TAR Torino, sez. I, sentenza 2022-03-14, n. 202200206
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Testo completo
Pubblicato il 14/03/2022
N. 00206/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00435/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 435 del 2021, proposto da
Trenitalia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, Paolo Giugliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
nei confronti
LO - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Berruti, Sante Ricci, Carmine Morrone, Umberto Michielin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Umberto Michielin in Torino, corso Vittorio Emanuele II, n.68;
per l'annullamento
- della delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (“Autorità” o “ART”) n. 35/2021, adottata in data 11 marzo 2021 e notificata in data 12 marzo 2021, recante Stazioni ferroviarie di Roma Termini e Firenze S.M. Novella – Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 142/2020, punto 3, ai sensi dell'articolo 37, comma 9, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112;
- della delibera ART n. 142/2020 recante Assegnazione degli spazi in stazione – Reclamo di LO-Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. presentato in data 14 ottobre 2019 e integrato in data 22 aprile 2020 ai sensi dell'articolo 37, comma 9, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112;
- nonché, per quanto occorrer possa, delle misure di regolazione adottate da ART e che hanno trovato attuazione con i provvedimenti impugnati ed in particolare (i) della delibera n. 130/2019 e della misura 11.1 contenuta nell'Allegato A, (ii) della delibera n. 70/2014 ed in particolare della misura 10.6.1; (iii) della delibera ART n. 66/2015, e di ogni ulteriore provvedimento, antecedente e/o successivo, ancorché non conosciuto, ivi comprese (iv) le delibere ART n. 170/2020 e (v) n. 217/2020 con le quali sono stati fissati i termini procedimentali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Autorità di Regolazione dei Trasporti e di LO - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2022 il dott. Angelo Roberto Cerroni e viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con la delibera n. 35 dell’11 marzo 2021 avente ad oggetto “ Stazioni ferroviarie di Roma Termini e Firenze Santa Maria Novella – Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 142/2020, punto 3, ai sensi dell’articolo 37, comma 9, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 ”, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: ART o Autorità), nell’esercizio del proprio potere di risoluzione delle controversie, ha ritenuto che, nelle stazioni di Roma Termini e di Firenze S.M. Novella, Trenitalia s.p.a. avrebbe impropriamente utilizzato alcuni spazi assegnati per il servizio di biglietteria tradizionale per l’installazione di biglietterie automatiche self service(di seguito: BSS), prescrivendo all’impresa ferroviaria di restituire al gestore delle stazioni – Grandi Stazioni Rail s.p.a. – i predetti spazi, affinché questi possano essere successivamente destinati ad uno o più dei servizi specifici di cui alla misura n. 11 della delibera n. 130/2019. La delibera trae origine da un procedimento avviato da una precedente delibera adottata da ART a seguito di reclamo proposto da LO - Nuovo Trasporto Viaggiatori s.p.a. (di seguito: LO o TV) nel quale si doleva di una presunta condotta discriminatoria tenuta dal gestore di stazione nella valutazione della richiesta di LO di assegnazione di maggiori spazi nelle predette stazioni per svolgere il servizio di biglietteria tradizionale e BSS.
Nello specifico, l’Autorità ha ritenuto che dalla documentazione in atti risulta provata - in relazione agli spazi delle stazioni di Roma Termini e Firenze S.M. Novella - la violazione dell’impianto regolatorio che, a garanzia dei principi di “ pari e adeguata visibilità e accessibilità ”, prevede una ripartizione funzionale delle aree e delle sub-aree di stazione e impone un vincolo di destinazione agli spazi individuati all’interno delle stesse ( cfr . misura n. 11.1 della delibera n. 130/2019 - già 10.6.1 della delibera n. 70/2014 - e PIR vagliati dall’Autorità riproduttivi delle prescrizioni di cui alla delibera n. 66/2015 e, in particolare, il capitolo 5 del PIR 2019).
