TAR Torino, sez. II, sentenza 2022-09-20, n. 202200739

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2022-09-20, n. 202200739
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202200739
Data del deposito : 20 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/09/2022

N. 00739/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00964/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 964 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Microplan Immobiliare S.r.l. e Microplan Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati S D e S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio della prima in Torino, Corso Galileo Ferraris, n. 120;

contro

Comune di Varallo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati D G, M G e S E V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dei predetti difensori in Torino, corso Vittorio Emanuele II, n. 90;

nei confronti

V G S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Ferraris e Francesca Mastroviti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultima in Torino, via Peyron, n. 47;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della nota del Responsabile della IV Ripartizione del Comune di Varallo 26.8.2019 prot. n. 9699 di rigetto dell’istanza di autotutela presentata dalla Microplan Immobiliare;

della determinazione del Responsabile della IV Ripartizione del Comune di Varallo 13.2.2019 n. 112 di approvazione del bando dell’asta pubblica relativamente alla cessione di una porzione (mq. 850 circa) dell’area identificata al Catasto Terreni di Varallo al fogli0 161, mappale n. 411;

del bando dell’asta pubblica;

della determinazione del Responsabile della IV Ripartizione del Comune di Varallo 12.3.2019 n. 173 di nomina della commissione di gara;

della determinazione del Responsabile della IV Ripartizione del Comune di Varallo 25.3.2019 n. 215 di approvazione del verbale di gara e di aggiudicazione definitiva;

nonché, in via subordinata, per la declaratoria di decadenza dell’aggiudicazione definitiva del Lotto 2 (foglio 161, porzione mappale n. 411) disposta a favore della società V G snc.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 13 marzo 2020:

della deliberazione della Giunta comunale di Varallo 16.12.2019 n. 163, recante “Atto di compravendita terreni Lotti 1^ e 2^ Z. I. Roccapietra - Provvedimenti”, pubblicata all’albo pretorio comunale dal 23.12.2019 fino al 6.1.2020;

nonché per la declaratoria di decadenza

dell’aggiudicazione definitiva del Lotto 2 (foglio 161, porzione mappale n. 411) disposta a favore della società V G snc.

e la conseguente declaratoria di caducazione

del contratto di compravendita rogito Notaio Avv. F A rep. n. 59879, racc. 29197 stipulato tra il Comune di Varallo e la società V G srl relativamente al Lotto 2.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Varallo e di V G Snc;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2022 la dott.ssa V C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Microplan Immobiliare S.r.l. è proprietaria delle aree identificate al Catasto Terreni del Comune di Varallo al foglio 161, mappali nn. 405 e 412, condotte in affitto da Microplan Italia S.r.l., che, nell’ambito della propria attività produttiva di segagione e di lavorazione di pietre, le ha adibite a sito di stoccaggio di materiale lapideo.

2. Con il ricorso introduttivo, le suddette società hanno impugnato la nota del Comune di Varallo del 26.8.2019, prot. 9699 di rigetto dell’istanza di autotutela dalle stesse presentata per l’annullamento del procedimento ad evidenza pubblica con cui l’amministrazione aveva alienato una porzione di terreno compreso nel foglio 161, mappale 411, confinante con le aree sopra specificate.

3. A fondamento del gravame è stata dedotta, in via principale, l’illegittimità del diniego di autotutela e la nullità degli atti della procedura di asta pubblica per l’indeterminatezza dell’oggetto e, in via subordinata, è stata chiesta la declaratoria di decadenza della ditta V G S.n.c. dall’aggiudicazione, poiché non avrebbe stipulato il contratto di vendita con l’amministrazione nei successivi 60 giorni dalla definitiva attribuzione del bene.

4. Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Varallo e V G S.n.c., eccependo preliminarmente il difetto di interesse ad agire delle ricorrenti per non aver esse partecipato alla gara di cui hanno chiesto l’annullamento e la tardività dell’impugnazione, nonché insistendo nel merito per il rigetto dell’impugnativa.

