TAR Napoli, sez. III, sentenza 2022-01-03, n. 202200010

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2022-01-03, n. 202200010
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202200010
Data del deposito : 3 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/01/2022

N. 00010/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04150/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4150 del 2021, proposto da Vados Pubblicità Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato P M e dall’avv. R I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Maddaloni, non costituito in giudizio;

per l'accertamento

- dell'inerzia dell'amministrazione sull'istanza di regolarizzazione e/o sanatoria degli impianti pubblicitari abusivi avanzata dalla ricorrente in conformità al Regolamento comunale, approvato giusta deliberazione C.C. n. 40/2019, artt. 6 e 11, con dichiarazione di illegittimità del silenzio – inadempimento e conseguente condanna del Comune di Maddaloni a pronunciarsi sull'istanza;

- di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e comunque collegato dal quale sia derivato pregiudizio e lesione agli interessi di parte ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 la dott.ssa M B C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso notificato l’8 ottobre 2021 la Vados Pubblicità s.a.s. - società che gestisce il servizio di pubblicità oltre ad essere proprietaria di impianti pubblicitari sul territorio del Comune di Maddaloni - ha proposto ricorso contro l’inerzia dell’Amministrazione in ordine alla mancata risposta all’istanza del 30.7.2021, volta a chiedere la valutazione della sanatoria degli impianti dei quali il Comune ha ordinato la rimozione, in modo generalizzato e in violazione del regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni, nonché in assenza di un piano della pubblicità.

1.1. Espone che già in data 15.10.2010, di concerto con gli operatori di settore presenti sul territorio comunale, aveva sollecitato il Comune di Maddaloni all’approvazione di apposito regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni, nonché l’adozione di un piano della pubblicità, in ragione dei numerosi cartelloni irregolari soprattutto nei tratti che collegano il centro storico alle arterie extraurbane periferiche.

La richiesta del rinnovo delle autorizzazioni ottenute per l’esercizio del servizio non è mai stata esitata e negli anni la società istante ha chiesto all’ente sia la modifica del regolamento comunale sull’imposta pubblicitaria nella parte in cui prevedeva il versamento per l’intero anno solare di esposizione e non per il tempo circoscritto dell’esposizione effettiva, anche a causa della crisi economica di settore, sia la presa in carico di vari progetti per la realizzazione di n. 59

impianti pubblicitari con la cessione della metà degli stessi al Comune di Maddaloni che avrebbe rilasciato, in uso esclusivo per anni 9 alla stessa ditta, il servizio di pubblicità in concessione.

In data 12.06.2019 il Comune di Maddaloni ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 40, il Regolamento per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Con successivo provvedimento prot. n. 15990/2021 del 18.06.2021 il Responsabile dell’Ufficio delle entrate del Comune di Maddaloni, ai sensi dell’art. 23 co. 13 bis DPR n. 495 del 16.12.1992 e ss.mm.ii. ordinava la rimozione degli impianti pubblicitari “abusivi”, affidando l’opera materiale di rimozione a una società esterna.

1.2. Con istanza inoltrata mezzo pec in data 30.07.2021, la ricorrente ha avanzato richiesta di regolarizzazione dei propri impianti nel frattempo posizionati, sulla quale l’amministrazione rimaneva silente, al punto da far proporre ricorso avverso la mancata risposta, da considerare alla stregua di una violazione dell’obbligo di provvedere.

2. La società ha dapprima riepilogato lo stato della normativa e della giurisprudenza in materia di silenzio su impianti pubblicitari ed ha invocato l’applicazione dell’art. 2 l. 241/90.

Ha chiesto quindi l’accoglimento del ricorso, in ragione dell’inerzia dell’Amministrazione sulla propria istanza

3. Il Comune non si è costituito.

4. Alla camera di consiglio del 14 dicembre 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. La Vados ha dimostrato di aver notificato il ricorso al Comune di Maddaloni l’8.10.2021 (vedi documentazione depositata il 13.12.2021).

