TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2021-12-02, n. 202107752

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2021-12-02, n. 202107752
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202107752
Data del deposito : 2 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/12/2021

N. 07752/2021 REG.PROV.COLL.

N. 03422/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3422 del 2021, proposto da
OL BE, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Camarca e Stefano Ferone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari e Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

del silenzio diniego serbato dal Comune di Napoli sulla istanza di accesso agli atti trasmessa a mezzo PEC in data 17.6.2021 all'indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale 'protocollo@pec.comune.napoli.it', con cui è stata chiesta copia di una serie di atti e documenti –relativi alla installazione/manutenzione di colonnine idranti in Napoli alla Via del Petraio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2021 Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente è comproprietaria dell’immobile sito in Napoli al Vico del Petraio n. 20.

1.1. In data 03.05.2016, presso una abitazione di proprietà aliena, sita in Napoli al vico del Petraio n. 1/a, (censita in N.C.E.U. alla Sez. CHI, fg. 12, part. 13, sub. 5 e sottostante il terrazzo a livello dell’immobile attualmente di comproprietà della ricorrente), divampava un incendio; di qui l’intervento dei vigili del fuoco che, tuttavia, nello spegnimento delle fiamme non potevano avvalersi delle colonnine per idranti presenti in loco , utilizzando di contro una pompa da giardino presente nell’appartamento di comproprietà della ricorrente.

1.2. Ne è disceso un procedimento penale, attualmente pendente dinnanzi al Tribunale di Napoli al n. R.G.N.R. 27016/019, in cui la ricorrente figura quale persona offesa.

1.3. In data 17 giugno 2021, indi, la ricorrente, nella qualitas di comproprietaria dell’immobile e del relativo solaio danneggiato dall’incendio, e “ al fine di acquisire elementi utili a meglio chiarire la vicenda delle colonnine per idranti non collegate alla rete idrica comunale e la contestuale assenza di idranti/naspi ”, presentava la istanza di accesso de qua agitur agli atti in appresso partitamente individuati:

- determinazione a contrarre e affidamento dei lavori di installazione di colonnine idranti in Via del Petraio;

- regolamentazione tecnica di riferimento per la manutenzione delle componenti di reti idranti, completi di tutti gli allegati, legittimanti la presenza delle colonnine sui luoghi, se esistenti;

- manutenzione a regola d’arte, presa in carico dei componenti dell’impianto reti di idranti, operazioni connesse alla sorveglianza, operazioni connesse al controllo periodico semestrale ed annuale, operazioni connesse al collaudo periodico (quinquennale), operazioni connesse alla manutenzione ordinaria e straordinaria, se esistenti.

1.4. Con nota interlocutoria del 25.06.2021 la Area Tutela del Territorio / Servizio ciclo integrato delle Acque del Comune di Napoli comunicava di non avere competenze afferenti all’installazione/gestione delle colonnine idranti stradali, indicando quale ufficio più accreditato il Servizio Protezione Civile.

1.5. Con ulteriore nota, ricevuta in data 28.06.2021, l’URP comunicava al ricorrente il protocollo di inoltro al Servizio Protezione Civile della istanza.

1.6. Stante il silente contegno successivamente serbato dal Comune, la ricorrente insorgeva avanti questo TAR, rimarcando la propria legittimazione ad accedere ai documenti richiesti.

1.7. Si costituiva il Comune di Napoli, instando per la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse del ricorso ovvero per la sua mancata notificazione alla azienda potenzialmente controinteressata, id est la ABC azienda speciale (ex ARIN), e in ogni caso la genericità della istanza (quanto meno per i punti sub 2) e 3) della istanza); in

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi