TAR Bari, sez. III, sentenza 2023-05-03, n. 202300715

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2023-05-03, n. 202300715
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300715
Data del deposito : 3 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/05/2023

N. 00715/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00465/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 465 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Ekso s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G R e B A P, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

Acquedotto Pugliese s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

nei confronti

Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro - Conscoop - Soc. coop., in proprio e in qualità di mandataria capogruppo del raggruppamento di imprese costituito con Gravili s.r.l., DT Costruzioni e Servizi s.r.l., Antaga Soc. Coop., La Pulita e Service s.c. a r.l. e Axa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Alberto Clarizio e A D G, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

Gravili s.r.l., DT Costruzioni e Servizi s.r.l., Antaga Soc. Coop., La Pulita &
Service s.c.a.r.l., Axa s.r.l., non costituite in giudizio;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento con il quale il Direttore generale di Acquedotto Pugliese s.p.a., assunto il 21.2.2022, ha aggiudicato al RTI controinteressato il lotto della gara per cui è causa;

- dei verbali della commissione di gara;

- dell’esito della gara;

- della lettera d’invito/disciplinare di gara;

- del capitolato speciale d’appalto;

e per la condanna della Stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’aggiudicazione della gara alla ricorrente o l’indicazione alla resistente Amministrazione dell’adozione delle idonee misure per l’aggiudicazione della gara alla ricorrente o, in subordine, per la condanna della Stazione appaltante al risarcimento del danno per equivalente, nella misura minima pari al 10% del valore dell’offerta, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute e alle ulteriori voci di danno, così come saranno provate in giudizio;

sul primo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 8.6.2022, per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento con il quale il Direttore generale di Acquedotto Pugliese s.p.a., assunto il 21.2.2022, ha aggiudicato al RTI controinteressato il lotto della gara per cui è causa;

- dei verbali della commissione di gara;

- dell’esito della gara;

- della lettera d’invito/disciplinare di gara;

- del capitolato speciale d’appalto;

e per la condanna della Stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’aggiudicazione della gara alla ricorrente o l’indicazione alla resistente Amministrazione dell’adozione delle idonee misure per l’aggiudicazione della gara alla ricorrente o, in subordine, per la condanna della Stazione appaltante al risarcimento del danno per equivalente, nella misura minima pari al 10% del valore dell’offerta, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute e alle ulteriori voci di danno, così come saranno provate in giudizio;

sul secondo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 29.11.2022, per l’annullamento

- del provvedimento con il quale il Direttore generale di Acquedotto Pugliese s.p.a., assunto il 21.2.2022, ha aggiudicato al RTI controinteressato il lotto della gara per cui è causa;

- dei verbali della commissione di gara;

- dell’esito della gara;

- della lettera d’invito/disciplinare di gara;

- del capitolato speciale d’appalto;

e per la condanna della Stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’aggiudicazione della gara alla ricorrente o l’indicazione alla resistente Amministrazione dell’adozione delle idonee misure per l’aggiudicazione della gara alla ricorrente o, in subordine, per la condanna della Stazione appaltante al risarcimento del danno per equivalente, nella misura minima pari al 10% del valore dell’offerta, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute e alle ulteriori voci di danno, così come saranno provate in giudizio;

sul terzo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 24.2.2023, per l’annullamento,

previa adozione di idonee misure cautelari,

- del provvedimento con il quale il Direttore generale di Acquedotto Pugliese s.p.a., assunto in 21.2.2022, ha aggiudicato alle controinteressate il lotto della gara per cui è causa;

- dei verbali della Commissione di gara;

- dell’esito della gara;

- della lettera d’invito/disciplinare di gara;

- del capitolato speciale d’appalto;