6. Il ricorso scaturisce dell’istanza del 30.7.2021, con la quale la Vados, a seguito delle decisioni dell’Amministrazione comunale con le quali è stata decisa la rimozione generalizzata di tutti i cartelloni pubblicitari non autorizzati esistenti sul territorio comunale, ha chiesto l’applicazione dell’art. 6 del Regolamento sulla pubblicità, approvato in data in data 12.09.2019, che al comma 3 prevede che gli impianti e i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati in violazione di legge debbano essere rimossi, qualora non possano essere sanati .

In sostanza, ha chiesto di valutare espressamente la propria posizione e la propria cartellonistica, per evitare rimozioni che per legge sarebbero comunque da escludere.

7. Il Collegio ritiene che il silenzio serbato dal Comune su detta istanza sia illegittimo e contrario all’interesse pubblico, e che la società abbia un interesse tutelato ad avere una risposta alla propria istanza, avendo attivato la richiesta per un procedimento di regolarizzazione e sanatoria previsto dalla normativa regolamentare.

La giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi su fattispecie simili, si è determinata nel senso di ritenere ammissibile la sanatoria degli impianti pubblicitari non autorizzati preventivamente a causa dell’assenza di piano della pubblicità e regolamento comunale di disciplina di settore, purché e solo laddove installati conformemente al codice della strada ed al regolamento di attuazione.

L'installazione di impianti pubblicitari è attività necessariamente soggetta ad un provvedimento autorizzatorio da parte del Comune, come si evince dal chiaro tenore letterale degli artt. 3, comma 3, del d.lgs. 507/1993 e dall'art. 23, comma 4, del codice della strada, d.lgs. 285/1992. Nel richiedere un provvedimento espresso per l'autorizzazione dell'attività di affissione e pubblicizzazione, l’art. 20 comma 4 della l. 241/90 demanda alla Pubblica Amministrazione un preciso onere di verifica circa le condizioni ed i presupposti per lo svolgimento di una attività, cosicché risulta illegittima la previsione del meccanismo del silenzio-assenso ad opera di fonti secondarie.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 235/2017, ha ricostruito la materia delle concessioni per impianti pubblicitari e ha ritenuto che la stessa non rientri nella materia edilizia, in ragione di quanto previsto dall’art. 168 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che ha sottratto i cartelli pubblicitari alla disciplina generale prevista per le costruzioni e le opere in genere, assoggettandoli, ove sprovvisti del nulla osta paesaggistico, alle sanzioni amministrative previste dal codice della strada e non già alle sanzioni penali previste per le costruzioni abusive.

Il giudice d’appello ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione le quali, pronunciando in tema di riparto della giurisdizione in materia di determinazioni di rimozione di impianti pubblicitari, hanno in più occasioni escluso che il provvedimento con il quale un Comune intima la rimozione coattiva di un impianto pubblicitario rientri nella categoria degli " atti e provvedimenti " in materia di urbanistica ed edilizia - la cui cognizione, com'è noto, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, affermando espressamente che non si verte "in tema di uso del territorio, ma di godimento abusivo di beni demaniali, con riferimento al quale il legislatore detta una disciplina specifica" (cfr. Cass. Sez. Un. 14 gennaio 2009, n. 563;
18 novembre 2008 n. 27334, 6 giugno 2007 n. 13230, 17 luglio 2006 n. 16129 e 19 novembre 1998 n. 11721).

