrazione) il ricorrente aveva utilizzato un social forum per esprimere giudizi denigratori nei confronti dell'amministrazione penitenziaria.

2. Il commento sul gruppo “-OMISSIS-”, appartenendo i componenti quasi integralmente al reparto di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Firenze "Sollicciano" (come dichiarato dallo stesso nelle giustificazioni presentate al Funzionano Istruttore), costituisce un’evidente denigrazione nei confronti di una parte dei colleghi aventi grado superiore ("dai sovrintendenti a salire"), additati come incapaci ("hanno prodotto solo guai") e responsabili unici di un'evasione di detenuti.

2.1 È, pertanto, corretto il riferimento all'art. 4 lett. n) del d.lgs. 449/92, disposizione quest'ultima che disciplina i caratteri della sanzione della "deplorazione", applicabile tutte quelle volte che si intenda censurare "le indebite osservazioni in servizio, il censurare l'operato dei superiori, il seminare malcontento fra i colleghi".

2.2 Nemmeno è condivisibile l'argomentazione diretta a sostenere la violazione della circolare dipartimentale richiamata nel rapporto disciplinare (n. 62345/2015), nella parte in cui si afferma che detta circolare, intendendo disciplinare i comportamenti da tenere sui “social network”, non potrebbe essere applicata ai gruppi denominati “chiusi”, quale quello in cui il ricorrente ha postato il messaggio oggetto di sanzione.

2.3 Contrariamente a quanto affermato il comportamento sanzionato deve ritenersi compreso anche nella circolare di cui si tratta, laddove si precisa che “i commenti, le osservazioni e/o eventuali critiche relative a fatti o situazioni riguardanti l'ambiente lavorativo debbano essere sempre ponderati, secondo quei principi deontologici a cui tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria devono attenersi”.

2.4 La gravità della condotta posta in essere (e quindi il censurare l'operato dei superiori, il seminare malcontento fra i colleghi) è evidente anche laddove si sia in presenza all’interno di un gruppo chiuso (il cui ingresso è soggetto all’autorizzazione dell’amministratore), purché formato da una pluralità di soggetti.

2.5 Quanto ai motivi di ricorso contro il decreto n. -OMISSIS-(laddove si è sanzionato il comportamento del ricorrente di aver omesso di comunicare tempestivamente quattro fatti inerenti a eventi critici, rilevanti sul piano dell’ordine e della sicurezza interna dell’istituto), il ricorrente sostiene che non sia stato debitamente tenuto in considerazione il fatto che egli avrebbe fornito le informazioni verbalmente al preposto Assistente Capo M..

2.6 Detta circostanza non corrisponde al vero in quanto il Sig. M., in sede istruttoria, ha dichiarato come il ricorrente non avesse "mai segnalato né telefonicamente né verbalmente circa situazioni degne di rilievo”.

2.7 Da ultimo non sono condivisibili i rilievi sulla non congruità della sanzione, in quanto è stata irrogata la sanzione prevista nel minimo edittale della pena pecuniaria di 1/30 dello stipendio a fronte del massimo di 5/30.

2.8 In conclusione l'infondatezza di tutte le censure proposte, consente di respingere il ricorso, mentre le spese sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo.

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