Di conseguenza, l’Autorità, al fine assicurare il rispetto del quadro regolatorio e tutelare l’interesse generale al migliore ed efficiente utilizzo degli spazi di stazione, anche tenendo conto della crescente tendenza dei passeggeri ad avvalersi dei servizi di vendita automatica di biglietti, a scapito delle biglietterie tradizionali, ha ritenuto necessario prescrivere a Trenitalia non già il ripristino dello stato dei luoghi alla situazione originaria (biglietterie tradizionali), bensì di rendere alla disponibilità di GS Rail, entro il termine di duecentoquaranta giorni - ritenuto congruo a consentire alla predetta impresa ferroviaria di adeguare la propria organizzazione commerciale nel rispetto delle proprie prerogative contrattuali senza incidere sul livello di efficienza del servizio di vendita dei biglietti ai passeggeri - gli spazi sopra individuati, rivelatisi ridondanti rispetto all’uso originario per cui erano stati assegnati, affinché il predetto Gestore di stazione provveda, nell’esercizio delle proprie competenze - che rimandano all’esigenza di “ ottimizzare ed efficientare la capacità utilizzata nell'impianto ” - a destinarli, previo aggiornamento del PIR-web e del Piano di stazione, ad uno o più dei servizi specifici di cui alla misura n. 11 della delibera n. 130/2019.
2. – Trenitalia è insorta avverso la prefata delibera promuovendo rituale gravame, accompagnato da domanda cautelare e affidato ai seguenti profili di censura:
2.1. – Assenza dei presupposti per l’esercizio del potere nei confronti di Trenitalia. Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 e dell’art. 37, comma 9, del d.lgs. n. 112/2015. Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 e dell’art. 56, par. 9, della direttiva 2012/34/UE. Violazione e falsa applicazione dell’art. 13, par. 1, e dell’art. 14 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2177 della Commissione, relativo all’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari. Eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza e ingiustizia manifesta.
Secondo la prospettazione attorea, la delibera sconterebbe profili di illegittimità in primis , per aver impresso una indebita torsione procedimentale alla trattazione del reclamo, utilizzando un procedimento giustiziale e di contenzioso amministrativo ( Alternative Dispute Resolution ) per l’adozione di un provvedimento dal contenuto regolatorio e sanzionatorio. Inoltre, l’operatore ferroviario lamenta il vizio di eccesso di potere per sviamento, dal momento che ART avrebbe utilizzato il proprio potere, ad essa attribuito dagli artt. 13 e 37 del d.lgs. n. 112 del 2015 al fine di assicurare che agli operatori sia assegnata una adeguata capacità per svolgere le proprie attività, per una finalità diversa, consistita nell’adottare un provvedimento dal contenuto regolatorio e sanzionatorio nei confronti di Trenitalia in relazione alla modalità con la quale ha convertito spazi da biglietteria tradizionale a BSS e perciò al fine di sanzionare un cattivo utilizzo degli spazi.
2.2. – Tardività dell’esercizio del potere e decadenza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 37, comma 9, del d.lgs. n. 112/2015. Violazione e falsa applicazione dell’art. 56, par. 9, della direttiva 2012/34/UE. Eccesso di potere per irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione del principio di tempestività delle contestazioni. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 CEDU.
A detta di Trenitalia, l’Autorità avrebbe provveduto tardivamente all’adozione della delibera conclusiva rispetto ai termini fissati dall’art. 37 del d.lgs. 112/2015 per l’esercizio delle funzioni giustiziali, consistenti in particolare nel termine di un mese per l’avvio delle consultazioni a decorrere dalla ricezione del reclamo e di sei settimane per l’adozione della decisione motivata. Nella fattispecie procedimentale in esame, il reclamo risalirebbe al 16 ottobre 2019, mentre la decisione finale sarebbe stata adottata solo in data 11 marzo 2021, traguardando significativamente l’orizzonte temporale di sei settimane tracciato dalla norma primaria, riproduttiva dell’esplicito disposto dell’omologa disposizione unionale, l’art. 56, par. 9, Dir. 2012/34/UE. In buona sostanza, ART sarebbe decaduta dall’esercizio del proprio potere giustiziale, tardività che ridonderebbe in vizio dell’impugnata delibera.
2.3. – Violazione della misura 11.1 della delibera n. 130/2019 e del capitolo 5 del PIR 2019. Violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 37 del d.lgs. n. 112 del 2015. Violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 56 della direttiva 2012/34/UE. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241 del 1990. Violazione e falsa applicazione dei principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento. Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 41 Cost.. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà estrinseca, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, disparità di