TAR Roma, sez. III, sentenza 2022-12-06, n. 202216268
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 06/12/2022
N. 16268/2022 REG.PROV.COLL.
N. 05852/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso NRG 5852/2021, proposto da Grandi Trasporti Marittimi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P C, R S e V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Transizione Ecologica, Ministero della Cultura, Istituto superiore della Sanità, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Sardinia Lng S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Mario Pagliarulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare
del decreto del Ministero della Transizione Ecologica di concerto con il Ministero della Cultura n. prot. 103 del 24 marzo 2021, con il quale, ai sensi dell'art. 25, comma 2, D.lgs.152/2006, veniva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto di un “Terminal GNL nel Porto Canale di Cagliari – Impianto di stoccaggio e rigassificazione di GNL”, localizzato nel Comune di Cagliari, proposto dalla Sardinia LNG S.r.l. nonché, in quanto integranti il predetto provvedimento, del parere n. 3057 del 5 luglio 2019, reso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, avente ad oggetto l'istruttoria di VIA relativa al “Progetto di un Terminal GNL nel Porto Canale di Cagliari, impianto di stoccaggio e rigassificazione GNL, ID_VIP 3639”, proposto originariamente da Isgas Energit Multiutilities S.p.A. (poi volturato a Sardinia LNG S.r.l.), con il quale è stato espresso “parere favorevole riguardo alla compatibilità ambientale del progetto […], subordinato all'ottemperanza delle condizioni ambientali che seguono: a) salva la necessità di acquisire dall'Istituto Superiore di Sanità la Valutazione di Impatto Sanitario in attuazione del comma 5-bis dell'art. 26 del D.lgs. 152/2006, introdotta dall'art. 9 della Legge 221/2015; b) nonché di regolarizzare l'Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 del D.lgs. 42/2004 afferente al Porto Canale di Cagliari incluso nel Piano Regolatore Portuale”; della Valutazione dello studio dell'impatto sanitario, effettuata dall'Istituto Superiore di Sanità, AOO-ISS-0021714del 16 luglio 2019; del Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP), reso dall'allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo, con nota prot. 35244 del 2 dicembre 2020, con il quale detta Direzione esprimeva “parere tecnico istruttorio favorevole alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di realizzazione del Terminal GNL nel Porto Canale di Cagliari (Impianto di stoccaggio e rigassificazione di GNL) […], nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali dal n. 1 al n. 9”; di ogni altro atto, parere, documento, ancorché non conosciuto o conoscibile, inerente e/o connesso alla procedura di cui trattasi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Transizione Ecologica e di Ministero della Cultura e di Sardinia Lng S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2022 la dott.ssa C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il proposto gravame parte ricorrente ha impugnato il decreto in epigrafe individuato del Ministero della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministero della Cultura, recante il giudizio positivo di compatibilità ambientale reso ai sensi dell’art. 25, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, per il progetto di un “Terminal GNL (Gas Naturale Liquefatto) nel Porto Canale di Cagliari – Impianto di stoccaggio e rigassificazione di GNL”, unitamente ai connessi pareri tecnici espressi in senso favorevole (rispettivamente, della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con l’apposizione di specifiche condizioni ambientali).
1.1. Nell’ambito della preliminare ricostruzione in fatto, parte ricorrente espone l’articolato procedimento conducente all’adozione degli atti gravati; riporta altresì gli elementi connotanti la posizione vantata rispetto ai medesimi atti, riferendo in proposito di svolgere da oltre un ventennio l’attività di gestione di una linea marittima di trasporto merci che collega il Porto Canale di Cagliari e quello di Marina di Carrara. Essa dichiara di detenere l’intero capitale di altra società (in forma di s.r.l.) titolare di una concessione demaniale insistente su un tratto della banchina del Porto Canale, presso cui attraccano le navi per l’esercizio della medesima attività di trasporto. Al riguardo, evidenzia pure la prossimità – alla suddetta banchina in concessione nonché all’area su cui insiste un fabbricato di proprietà della società stessa – dell’ubicazione territoriale dell’impianto GNL di cui trattasi, come emergente dalla descrizione del progetto nell’ambito della Relazione generale “Elaborati Tecnici e Specialistici” allegata all’istanza avanzata dal proponente (odierno controinteressato) ex art. 23 d.lgs. n. 152/2006.
