TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-09-20, n. 202102829
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Testo completo
Pubblicato il 20/09/2021
N. 02829/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00839/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 839 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ecolandia S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Via G. Carnazza 51;
contro
Società di Regolamentazione dei Rifiuti (S.R.R.) “Catania Area Metropolitana”, Eco.Car S.r.l., Super Eco S.r.l. non costituiti in giudizio;
Comune di Catania, rappresentato e difeso dall'avvocato L A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti (S.R.R.) “Catania Area Metropolitana”, rappresentata e difesa dall'avvocato A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Via De Caro 104;
nei confronti
Eco.Car S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Fichera e Antonino Mirone Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonino Mirone in Catania, Via Vecchia Ognina 143/B;
Super Eco S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Brugnoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del bando di gara adottato con determinazione a contrarre n. 06/2021 in data 18 febbraio 2021, già oggetto della determinazione n. 25/2020 dell’11 dicembre 2020; b) delle menzionate determinazioni a contrarre; c) del disciplinare e del capitolato speciale, come da ultimo integrato con il chiarimento del 23 aprile 2021; d) ove occorra, dei verbali di gara inerenti i lotti 1 e 3; e) delle aggiudicazioni eventualmente disposte a favore delle imprese partecipanti alla gara per i lotti 1 e 3; f) dei contratti eventualmente stipulati con le imprese aggiudicatarie; g) del “chiarimento” reso dalla stazione appaltante in data 23 aprile 2021;
nonché dei seguenti atti impugnati mediante motivi aggiunti: a) deliberazione del Consiglio comunale di Catania 1 dicembre 2020, n. 15; b) determinazione dirigenziale del Comune di Catania, Direzione Politiche per l’Ambiente – Gestione Autoparco, in data 11 dicembre 2020, n. 13/488.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 settembre 2021 il dott. D B;
Viste le conclusioni scritte od orali delle parti come in atti e da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato: a) il bando di gara adottato con determinazione a contrarre n. 06/2021 in data 18 febbraio 2021, già oggetto della determinazione n. 25/2020 in data 11 dicembre 2020, con cui la S.S.R. Catania Area Metropolitana ha indetto la procedura aperta per l’“affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene pubblica nell’ARO della Città di Catania”, di durata settennale e da affidarsi secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa; b) le menzionate determinazioni a contrarre n. 25/2020 e n. 06/2021, il disciplinare e il capitolato speciale, come da ultimo integrato con il chiarimento in data 23 aprile 2021, con cui è stato rettificato ed annullato il precedente chiarimento del 12 marzo 2021, l’Allegato “Impianti di conferimento” al capitolato speciale; c) ove occorra, i verbali di gara inerenti i lotti 1 e 3, le aggiudicazioni eventualmente disposte a favore delle imprese partecipanti alla gara per i lotti 1 e 3, i contratti eventualmente stipulati con le imprese aggiudicatarie; d) il “chiarimento” reso dalla stazione appaltante in data 23 aprile 2021.
L’interessata ha anche chiesto la rimessione in termini per errore scusabile.
Mediante motivi aggiunti la ricorrente ha, poi, impugnato, a fini tuzioristici: a) la deliberazione del Consiglio Comunale di Catania n. 15 in data 1 dicembre 2020; b) la determinazione dirigenziale del Comune di Catania, Direzione Politiche per l’Ambiente - Gestione Autoparco, n. 13/488 in data 11 dicembre 2020.
Il Comune di Catania, la S.S.R., la Super Eco S.r.l. e la