TAR Venezia, sez. I, sentenza 2022-03-02, n. 202200385

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2022-03-02, n. 202200385
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202200385
Data del deposito : 2 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/03/2022

N. 00385/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01060/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1060 del 2021, proposto da
P L T, rappresentato e difeso dagli avvocati L B e M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Verona, Piazza Renato Simoni n. 3;



contro

Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G M e F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura civica in Verona, piazza Bra' 1;



nei confronti

E A R, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Giacomazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, vicolo Ghiaia 7;
Consorzio per la Zona Agricolo Industriale di Verona, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Gabriella Maggiora e Maria Cristina Motta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, corso Porta Nuova 11;



per l'annullamento

- del Decreto del Sindaco del Comune di Verona n. 263 dell’8 settembre 2021, pubblicato sull'albo pretorio in data 8 settembre 2021, nella parte in cui è stato nominato componente del Consiglio Direttivo del Consorzio Z.A.I., in rappresentanza del Comune di Verona per il prossimo quinquennio, il sig. Righetti Enzo Agostino in luogo dell'odierno ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Verona e di E A R, nonché del Consorzio per la Zona Agricolo Industriale di Verona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2022 il dott. S M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 570, è stato istituto il Consorzio per la zona agricola e industriale - ZAI di Verona (d’ora in poi solo Consorzio ZAI), ente con la finalità di pianificazione urbanistica e per lo sviluppo economico di alcune aree del territorio veronese.

L’art. 4 del sopra menzionato decreto legislativo, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge 26 luglio 1975, n. 378, prevede che il Consorzio sia retto “ da un consiglio direttivo composto di nove membri, dei quali tre nominati dalla provincia di Verona, tre dal comune di Verona, e tre dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona ” e che “ i membri in rappresentanza della provincia e del comune sono eletti dai rispettivi consigli, con voto limitato a due e in ogni caso almeno uno dei membri di ciascuna delegazione deve rappresentare la minoranza ”.

Il Sindaco del Comune di Verona, in attuazione della previsione di cui all’art. 50, comma 8, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che ha attribuito ai Sindaci la competenza ad effettuare le nomine dei rappresentanti del Comune presso enti, ha nominato come rappresentante della minoranza il Sig. E A R, la cui candidatura è stata presentata e supportata in un documento sottoscritto da tre consiglieri di minoranza, anziché l’odierno ricorrente Sig. P T, la cui candidatura è stata sostenuta da sei consiglieri di minoranza.

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente impugna l’atto di nomina con tre motivi.

Con il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 4 del D.lgs. n. 579 del 1948, come modificato dalla legge n. 378 del 95, dei principi generali in materia di rappresentanza della “minoranza” nei collegi e del principio maggioritario, nonché dell’art. 97 della Costituzione, in quanto il Sindaco non ha tenuto conto della maggiore rappresentatività della minoranza da parte del ricorrente che ha ottenuto il sostegno, a favore della propria nomina, di un numero maggiore di consiglieri rispetto al controinteressato, e non ha considerato che pertanto la nomina, in

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