TAR Lecce, sez. III, sentenza 2019-07-08, n. 201901191
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Pubblicato il 08/07/2019
N. 01191/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01427/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1427 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato P Q, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Giuseppe Garibaldi, n. 43;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Taranto, in persona dei legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domiciliataria
ex lege
in Lecce, Piazza S. Oronzo;
per l'annullamento:
- del decreto del 6 novembre 2017, con il quale il Questore della Provincia di Taranto ha rigettato le istanze del ricorrente intese ad ottenere il rilascio della licenza di p.s., ex art. 88 T.U.L.P.S. n° -OMISSIS-, per i locali in Taranto, -OMISSIS-, n. 408;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2019 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti l’Avvocato L. Quinto e l’Avvocato dello Stato G. Marzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente - legale rappresentante della “-OMISSIS-.” - ha impugnato, domandandone l’annullamento:
- il decreto del 6 novembre 2017, con cui il Questore della Provincia di Taranto ha rigettato le istanze intese ad ottenere la licenza di pubblica sicurezza, ex art. 88 T.U.L.P.S. n° -OMISSIS-, per la raccolta di gioco lecito mediante apparecchi V.L.T. all’interno delle sale da gioco di -OMISSIS-, in ragione, essenzialmente, della inaffidabilità del soggetto istante e della “necessità di prevenire tentativi di interposizione o di interferenze da parte di familiari conviventi o altre persone di fiducia o prestanomi, in applicazione del divieto stabilito dall’art. 8 del T.U.L.P.S.”;
- ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale.
A sostegno dell’impugnazione interposta ha dedotto la seguente unica articolata censura:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 88 del T.U.L.P.S. - Eccesso di potere - Errore nei presupposti di fatto e di diritto - Contraddittorietà.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e la Questura Taranto, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del gravame.
Con ordinanza 11 gennaio 2018, n. 19, questo T.A.R. ha respinto l’istanza cautelare incidentalmente formulata dal ricorrente, “ considerato, in particolare:
- che, nell’esercizio del potere de quo, all’Autorità di Pubblica Sicurezza spetta un’ampia discrezionalità nell’apprezzamento dei fatti e delle circostanze complessive che hanno supportato il convincimento (negativo) in seguito ad un ragionamento plausibile, non errato e suffìcientemente motivato, basato su elementi concreti;
- che, nel caso di specie, appaiono sussistere plurimi elementi concreti (precisi e concordanti, idonei - anche -, complessivamente considerati, a ricostruire un adeguato quadro indiziario) che il richiedente non sia affidabile, in quanto prestanome o, comunque, persona di fiducia dei due soggetti indicati (già proprietari dell’80% delle quote della società -OMISSIS-., di cui l’odierno ricorrente è amministratore unico), segnalati dall’Autorità di P.S.”.
Il ricorrente ha successivamente svolto e ribadito le proprie difese.
All’udienza pubblica del 10 aprile 2019, su istanza di parte, la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è infondato nel merito e deve essere, quindi, respinto.
1. - Premette il ricorrente che:
- nella qualità di legale rappresentante della -OMISSIS-., chiedeva alla Questura di Taranto, in data 22 maggio 2017, il rilascio di due licenze ex art. 88 del T.U.L.P.S. n° -OMISSIS-per l’esercizio della raccolta di gioco lecito mediante gli apparecchi videoterminali (V.L.T.) di cui all’art. 110, comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S., da esercitarsi in due sale pubbliche di gioco site in -OMISSIS-, locali nei quali lo stesso già svolgeva, a seguito di autorizzazioni rilasciate dal Comune di Taranto (licenze n. 1 e n. 2 del 2016), ex art. 86 T.U.L.P.S., l’esercizio dell’attività di Sala pubblica da gioco con l’installazione e l’uso di apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 comma 6 lett. a) e 7 del T.U.L.P.S.;
- in data 18 agosto 2017, la Questura di Taranto comunicava i motivi ostativi all’accoglimento delle due istanze, stanti i rilievi mossi nei confronti di due dei tre soci della compagine sociale di “-OMISSIS-.”, costituita, al momento della presentazione delle due richieste, dai Signori -OMISSIS- (Amministratore Unico), -OMISSIS- -OMISSIS- (socio proprietario del 60% delle quote), -OMISSIS- -OMISSIS- (socio proprietario del 20%) e -OMISSIS- (socio proprietario del restante 20%);
- in tale sede, la Questura di Taranto rilevava la sussistenza: a carico del Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, di un decreto di rigetto del 2008, emesso dall’Ufficio in seguito a richiesta di rilascio di licenza per la raccolta delle scommesse nella veste di legale rappresentante della “-OMISSIS-.”, nonché di due denunce nel 2009, rispettivamente del Comando Stazione Carabinieri di Cellino San Marco e della Guardia di Finanza - Tenenza di Tricase;a carico del Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, di una sentenza di applicazione della pena su richiesta (risultante dal Casellario Giudiziario), per inosservanza dell’obbligo di comparizione all’Autorità di Pubblica Sicurezza in occasione di manifestazioni sportive, nonché altri pregiudizi di polizia e controlli del territorio con soggetti controindicati;
- successivamente alla ricezione del preavviso di rigetto, la Società dava corso ad un procedimento per giungere alla esclusione dei due Soci, ai sensi dell’art. 2286 del Codice Civile, da cui conseguiva la cessione, da parte dei due suddetti soci, delle loro partecipazioni societarie, acquistate dal socio -OMISSIS-, con atto per notaio Cascione del 5 settembre 2017;di tanto il sig. -OMISSIS- notiziava la P.A., con nota del 7 settembre 2017;
- con il gravato provvedimento del 6 novembre 2017, infine, il Questore della Provincia di Taranto rigettava le suddette istanze.