5. Con atto di motivi aggiunti depositato il 13.03.2020, le ricorrenti hanno impugnato la deliberazione della Giunta comunale del 16.12.2019 n. 163, con cui è stata autorizzata la sottoscrizione del contratto di vendita del citato terreno, deducendone l’illegittimità derivata in relazione agli atti impugnati con il ricorso introduttivo e lamentando, in via principale, l’incompetenza della giunta comunale nell’individuazione dell’organo burocratico cui demandare la sottoscrizione del contratto e chiedendo, altresì, pronunciarsi la decadenza dall’aggiudicazione e la caducazione del contratto.

6. Le parti hanno scambiato ulteriori scritti difensivi e, all’udienza del 21 giugno 2022 fissata per la trattazione di merito, la causa è passata in decisione.

7. Lamentano le ricorrenti, con il primo ordine di censure, che gli atti della procedura non avrebbero consentito loro di individuare chiaramente il lotto oggetto di alienazione, al cui acquisto avrebbero avuto interesse, non essendo stata allegata all’avviso d’asta alcuna perizia, né altro documento catastale o peritale idoneo ad identificare la collocazione della porzione posta in vendita, pari a 850 mq del mappale n. 411, Foglio 161, di maggiore estensione.

8. La doglianza non merita accoglimento.

8.1. Il bene oggetto dell’asta pubblica è adeguatamente individuato nella perizia redatta per la stima del valore di vendita allegata agli atti di gara, tramite delimitazione in linea continua rossa della relativa porzione di area sulla mappa catastale ivi riportata (cfr. doc.7 di parte ricorrente). È irrilevante che frazionamento della porzione di terreno ceduta sia avvenuto successivamente all’aggiudicazione, trattandosi di adempimento necessario e propedeutico alla stipula negoziale, fermo restando che la rappresentazione grafica contenuta nella succitata perizia indica chiaramente la porzione di area oggetto di alienazione.

8.2. Del resto, l’odierna controinteressata ha regolarmente preso parte alla procedura, così dimostrando che i documenti dell’asta consentivano adeguatamente l’individuazione del bene oggetto di compravendita e la partecipazione alla gara.

8.2. Peraltro, l’eventuale lacunosità dell’avviso pubblico o del bando non costituisce sic et simpliciter un elemento ostativo della partecipazione alla gara, gravando sull’operatore economico, in attuazione dei principi di buona fede e leale cooperazione, l’onere di informarsi presso l’amministrazione a chiarimento dei dubbi che eventualmente sorgessero in relazione agli atti di una procedura competitiva.

10. Per completezza, osserva il Collegio che le ricorrenti neppure vantano una posizione qualificata e differenziata che consenta loro di sindacare le risultanze della procedura, alla quale non hanno preso parte pur essendone a conoscenza. Infatti, gli atti della procedura – incluso il relativo avviso pubblico – sono stati regolarmente sottoposti a pubblicazione e le ricorrenti stesse hanno dichiarato nell’istanza di autotutela rivolta all’amministrazione che, “ in considerazione delle condizioni estremamente lacunose dell’avviso ”, hanno deciso di non prendervi parte.

10.1. Come noto, nell’ambito della giurisprudenza formatasi in materia di appalti – che può applicarsi anche al caso concreto, stante l’analogia sostanziale – al di fuori di ipotesi tassative rimane fermo il principio per cui la legittimazione al ricorso spetta esclusivamente ai soggetti partecipanti alla gara, in quanto solo tale qualità si correla all’attribuzione di una posizione sostanziale differenziata e meritevole di tutela (cfr. Adunanza Plenaria, n. 4/2011;
Id. n. 4/2018). Di tali casi peculiari – quali sono la contestazione della scelta della stazione appaltante di indire una procedura a evidenza pubblica, ovvero, al contrario, di concludere un affidamento diretto, nonché l’impugnazione di clausole del bando “escludenti” che impediscono la partecipazione alla gara o la rendono eccessivamente difficile – nessuno ricorre nella fattispecie. Ad ogni modo, quand’anche le ricorrenti avessero ritenuto che la lamentata indeterminatezza del bene oggetto di vendita impedisse loro di partecipare alla procedura, avrebbero dovuto tempestivamente impugnare quantomeno l’avviso d’asta, chiedendone, in quella sede, l’annullamento.