La ricorrente sottolinea, inoltre, la coincidenza della banchina identificata per lo scarico del GNL (tramite le navi metaniere) con quella attualmente utilizzata dalle navi che viaggiano per la ricorrente stessa, come espressamente riportato nella medesima Relazione al punto 11.2 relativo alla “Area in banchina”.
1.2. Alla luce delle dedotte circostanze in fatto, invoca – in via preliminare all’articolazione dei motivi di doglianza – la propria legittimazione ad agire sulla base di un interesse qualificato rinvenibile nello stabile collegamento con la zona oggetto della realizzazione del suddetto Terminal GNL, alla luce del criterio della c.d. “ vicinitas ” elaborato in sede giurisprudenziale al fine di radicare l’interesse a ricorrere avverso la realizzazione di un’opera pubblica.
2. Nel premettere una ricostruzione normativa della procedura di VIA (alla luce della relativa ratio ) e delle varie fasi di articolazione con riguardo alla specifica ipotesi in considerazione – riconducibile, in particolare, agli impianti di cui all’Allegato II, n. 1), della Parte II del medesimo d.lgs. n. 152/2006, assoggettati alla competenza statale – affida il proposto ricorso a due motivi di doglianza, inerenti alla dedotta violazione di legge nonché al prospettato eccesso di potere sotto plurimi profili.
2.1. Con il primo motivo di gravame, la società ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 22 d.lgs. n. 152/2006 (come modificato per effetto dell’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 104/2017 applicabile alla fattispecie in esame) ed in particolare della disposizione contemplata al comma terzo, lettera d), laddove è previsto che lo studio di impatto ambientale redatto dal proponente l’istanza di VIA ex art. 23 d.lgs. n. 152/2006 debba contenere “ una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali ”.
In proposito, deduce come l’analisi delle possibili alternative al progetto, riportata nell’ambito della “Sintesi non tecnica” contenuta nell’istanza avanzata dal proponente controinteressato (e riprodotta nel successivo “Studio di compatibilità ambientale” in sede di integrazioni alla proposta medesima), non possa in alcun modo soddisfare i requisiti richiesti ex lege per la valutazione di dette alternative. Essa invoca l’orientamento giurisprudenziale sul punto maturato volto a valorizzare la necessità di una valutazione in concreto del sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita, da condurre alla luce delle alternative possibili e dei riflessi della stessa “opzione-zero” (ossia, dell’ipotesi di mancata realizzazione dell’impianto).
Nello specifico, denuncia il carattere meramente formale dell’analisi svolta dal soggetto proponente – riportata nello “Studio di impatto ambientale”, a suo dire inidonea a soddisfare i requisiti sostanziali che una valutazione concreta delle varie alternative al progetto dovrebbe avere. Sicché deduce in proposito da un lato la genericità delle argomentazioni circa il confronto tra i benefici per l’ambiente derivanti dalla realizzazione o meno dell’impianto in quanto attingenti ad elementi meramente valutativi che non tengono conto dei precipui effetti sull’ambiente in un’area prossima ad insediamenti abitativi e inserita in un contesto ambientale e paesaggistico di pregio. Dall’altro lato, evidenzia l’erroneità della valutazione del presunto indotto economico che conseguirebbe alla realizzazione dell’impianto, perché basata su una mera eventualità e priva della necessaria considerazione circa la sostanziale limitazione alle attività economiche già presenti nell’area interessata (tra cui, nello specifico, quella di trasporto merci esercitata dal medesimo ricorrente) a causa della prossimità di un impianto