2 - O, il ricorrente lamenta, sostanzialmente, la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 88 del T.U.L.P.S. n° -OMISSIS-.
2.1 - Contesta, innanzitutto, che la Questura di Taranto avrebbe errato nel ritenere <<che nulla fosse cambiato rispetto alle ragioni del preavviso di diniego perché la cessione delle quote non avrebbe inciso sulla situazione sostanziale, sicchè si configurerebbe la “necessità di prevenire tentativi di interposizione o di interferenze da parte di familiari conviventi o altre persone di fiducia o prestanomi”>>, sostenendo che la <<la “interposizione” o la “interferenza” è stata desunta da alcune circostanze errate in fatto”, ritenendo <<non … risolutiva la cessione delle quote e quindi l’uscita dalla Società dei sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, perché “si evidenzia in maniera non equivoca l’interesse concreto del Sig. -OMISSIS- al rilascio della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. in favore della società -OMISSIS-., in quanto il -OMISSIS-, ben oltre la cessione delle quote effettuata in data 5.9.2017 presso lo studio notarile, ha formalmente richiesto ed ottenuto l’accesso agli atti per sé e per gli altri, facendo emergere tuttora l’interesse al procedimento”>>;nel mentre “l’istanza di accesso agli atti è stata presentata dal -OMISSIS-, a mezzo del sig. -OMISSIS-, in data 30 agosto 2017” (prima, quindi, della cessione delle quote, avvenuta il 5 settembre 2017) “con delega al ritiro, rilasciata sempre in data 30 agosto 2017, al sig. -OMISSIS-”, e “Quello che avvenne successivamente fu il ritiro delle copie dei documenti oggetto di accesso, ma ciò in esecuzione di una delega conferita al sig. -OMISSIS- in data 30 agosto e quindi, ancora una volta, prima della cessione delle quote”;non sarebbe, <<quindi vero che l’accesso venne “formalmente richiesto” dopo (“ben oltre”) la data di cessione delle quote (5.9.17)>>.
2.2 - Non potrebbe, poi, “essere certamente contestato il diritto del -OMISSIS- a conoscere gli atti per i quali la Questura aveva preannunciato il diniego e soprattutto gli atti che avevano portato la Questura a muovere rilievi di così grave portata nei suoi confronti”, sicchè “Per tutelare i suoi interessi - e non certo quelli della Società - il -OMISSIS- ha esercitato il diritto di accesso”.
Evidenzia, al riguardo, che <<il preavviso di rigetto conteneva la espressa previsione che “I sigg.ri -OMISSIS- hanno facoltà, entro 10 (dieci) giorni dalla notifica della presente di intervenire nel procedimento (art. 9 L. 241/90) con diritto di prendere visione degli atti dello stesso, previa richiesta per iscritto”>>, essendo “paradossale che l’adesione ad un invito della stessa Questura o l’esercizio di un diritto, finisse per ritorcersi contro”.
2.3 - Lamenta, poi, che “a subire le conseguenze negative dell’esercizio di un diritto” finirebbe “per essere un soggetto diverso e cioè il sig. -OMISSIS- e la società -OMISSIS- -OMISSIS- che, certamente, non potevano impedire che il sig. -OMISSIS- esercitasse il diritto di accesso”, nel mentre “La interposizione o la interferenza richiedono ben altri elementi di prova di quello che può derivare da un’istanza di accesso esercitata da un soggetto per la tutela di una propria posizione, che è distinta e diversa da quella della Società”.