11. In ultimo, evidenzia il Collegio come le ricorrenti affermino (cfr. pag. 2 del ricorso) che la vendita della porzione di mappale in questione determinerebbe l’interclusione dei fondi di loro proprietà identificati ai mappali 405 e 412. Nonostante nel contraddittorio processuale le parti abbiano affrontato la tematica, l’argomento non risulta in realtà sviluppato in autonoma censura, per cui non rientra nel perimetro della cognizione del giudice. Ad ogni modo, la questione atterrebbe ai rapporti privatistici tra confinanti, che, pertanto, potrebbero trovare tutela nelle competenti sedi.

12. Occorre adesso esaminare la domanda svolta in via subordinata, con cui le società ricorrenti chiedono l’accertamento dell’intervenuta decadenza dell’aggiudicazione per mancata sottoscrizione, da parte dell’aggiudicataria, del contratto di compravendita nel termine di 60 giorni decorrenti dall’aggiudicazione definitiva, come previsto dall’avviso di asta pubblica.

Anche sotto questo profilo il ricorso è infondato.

L’amministrazione ha infatti evidenziato come, alla data di costituzione in giudizio, non fosse ancora stata trasmessa la comunicazione formale dell’intervenuta aggiudicazione in favore dell’impresa controinteressata (che ha ribadito anch’essa tale circostanza). Inoltre, era ancora in corso il procedimento di frazionamento del mappale 411, di cui il bene alienato rappresenta una porzione, necessario al fine di consentire il perfezionamento della vendita. Ora, la disposizione dell’avviso di asta che assegna, per la sottoscrizione del contratto, 60 giorni decorrenti dall’aggiudicazione non deve essere interpretata secondo un criterio di rigido automatismo, poiché tale termine massimo, posto a garanzia dell’ente, non può iniziare a decorrere se non sussistono tutte le condizioni per consentire l’adempimento del privato (incluso il frazionamento) e se l’amministrazione non comunica ufficialmente l’esito della procedura.

Il ricorso introduttivo, quindi, deve essere respinto.

13. Parimenti infondato è il ricorso per motivi aggiunti.

13.1. È innanzitutto infondata la censura di illegittimità derivata, stante l’accertata legittimità della procedura di alienazione svolta dal Comune di Varallo.

13.2. Quanto alle doglianze formulate in via principale, le ricorrenti lamentano che la deliberazione di G.C. 16.12.2019 n. 163, recante “ Atto di compravendita terreni Lotti 1^ e 2^ Z. I. Roccapietra - Provvedimenti” , demanderebbe al Responsabile dei Servizi Economato-Finanziari - II Ripartizione del Comune di Varallo la sottoscrizione del contratto di vendita, così sottraendola al Responsabile dell’Ufficio Tecnico - IV Ripartizione, cioè all’organo burocratico che aveva indetto la procedura di asta pubblica e pronunciato l’aggiudicazione. Da qui, pertanto, l’incompetenza del soggetto chiamato alla stipula negoziale.

La censura è infondata.

L’art. 93 del RD. 827/1924 stabilisce che “ i contratti sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare l’amministrazione ”, potendo detta delega derivare, oltre che dalla legge, anche dai regolamenti del singolo ente locale. In base all’art. 20 del Regolamento interno per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Varallo, i titolari di posizione organizzativa sono competenti, tra l’altro, alla “ stipulazione dei contratti e delle convenzioni attinenti l’attività e le funzioni dei propri uffici ” (art. 20, comma 3, lett. h). Correttamente, pertanto, nella deliberazione di G.C. del 16.12.2019, n. 163, è stata individuata come rappresentante dell’amministrazione ai fini della sottoscrizione dell’atto di vendita la funzionaria titolare della posizione operativa dell’area “Servizi Economato-Finanziari”, competente non solo in ragione della qualifica rivestita all’interno dell’organizzazione dell’ente, ma anche ratione materiae , trattandosi di procedere al trasferimento della proprietà di un bene pubblico rientrante nel patrimonio comunale.

14. Infine, con un terzo ordine di censure le ricorrenti ripropongono la doglianza, già formulata nel ricorso introduttivo, secondo cui la controinteressata sarebbe decaduta dall’aggiudicazione poiché il contratto non sarebbe stato sottoscritto entro i successivi 60 giorni, come previsto dall’avviso d’asta. La questione è stata già esaminata ai paragrafi precedenti e ritenuta infondata, potendo quindi rinviarsi alle argomentazioni ivi spese.

15. In conclusione, anche il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto.

16. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

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