e per la condanna della Stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’aggiudicazione della gara alla ricorrente o l’indicazione alla resistente Amministrazione dell’adozione delle idonee misure per l’aggiudicazione della gara alla ricorrente o, in subordine, per la condanna della Stazione appaltante al risarcimento del danno per equivalente, nella misura minima pari al 10% del valore dell’offerta, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute e alle ulteriori voci di danno, così come saranno provate in giudizio;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acquedotto Pugliese s.p.a. e del Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro - Conscoop - Soc. Coop.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. F C e uditi nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 per le parti i difensori avvocato B A P per la parte ricorrente, avvocato G M per l’Acquedotto resistente, avvocato A D G per il Consorzio controinteressato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. - In data 5.5.2021 Acquedotto Pugliese s.p.a. (AQP) indiceva con lettera d’invito / disciplinare di gara una procedura aperta ex artt. 123 e 60 del decreto legislativo n. 50/2016 per “l’affidamento, mediante lo strumento giuridico dell’accordo quadro, da concludersi con un unico operatore economico, dei Servizi e dei Lavori di manutenzione delle Reti idriche e fognarie, suddiviso in 14 Lotti - Ambiti territoriali”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo dell’appalto a base di gara di € 180.713.945,84, di cui € 37.019.811,96 per il servizio di verifica e ispezione, lavaggio, disostruzione, spurgo e pulizia in continuo (24 h su 24) delle opere fognarie, anche in pronto intervento, € 37.335.875,55 per il servizio di pulizia ed ispezione di griglia manuale o automatica e dell’eventuale compattatore, € 30.870.759,57 per il servizio di sanificazione delle reti fognarie o di parti di esse, € 6.158.900,51 per il servizio di espurgo, pulizia e lavaggio di opere fognarie, anche in pronto intervento, € 65.233.025,63 per i lavori di manutenzione, programmata e a guasto, anche in pronto intervento delle reti idriche e fognarie, soggetti a ribasso, ed € 4.095.572,62 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

L’appalto ha la durata di mesi trentasei (36), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna del primo contratto applicativo relativo ai servizi e/o ai lavori anche in via d’urgenza, con possibilità di una proroga per una ulteriore durata massima di dodici (12) mesi, con eventuale aumento dell’importo complessivo del contratto ad € 240.951.927,79.

Relativamente all’ambito / lotto n. 5, oggetto del presente giudizio, risultava aggiudicatario l’operatore economico RTI Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro - Conscoop., mentre l’odierna ricorrente Ekso s.r.l. si classificava seconda in graduatoria.

Ekso presentava richiesta di accesso agli atti di gara, riscontrata una prima volta in data 28.2.2022.

In data 18.3.2022 la ricorrente inoltrava (tramite il portale acquisti) ad Acquedotto Pugliese s.p.a. istanza di assunzione di provvedimenti in autotutela, per chiedere che la Stazione appaltante provvedesse a escludere dalla gara l’operatore economico RTI Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro - Conscoop. (mandataria) - Società Cooperativa Gravili s.r.l. - DT Costruzioni e Servizi s.r.l. - Antaga Soc. Coop. - La Pulita &
Service s.c. a r.l. - Axa s.r.l. (mandanti), aggiudicatario del Lotto n. 5 e, di conseguenza, a dichiarare aggiudicataria l’attuale esponente.

Non seguiva alcuna risposta della P.A.

Con l’atto introduttivo del presente giudizio la ditta ricorrente impugnava gli atti in epigrafe indicati, deducendo un’unica censura così riassumibile:

- violazione e falsa applicazione degli artt. 45, 47 e 48 del decreto legislativo n. 50/2016 e del disciplinare di gara.

Formulava, altresì, istanza istruttoria affinché venisse ordinato ad Acquedotto Pugliese s.p.a. di produrre in giudizio l’offerta dell’ATI Conscoop, aggiudicataria del lotto n. 5, compresa la documentazione amministrativa e la comprova dei requisiti, oltre all’offerta tecnica ed economica in senso stretto.

Infine, articolava domanda risarcitoria in forma specifica e, in subordine, per equivalente.

A seguito di istanze di accesso alla documentazione Acquedotto Pugliese in data 5.5.2022 metteva a disposizione alcuni documenti richiesti.

Pertanto, con il primo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 8.6.2022 la ditta istante proponeva nuove censure avverso i provvedimenti già gravati con il ricorso principale.

Deduceva in particolare:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 212 del decreto legislativo n. 152/2006, nonché del punto 4.3, lettera ‘c’ del disciplinare di gara e, in subordine, dell’art. 34 del capitolato speciale d’appalto;

2) violazione e falsa applicazione del punto 4.3 del disciplinare di gara sotto plurimi profili.

Insisteva per la domanda risarcitoria in forma specifica e, in subordine, per equivalente.

Con ordinanza istruttoria n. 1386 del 19.10.2022 questo T.A.R. ordinava ad AQP di esibire alla ricorrente la documentazione indicata nella parte motiva del provvedimento giudiziale.

All’esito del deposito di AQP la istante Ekso proponeva il secondo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 29.11.2022, articolando una nuova censura avverso i provvedimenti già gravati con il ricorso principale:

- violazione e falsa applicazione del punto 4.3 del disciplinare di gara, anche per la mancata esclusione del RTI aggiudicatario per mancanza dei requisiti e violazione della legge di gara.

Insisteva per la domanda risarcitoria in forma specifica e, in subordine, per equivalente.

In prossimità dell’udienza pubblica del giorno 1°.

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