In definitiva, non vi sarebbe “alcun atto o condotta, successiva alla cessione, che possa far ingenerare dubbi sulla sopravvenuta estraneità formale e sostanziale del sig. -OMISSIS- alla Società” (peraltro, proprietario del solo 20% delle quote), considerato pure che “Il solo ritiro delle copie degli atti era un doveroso adempimento di un mandato/delega rilasciata al -OMISSIS- in data 30 agosto 2017 e quindi prima della cessione”.
2.4 - Deduce, poi, l’inidoneità dei rilievi (per fatti risalenti) mossi nei confronti del Sig. -OMISSIS-, che, peraltro, non hanno costituito motivi ostativi al rilascio di altre licenze di Pubblica Sicurezza.
2.5 - Contesta, inoltre, i rilevi mossi nei confronti del (nuovo) socio unico -OMISSIS-, evidenziando, in particolare, che la società “-OMISSIS- - come si evince da visura camerale- non cessò nel 2013 ma si scisse in tre Società (-OMISSIS-.) tutt’ora operanti con autorizzazioni di P.S.”;che <<il -OMISSIS-, molto più “semplicemente”, trovò lavoro presso la -OMISSIS- e divenne proprietario del 100% delle quote soltanto nel 2017”, e che “La -OMISSIS- -OMISSIS- venne costituita il 18 settembre 2014 e quindi a distanza di tempo dalla asserita cessazione della attività da parte della -OMISSIS-, sicchè non vi è stata alcuna continuità tra l’attività lavorativa prestata dal -OMISSIS- come dipendente presso la -OMISSIS- e quella presso la -OMISSIS-”.
2.6 - Sostiene, infine, che la Questura di Taranto non poteva non considerare il possesso delle precedenti due licenze già rilasciate al ricorrente il 1° dicembre 2016 dal Comune di Taranto, “con la conseguenza che il diniego espresso dalla Questura si pone in contrasto con le licenze rilasciate dal Comune, entrambe aventi ad oggetto autorizzazioni di pubblica sicurezza”.
3. - Tutte le articolate censure vanno disattese, ribadendo - nella presente sede di merito - quanto già ritenuto nella precedente fase cautelare del giudizio.
3.1 - Ed invero, in linea generale, osserva il Collegio che, nell’esercizio del potere amministrativo de quo , all’Autorità di Pubblica Sicurezza spetta un’ampia discrezionalità nell’apprezzamento dei fatti e delle circostanze complessive a supporto del convincimento (negativo) della P.A., in seguito ad un ragionamento plausibile, non errato e suffìcientemente motivato, basato su elementi concreti: è stato, in proposito, condivisibilmente ritenuto che <<“ la finalità che è alla base delle norme in tema di autorizzazioni di polizia è quella di prevenire la commissione di reati e di assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica di talché l'adozione di provvedimenti negativi viene compiuta dall'Amministrazione competente, con riferimento alla buona condotta e all'affidabilità del soggetto richiedente, esercitando un potere ampiamente discrezionale…A tali fini il giudizio prognostico dell'Amministrazione sull'affidabilità del richiedente la licenza può essere ancorato anche solo a considerazioni probabilistiche su circostanze di fatto che possano indurre in quel momento ad ipotizzare il venir meno dei suddetti requisiti” (Cons. Stato sez. III, 30 maggio 2011, n. 3244;Cons.Stato, sez. VI, 19 gennaio 2011, n. 360;TAR Toscana, sez. II, 7 febbraio 2013 n. 220) >>(T.A.R. Piemonte, Sezione Seconda, 31 gennaio 2014, n.196).
3.2 - O, il diniego impugnato risulta così, in particolare, testualmente motivato:
<<Rilevato che a carico di -OMISSIS- -OMISSIS- agli atti d’Ufficio risulta decreto di rigetto del 2008 emesso da quest’Ufficio in seguito a richiesta di rilascio licenza per la raccolta delle scommesse nella veste di legale rappresentante della “-OMISSIS-.” poiché considerato quale prestanome degli effettivi gestori di tale società e di due segnalazioni, nel 2009, rispettivamente del Comando Stazione Carabinieri di Cellino San Marco (BR) e della Guardia di Finanza di Tricase (LE)>>, la prima, “per il reato di appropriazione indebita, commesso quando il -OMISSIS- era legale rappresentante dell’Azienda -OMISSIS-.” e la seconda, “relativa al sequestro amministrativo di n. 2 videogiochi, per violazione art.110 del T.U.L.P.S.”;
“Rilevato che, a carico di -OMISSIS- -OMISSIS-, al Casellario Giudiziale risulta una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per inosservanza dell’obbligo di comparizione all’Autorità di Pubblica Sicurezza in occasioni di manifestazioni sportive (art. 6 c. 2 L. 401/89), nonché altri pregiudizi di polizia e controlli del territorio con soggetti controindicati”;
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