TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2024-11-08, n. 202419781

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2024-11-08, n. 202419781
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202419781
Data del deposito : 8 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/11/2024

N. 19781/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02001/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2001 del 2017, proposto da
PP ER, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Romano, con domicilio eletto presso lo studio AN ON in Roma, via Monte Santo n. 68;



contro

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

a) del provvedimento emesso dal Soprintendente Archivistico e Bibliografico del Lazio, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, prot. n. 2113 del 14 dicembre 2016, mai notificato al ricorrente, col quale detto organo ha rivendicato quali appartenente allo Stato i documenti facenti parti dei lotti n. 50 e 52 del catalogo n. 134 relativo all’asta del 16 dicembre 2016 presso la casa d’aste Minerva Auctions in Roma e meglio precisati nel provvedimento impugnato;

b) della nota del Soprintendente all’Archivio Centrale dello Stato, n. 4789 del 12 dicembre 2016, menzionata nel provvedimento sub a) innanzi impugnato;

c) di ogni altro atto e/o provvedimento sotteso, preordinato, connesso e conseguente comunque lesivo degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 luglio 2024 il dott. Vittorio Carchedi; presente, per la parte ricorrente, l’avv. Enrico Romano, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente è il dott. PP ER, il quale riferisce di aver conferito incarico alla casa d’aste Minerva Auctions S.r.l. di vendere alcuni documenti di proprietà della propria famiglia da numerosi anni, e, in particolare, “ a) due note autografe di BE OL, la prima, di circa 7 righe datata 13.7.1925 e, la seconda, di circa 5 righe; b) un dattiloscritto con inserzioni manoscritte di BE OL del 12 novembre 1924 ”;

2. Al fine di agevolarne la vendita all’asta, prevista il 16 dicembre 2016, tali documenti sono stati suddivisi nei lotti n. 50 e 52 del catalogo n. 134; nello specifico le due note autografe di cui al punto a) sono state inserite nel lotto n. 50, mentre il dattiloscritto con inserzioni manoscritte di cui al punto b) è stato inserito nel lotto n. 52.

3. Il 12 dicembre 2016, il Soprintendente dell’Archivio Centrale dello Stato, con nota n. 4789, dopo aver riconosciuto la demanialità dei documenti, ha rappresentato espressamente la necessità di esperire azione di rivendicazione, al fine di consentirne la conservazione, l’eventuale restauro e l’inserimento stabile nel fondo archivistico di appartenenza.

In particolare, il Soprintendente ha ritenuto gli appunti visionati “ documentazione pubblica istituzionale ”, riconducibile al fondo della “Segreteria particolare del duce”, conservato presso l’Archivio di Stato.

4. Quindi, con atto del 14 dicembre 2016, prot. n. 2113, il Soprintendente Archivistico e Bibliotecario del Lazio, ha rivendicato quali appartenenti allo Stato i documenti facenti parte dei lotti n. 50 e 52, disponendone la custodia coattiva presso la sede della Soprintendenza.

5. Avverso tale provvedimento di rivendicazione, nonché avverso l’antecedente nota che ha dichiarato la demanialità dei documenti, il dott. ER ha proposto il ricorso, meglio specificato in epigrafe.

5.1. Il ricorrente lamenta, innanzitutto, la violazione e falsa applicazione dell’art. 76 del Regio Decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, “ Regolamento per gli archivi di Stato ”, sostenendo che i documenti in proprio possesso sono privi della natura pubblica e istituzionale, richiesta per l’esercizio del potere di rivendicazione.

Infatti, ad avviso del ricorrente, l’art. 76 del Regio Decreto. n. 1163/1911, nello stabilire i presupposti per esperire l’azione di rivendicazione, si riferisce espressamente a “ carte antiche o documenti di pubbliche amministrazioni ” rinvenuti, per qualunque ragione, presso privati, limitando l’esercizio di tale potere, da parte dell’amministrazione, al solo caso in cui si vogliano recuperare atti istituzionali, ossia atti provenienti da pubbliche amministrazioni (esistenti o dismesse) chiamate a svolgere attività pubblica ed istituzionale.

Nel caso di specie, invece, i documenti rivendicati dalla Soprintendenza sarebbero privi, “ sul piano logico prima ancora che su quello giuridico ”, di tali caratteristiche, consistendo piuttosto in “ meri appunti, note e scarabocchi scritte di pugno ” da BE OL, di natura personale e, in quanto tali, liberamente trasferibili a terzi.

5.2. In secondo luogo, secondo il ricorrente, sarebbero da considerare “demaniali” esclusivamente i due archivi, denominati “Segreteria particolare del duce” e “Autografi del duce”, presenti presso l’Archivio di Stato, e i documenti, a suo tempo, in essi inventariati e catalogati.

Conseguentemente, l’azione di rivendicazione sarebbe esperibile solo rispetto a documenti “ già inclusi, inventariati e catalogati negli “Archivi ”, mentre i documenti in possesso del ricorrente non ne hanno mai fatto parte, né risultano essere mai stati “ inventariati ” e “ catalogati ” in detti archivi.

5.3. Parte ricorrente sostiene, altresì,

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