TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-03-13, n. 202405174

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-03-13, n. 202405174
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202405174
Data del deposito : 13 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/03/2024

N. 05174/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05618/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5618 del 2016, proposto da
Davide D'Agostino, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio eletto in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni, 9;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

A S, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

del provvedimento, conosciuto in data 12.4.2016, avente ad oggetto la “ procedura dì valutazione per l’avanzamento “a scelta per esami” al grado di maresciallo aiutante – “a scelta” – di entrambi i contingenti, inclusi nell'aliquota determinata al 31 dicembre 2012" ; del verbale della riunione del Comando Generale della Guardia di Finanza – Commissione Permanente di Avanzamento del 27.10.2015, con cui sono stati approvati i “ criteri di massima da seguire per le valutazioni dei complessi di qualità dei singoli valutandi ”; del verbale della riunione del 12.2.2016, in cui è stato espresso “ il giudizio per l'avanzamento a scelta dei Marescialli Capo, di entrambi i contingenti, inclusi nell'allegato "A" alla Determinazione nr. 288462/15 del 6.10.2015 – aliquota determinata al 31.12.2012 ”, e ciò nella parte in cui al ricorrente è stato attribuito il punteggio finale di 67,24.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2024 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Il sig. Davide D’Agostino, maresciallo capo della Guardia di Finanza, ha impugnato il provvedimento, conosciuto in data 12.4.2016, avente ad oggetto la “ procedura dì valutazione per l’avanzamento “a scelta per esami” al grado di maresciallo aiutante – “a scelta” – di entrambi i contingenti, inclusi nell'aliquota determinata al 31 dicembre 2012 "; il verbale della riunione del Comando Generale della Guardia di Finanza – Commissione Permanente di Avanzamento del 27.10.2015, con cui sono stati approvati i “ criteri di massima da seguire per le valutazioni dei complessi di qualità dei singoli valutandi ”; il verbale della riunione del 12.2.2016, in cui è stato espresso “ il giudizio per l'avanzamento a scelta dei Marescialli Capo, di entrambi i contingenti, inclusi nell'allegato "A" alla Determinazione nr. 288462/15 del 6.10.2015 – aliquota determinata al 31.12.2012 ”, e ciò nella parte in cui al ricorrente è stato attribuito il punteggio finale di 67,24.

Il ricorrente ha esposto: di essere un maresciallo Capo della Guardia di Finanza presso il Nucleo Polizia Tributaria di Milano e, in precedenza, di aver “ diretto la Sezione Operativa in sede di Compagnia e Gruppo Pronto Impiego dal 2002 al 2008, ricevendo numerose ricompense morali che gli sono state concesse (dall'elogio all'encomio solenne) per rilevanti risultati di servizio; partecipato a due missioni estere (dove ha conseguito in entrambe una ricompensa morale elogiativa dell'attività svolta): nel 2000 in Albania e nel 2008 in Afghanistan ” (cfr. pag. 2).

A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:

1°) violazione dell’art. 33 della legge 212/1983; eccesso di potere per sviamento, travisamento del fatto e contraddittorietà, disparità di trattamento, difetto d’istruttoria, illogicità, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di buona amministrazione e di autovincolo amministrativo.

In prima battuta, il ricorrente ha lamentato che “ la commissione non ha valutato ovvero ha erroneamente considerato (e

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