TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-06-17, n. 202401479
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Testo completo
Pubblicato il 17/06/2024
N. 01479/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00153/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 153 del 2021, proposto da
Fallimento Garda Aquapark S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Garda, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G S, G G, A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Medio Credito Trentino Alto Adige S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
- del diritto all'indennizzo da revoca della convenzione del 18 agosto 2005 stipulata tra il Comune di Garda e Atzwanger s.p.a., ora Fallimento Garda Acquapark s.r.l. in Liquidazione, disposta con la determinazione n. 358 del 18 agosto 2020 del Responsabile Area Lavori Pubblici del Comune di Garda, conosciuto dal Fallimento ricorrente solo in data 13 gennaio 2021;
- della determinazione dell'indennizzo dovuto ai sensi del combinato disposto degli artt. 158 del D.Lgs. n. 163/2006 e 21 quinquies, della L. n. 241/1990 e conseguente condanna del Comune di Garda al pagamento al Fallimento Garda Acquapark s.r.l. in Liquidazione della somma determinata dal giudice.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Garda;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 14 maggio 2024, svoltasi con modalità di cui all’art. 87 comma 4-bis del c.p.a., il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Nel 2005 il Comune di Garda e la società Atzwanger s.p.a. (aggiudicataria della procedura negoziata di project financing) stipulavano una convenzione per la costruzione e successiva gestione di un impianto sportivo ricreativo polifunzionale e per le attività connesse e/o collegate con durata della concessione fissata in 28 anni.
La società aggiudicataria costituiva la società di progetto Garda Aquapark s.r.l. che subentrava nella concessione e, a favore della stessa, il Comune costituiva il diritto di superficie sul suolo destinato ad ospitare l’impianto sportivo.
Inoltre, l’ente locale erogava un finanziamento a titolo di parziale corrispettivo della concessione, a fronte dell’impegno, da parte della concessionaria, di praticare tariffe predeterminate, per assicurare alla concessionaria il perseguimento dell’equilibrio economico – finanziario della gestione e nella considerazione che le opere realizzate sarebbero state acquisite al patrimonio comunale alla scadenza della concessione.
La società di progetto acquisiva un finanziamento da Mediocredito Trentino Alto Adige s.p.a. e costituiva a garanzia una ipoteca con importo di 12 milioni di euro sugli immobili di proprietà.
Nel 2013 la società Aquapark veniva posta in liquidazione e, nello stesso anno, veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bolzano.
Con provvedimento datato 8.11.2013 il giudice delegato dava atto che il fallimento aveva determinato lo scioglimento della concessione con conseguente estinzione del diritto di superficie ai sensi della convenzione di concessione e dell’atto costitutivo del diritto di superficie.
Il Comune invitava invano gli enti finanziatori, tra cui il Mediocredito Trentino Alto Adige, ad esercitare la facoltà ex art. 37 octies della L. n. 109/1994 di designare una società subentrante nella concessione entro il termine di 6 mesi.
La curatela fallimentare riconsegnava l’impianto al Comune che, all’esito di una procedura di gara, affidava la gestione del complesso ad altro operatore.
Il Fallimento di Garda Aquapark proponeva azione civile innanzi al Tribunale di Verona per la condanna del Comune di Garda al pagamento dei lavori eseguiti per la costruzione delle opere poi trasferite all’ente locale, con valore di oltre 10 milioni di euro (richiamando sul punto l’esito dell’accertamento tecnico preventivo disposto dal Tribunale di Verona), ai sensi dell’art. 1672 c.c. nonché, in via ulteriormente subordinata, la condanna alla corresponsione di un indennizzo ai sensi dell’art. 2041 c.c. per ingiustificato arricchimento dell’amministrazione, derivante dall’acquisizione di un impianto sportivo in assenza di un adeguato corrispettivo a favore dell’aggiudicataria fallita.
Con determinazione n. 358 del 18.8.2020 il Comune revocava la convenzione, con estinzione del diritto di superficie costituito in favore della società di progetto; nella parte motiva l’amministrazione richiamava il provvedimento del giudice delegato secondo cui, per effetto del fallimento della concessionaria, si era verificato lo scioglimento della convenzione con conseguente estinzione del diritto di superficie e restituzione da parte del fallimento dei beni al Comune che ne diveniva proprietario, tenuto anche conto delle previsioni contenute nella convenzione e nell’atto costitutivo del diritto di superficie. Con lo stesso atto disponeva l’annotazione, a margine della trascrizione dell’atto costitutivo del diritto di superficie, del provvedimento di estinzione.
Avverso tale atto insorge il Fallimento, limitatamente alla parte in cui non prevede la corresponsione di un indennizzo ai sensi dell’art. 158 del D.Lgs. n. 163/2006 secondo cui “Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per