TAR Lecce, sez. II, sentenza 2010-04-27, n. 201001028
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N. 01028/2010 REG.SEN.
N. 01817/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1817 del 2009 proposto da:
Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce, rappresentato e difeso dall'avv. A V, con domicilio eletto in Lecce, via Zanardelli, n. 7;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Lecce, rappresentata e difesa dall'avv. V A P, con domicilio eletto presso Giovanni Garrisi in Lecce, via G. Mantovano, n. 3;
Universita' del Salento, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Lecce, via F.sco Rubichi, n. 23;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori – CNAPPC –, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Celani e Mario Sanino, con domicilio eletto presso A V in Lecce, via Zanardelli, n. 7;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento n. 3202 del 7.10.2009, con cui il direttore dell'Azienda Sanitaria Locale di Lecce deliberava "Approvazione bozza di disciplinare di incarico tra ASL e Università del Salento-Dipartimento di Ingegneria e dell'Innovazione, per lo studio e valutazione di vulnerabilità sismica delle strutture ospedaliere della ASL LE", nonchè di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale di Lecce;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' del Salento;
Visto l’intervento ad adiuvandum del CNAPPC;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18/03/2010 il dott. L C e uditi i difensori delle parti come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con deliberazione n. 3202 del 7/10/09 il Direttore generale dell’Azienda sanitaria di Lecce, al fine di valutare il livello di sicurezza e vulnerabilità sismica delle proprie strutture ospedaliere, prendeva atto ed approvava la bozza di disciplinare per l’affidamento dell’incarico all’Università del Salento già dichiaratasi in precedenza (18/9/09) disponibile a fornire la propria collaborazione.
Avverso tale determinazione insorge con il ricorso in esame l’Ordine degli architetti della provincia di Lecce il quale ne deduce l’illegittimità sulla base dei seguenti motivi:
- violazione dei principi generali in materia di affidamento di incarichi, violazione del D. Lgs. 163/06, eccesso di potere per carenza di presupposti per l’affidamento diretto e difetto di motivazione;
- violazione dei principi di parità di trattamento, di trasparenza;violazione delle regole della concorrenza;eccesso di potere per sviamento;
- violazione dell’art. 90 D. Lgs. n. 163/06;eccesso di potere.
Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso l’Azienda sanitaria e l’Università del Salento, mentre, con atto depositato in data 16/12/09, è intervenuto ad adiuvandum il Consiglio nazionale architetti pianificatori paesaggisti e conservatori.
All’udienza pubblica del 18/03/2010, sulle conclusioni dei difensori delle parti, la causa è stata ritenuta per la decisione.
DIRITTO
Occorre innanzitutto verificare la fondatezza dell’eccezione di improcedibilità del ricorso, sollevata dall’Amministrazione sanitaria, secondo cui gli atti impugnati sarebbero stati già annullati da questo Tribunale con sentenze nn. 416/2010 e 417/2010, emesse in favore di altri soggetti interessati (Ordine degli Ingegneri e OICE).
L’eccezione non può essere accolta.
Per un verso, infatti, non risulta che le sentenze innanzi indicate siano divenute definitive e, comunque, non può non tenersi conto dei limiti soggettivi di efficacia del giudicato stabiliti dall’art. 2909 del c.c., applicabili anche al processo amministrativo (Cons. St. V sez. n. 4390/08), per altro verso nulla esclude che la domanda di annullamento formulata dall’Ordine degli Architetti, anche a tutela di un interesse morale, possa trovare giustificazione in relazione alla azionabilità di eventuali azioni connesse.
Peraltro sembra potersi affermare che, al di là del profilo impugnatorio della domanda proposta, l’Ordine degli architetti tenda sostanzialmente ad ottenere (ovvero accertarsi) l’estensione nei propri confronti degli effetti di una pronuncia di annullamento;e ciò attraverso una iniziativa giurisdizionale da ritenersi compatibile con l’attuale fase di evoluzione del sistema processuale amministrativo.
Del pari infondata si rivela poi l’eccezione di inammissibilità del gravame per omessa impugnazione della nota ASL n. 27952 del 25.6.2009 e della deliberazione del D.G. n. 2459 del 10.8.2006, trattandosi di atti e provvedimenti aventi carattere endoprocedimentale e comunque privi di contenuto immediatamente lesivo.