7.1. Pertanto, in attuazione dell'art. 20, comma 4, della l. 241/1990, il d.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli artt. 19 e 20 della l. 7 agosto 1990, n. 241, specifica i casi in cui il silenzio assume valenza significativa circa l'accoglimento dell'istanza. La normativa regolamentare è stata implementata dal d.P.R. 9 maggio 1994, n. 407;
dal collegamento sistematico con l'art. 28, comma 4, del d.P.R. 639/1972 (peraltro abrogato) frutto del rinvio recettizio operato dal d.P.R. 407/1994, l'ambito di operatività del silenzio-assenso è limitato, giacché destinato a surrogare il consenso del Comune solo per l'ipotesi di «affissione diretta in spazi di pertinenza propri degli interessati», mentre il provvedimento ampliativo tacito non è ammesso per il procedimento in esame, relativo alla installazione di cartelli pubblicitari su strada statale (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, III, 17 aprile 2002, n. 1490 e 16 dicembre 2004, n. 6479;
T.A.R. Piemonte, I, 14 novembre 2005, n. 3523;
v. anche T.A.R. Sardegna, 23 gennaio 2002, n. 56 e

T.A.R. Lombardia, Milano, III, 24 ottobre 2005, n. 3891;
T.A.R. Umbria, 3 febbraio 2010, n. 50).

Come ritenuto dal Consiglio di Stato, alle norme del Codice della strada si sono affiancate quelle di cui al d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 (“Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province”).

L’art. 23, comma 4, del Codice della strada, prevede che la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse sia “soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada”;
all'interno del perimetro dei centri abitati, la competenza al rilascio dell’autorizzazione è, in tutti i casi, dei Comuni, fatto salvo il preventivo nulla osta dell'ente proprietario nei casi in cui la strada appartenga al demanio statale, regionale o provinciale, di talchè chi intende esporre un mezzo pubblicitario deve presentare la relativa domanda all’Ente proprietario della strada, il quale rilascia apposita autorizzazione al posizionamento dello stesso (art.

53, comma 3, regolamento di attuazione del Codice della strada, approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

L’attività pubblicitaria si esercita pertanto nel rispetto delle indicazioni e dei vincoli contenuti in due importanti strumenti di pianificazione e programmazione generale: il regolamento comunale ed il piano generale degli impianti pubblicitari (art. 3 d.lgs n. 507 del 1993), che ha previsto in capo

ai Comuni l’obbligo di adottare un apposito regolamento per l’applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

8. Alla luce di quanto detto, è legittima l’azione del ricorrente che ha chiesto all’Amministrazione di valutare una istanza che necessita di una risposta dell’Amministrazione, in quanto la disciplina normativa sull’installazione dei mezzi pubblicitari impone l’obbligo di provvedimento espresso all’esito della valutazione di compatibilità fra l’interesse del privato all’esercizio dell’attività economica e quelli pubblici di sicurezza della viabilità e di razionale uso del territorio ai fini dell’installazione ordinata di infrastrutture pubblicitarie.

Presupposto sostanziale del silenzio inadempimento ricorribile ex art. 117 c.p.a. è la sussistenza di un obbligo di provvedere a fronte dell’istanza del privato, ossia di adottare un provvedimento amministrativo autoritativo, mediante avvio di un procedimento amministrativo volto all’adozione di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico.

In materia di installazione di impianti pubblicitari, non è controvertibile la sussistenza in capo alla P.A. dell'obbligo di riscontrare espressamente le istanze dei privati, come ribadito da prevalente e condivisibile giurisprudenza, in base alla quale “l'apposizione di cartelli pubblicitari lungo le strade richiede un pronunciamento esplicito dell'Autorità competente venendo in considerazione interessi sensibili, quali la sicurezza stradale e la compatibilità ambientale degli impianti pubblicitari”, ed essendo, pertanto, soggetta ad autorizzazione o concessione amministrativa (T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 28 marzo 2017, n. 305).

8.1. Il ricorso va quindi accolto, considerando che l’obbligo della PA di pronunciarsi con un provvedimento espresso sulla richiesta di installazione degli impianti, non può venir meno in caso di istanza volta alla regolarizzazione mediante sanatoria degli impianti già esistenti, essendo in ogni caso esclusa, per dettato e previsione normativa, la possibilità che sull’istanza possa formarsi il silenzio assenso e essendo escluso che si tratti di silenzio rigetto, non trattandosi di materia edilizia.

9. Le spese sono poste a carico del Comune soccombente e non costituito.

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