TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-12-01, n. 202306622
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Testo completo
Pubblicato il 01/12/2023
N. 06622/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04611/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4611 del 2020, proposto da
M L, rappresentato e difeso dall'avvocato G D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Barano D'Ischia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
dell’ordinanza n. 20 del 2.9.2020 del Comune di Barano d'Ischia, notificata il successivo 3.9.2020, nonché di ogni altro atto pregresso connesso o conseguenziale e segnatamente la relazione tecnica 3212 del 12.6.2020 mai notificata al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 26 ottobre 2023, tenuta da remoto a termini dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a., il dott. Fabio Maffei e riservata la causa in decisione sulla base degli atti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in esame, l’odierno ricorrente, proprietario dello stabile sito in Barano d’Ischia alla via Pendio del Gelso, ha impugnato l’ordinanza n. 20/2020 con cui il resistente Comune, avendo accertato l’installazione di una scala a pioli di collegamento tra l’abitazione ed il lastrico solare unitamente alla recinzione di quest’ultimo su tre lati e ritenuta tale opera assoggettata alla preventiva autorizzazione paesaggistica di cui al D.lgs. 42/04 nonché al permesso di costruire di cui all’art. 10 del 2 DPR 380/01, ne aveva disposto la demolizione.
A fondamento del proposto gravame, ha dedotto le censure così rubricate:
Incompetenza del dirigente comunale ad adottare il provvedimento di demolizione;
Violazione dell’art. 2 lett. A/4e A/13 del D.lgs. n.13/2017;
Eccesso di potere per travisamento dei dati di fatto – sviamento della funzione - omessa ponderazione – carenza di pubblico interesse;
Sviamento della funzione - violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del D.P.R. 380/01 in relazione all’art. 11 della preleggi e all’art. 31 della legge 1150/41 – carenza di interesse pubblico- eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti atti amministrativi – omessa ponderazione e sproporzione;
Violazione e falsa applicazione artt. 4, 7 e 10 l. 47/85, come sostituiti dal D.P.R. 380/01 nonché art. 3 l. 7.8.1990, n. 241 - violazione art. 97 Cost. - eccesso di potere per inesistenza dei presupposti - difetto di motivazione e di istruttoria - carenza di potere - sproporzione;
Eccesso di potere per difetto di motivazione e dell'interesse pubblico – violazione del giusto procedimento in relazione all’art.22 del D.P.R. n. 380-01 – erronea applicazione con sproporzione della più grave sanzione della demolizione in assenza di un precipuo interesse pubblico.
Respinta la domanda cautelare con ordinanza collegiale n. 2413/2020, nella contumacia della civica amministrazione, all’udienza di smaltimento del 26 ottobre 2023, tenuta da remoto in ossequio alle vigenti disposizioni processuali, la causa è stata riservata per la decisione.
2.- Il ricorso è infondato.
3.- In limine, rileva il Collegio l’impossibilità di considerare la documentazione depositata dal ricorrente in data 9 ottobre 2023, essendo stata la stessa depositata in violazione dei termini previsti dall’art. 73 c.p.a..
I predetti termini (fino a 40 giorni liberi prima dell'udienza nella specie fissata per il 26 ottobre) sono perentori e, in quanto tali, non possono essere superati neanche ove sussistesse accordo delle parti, essendo il deposito tardivo di memorie e documenti ammesso in via del tutto eccezionale nei soli casi di dimostrazione dell'estrema difficoltà di produrre l'atto nei termini di legge, siccome previsto dall'art. 54, comma 1, c.p.a.; ne consegue che è tardivo il deposito di documenti che intervenga, in violazione dell'art. 73 c.p.a., oltre il termine perentorio di 40 giorni liberi prima dell'udienza di discussione con la conseguente impossibilità per il Collegio di considerarli ai fini della decisione.
4.- Tanto acclarato, destituito di fondamento si rivela l'asserito vizio di incompetenza dedotto dal ricorrente sul presupposto che la competenza in materia ambientale apparterrebbe al Sindaco e non al dirigente, trattandosi di una funzione subdelegata dalle Regioni ai Comuni, non esercitabile dai dirigenti in mancanza di una norma espressa che abbia trasferito le competenze sindacali in capo a quest’ultimi.
Sul punto va osservato, in primo luogo, che l'ordinanza di demolizione non risulta essere stata adottata dal responsabile dell'ufficio comunale in forza