Infine, non può disconoscersi la legittimazione dell’Ordine degli architetti ad impugnare gli atti di affidamento dell’incarico in questione, stante la suscettibilità degli atti stessi di riflettersi sulla sfera giuridica dei propri rappresentati, coinvolgendone gli interessi professionali ed economici.
Nel merito il Collegio, non ravvisando motivi per un diverso orientamento, ritiene di dover ribadire le conclusioni raggiunte con la surrichiamata sentenza n. 416/2010.
Appare infatti fondato ed assorbente il primo motivo di impugnazione con il quale l’Ordine professionale ricorrente, nel denunciare la violazione dei principi generali in materia di affidamento di incarichi di servizi, sostanzialmente sostiene che, in violazione degli artt. 55 e 124 del D. Lgs. n. 163/06, l’Azienda sanitaria avrebbe proceduto ad affidare l’incarico per lo studio e valutazione di vulnerabilità sismica delle strutture ospedaliere, prescindendo da ogni doveroso ricorso a procedure di evidenza pubblica.
La regola secondo cui l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture “deve rispettare i principi di libera concorrenza, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità” (art. 2 D. Lgs. n. 163/06) costituisce espressione di un principio cardine della legislazione comunitaria e nazionale in applicazione del quale l’affidamento diretto può senz’altro considerarsi “eccezione di stretta interpretazione al sistema ordinario delle gare” (Ad. Pl. 3/3/08 n.1).
Tenuto conto quindi delle esigenze, al cui soddisfacimento le procedure ad evidenza pubblica sono preordinate, sembra potersi affermare che, laddove difficoltà interpretative dovessero insorgere nell’applicazione di norme regolatrici dell’attività contrattuale della P.A, ogni dubbio debba essere risolto con riferimento a quei valori comunitari e costituzionali (parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza) a garanzia dei quali sono appunto previste procedure di evidenza pubblica nella scelta del contraente.
Ciò premesso il collegio ritiene di non poter condividere le ragioni addotte dall’Azienda sanitaria a giustificazione della propria scelta di procedere all’affidamento dell’incarico in questione direttamente in favore dell’Università del Salento.
Innanzitutto appare inconferente il richiamo operato dall’Amministrazione resistente all’art. 15 della L. n 241/90.
Invero tale norma si limita ad affermare la possibilità per le amministrazioni pubbliche di “concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”.
Nel caso di specie, invece, l’incarico per lo studio e valutazione di vulnerabilità sismica viene in sostanza affidato all’Università del Salento per diventare la prestazione in un rapporto a carattere indubbiamente sinallagmatico.
Sicchè, al di fuori di una effettiva collaborazione nello svolgimento della attività ed in assenza di uno specifico interesse comune, l’invocato art. 15 della L. n. 241/90 non può sicuramente rappresentare uno strumento normativo adeguato per derogare all’osservanza delle prescritte procedure di evidenza pubblica.
Del pari ininfluente inoltre deve riconoscersi la previsione di cui all’art. 66 del D.P.R. n. 132/80 secondo la quale le Università “possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici”.
Infatti, in disparte ogni valutazione circa i limiti e i contenuti dell’attività di consulenza e ricerca universitaria, nel cui ambito non sembra comunque potersi ricondurre l’incarico per lo studio e valutazione della vulnerabilità sismica delle strutture ospedaliere così come descritto nel relativo contratto di consulenza, ciò che rileva nel caso di specie non è tanto l’individuazione delle prestazioni erogabili dalle Università in base alla norma, quanto piuttosto verificare se la scelta del contraente ad opera dell’Azienda sanitaria sia avvenuta nel rispetto dei principi e delle regole dettate dal codice degli appalti.
Tale considerazione peraltro vale anche rispetto ad ogni altra disposizione di legge (art. 132 R.D n. 674/24) e regolamentare (D. R. n. 492 del 26/2/08), richiamata da parte resistente per evidenziare le diverse attività eseguibili dall’Università su commissione di soggetti pubblici e privati.
Infine e più circostanziatamene tanto l’Azienda sanitaria, quanto l’Università del Salento, sottolineano come l’incarico in questione rientri tra gli incarichi di consulenza e non già tra quelli di progettazione, sostanziandosi in una attività di puro studio e ricerca non riconducibile nè tra i “servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria anche integrata”, né tra quelli “attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica”, né tra i “servizi affini di consulenza scientifica e tecnica” e neppure tra “i servizi di sperimentazione tecnica e analisi” di cui all’allegato II del D. Lgs. n. 163/06.
Di conseguenza, ad avviso delle Amministrazioni resistenti, non sarebbe ipotizzabile a carico della ASL di Lecce “un obbligo di preventivo esperimento delle procedure di evidenza pubblica”.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
Invero, l’indagine più appropriata per cogliere in concreto i contenuti delle attività tecnico scientifiche affidate nella specie all’Università del Salento, non può che muovere dall’oggetto stesso del contratto (denominato di consulenza) approvato dall’ASL di Lecce con l’atto impugnato.
Secondo la previsione contrattuale lo studio e la valutazione sismica delle strutture ospedaliere dovrebbe essere articolato nel seguente modo:
Individuazione della tipologia strutturale, dei materiali impiegati per la costruzione, dei metodi di calcolo adottati, verifica sommaria dello stato di fatto rispetto alla documentazione progettuale resa disponibile;
Verifiche della regolarità strutturale, analisi sommaria della risposta sismica globale dell’edificio, eventuali analisi locali su elementi o sottosistemi strutturali significativi per l’individuazione della risposta sismica globale;
Elaborazioni di risultati di cui al punto 2 e stesura di schede tecniche di diagnosi strutturale;in particolare saranno fornite: relazioni sulla tipologia strutturale osservata, sui materiali e sullo stato di conservazione della struttura, con particolare riferimento agli aspetti che incidono maggiormente sulla risposta strutturale in relazione alla pericolosità sismica del sito di ubicazione dell’opera;schede tecniche di classificazione della vulnerabilità sismica degli ospedali;relazioni tecniche sugli elementi o sottosistemi strutturali rilevati come critici in relazione alla verifica di vulnerabilità sismica;suggerimenti preliminari e sommaria descrizione delle opere di adeguamento o miglioramento sismico adottabili, con particolare riferimento ai vantaggi e limiti delle diverse tecnologie possibili, in termini tecnico economici.
Orbene, alla luce delle attività innanzi descritte, appare poco conseguente affermare, come afferma parte resistente (rel prof. Aiello), che “la valutazione di vulnerabilità sismica delle costruzioni, oggetto del contratto tra ASL LE ed Università del Salento-DII, non rientra tra le attività tradizionalmente svolte dai professionisti ingegneri ed architetti” .
In realtà l’esecuzione della prestazione tecnico-scientifica richiesta sembra consistere essenzialmente in una valutazione del livello di sicurezza e vulnerabilità sismica delle strutture ospedaliere da effettuarsi “in base alle nuove normative nazionali emanate in materia di sicurezza delle costruzioni in presenza di azioni sismiche”, parametro specificatamente richiamato nella delibera impugnata ed agevolmente individuabile nel Decreto ministeriale 14/1/08, che, nell’introdurre nuove norme tecniche per le costruzioni, fissa puntuali criteri e procedure per la valutazione e progettazione in presenza di azioni sismiche.
Appare quindi evidente come debba considerarsi compito proprio degli ingegneri e degli architetti quello di verificare la vulnerabilità sismica degli edifici in base alla normativa vigente ed eventualmente predisporre le misure di adeguamento necessarie.
Pertanto, la dedotta violazione dei principi in materia di affidamento di incarichi di servizi non può essere superata, come sostiene parte resistente, dalla “particolare natura dell’oggetto dell’incarico”, posto che il contratto di consulenza approvato con la delibera impugnata esclude ogni possibilità di concepire l’incarico in questione come “attività di puro studio e ricerca”.
Il ricorso pertanto merita accoglimento, ma ricorrono valide ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti, in considerazione sia della novità della questione che degli interessi coinvolti.