TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-09-16, n. 202403088

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-09-16, n. 202403088
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202403088
Data del deposito : 16 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/09/2024

N. 03088/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01069/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1069 del 2024, proposto da
Maicor S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato N P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

G.A.L Terre Dell’Etna e Dell’Alcantara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

G.T. Travel S.r.l.S., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

dei verbali della Commissione di valutazione del 28 febbraio 2024 n. 3, 6 marzo 2024 n. 4 e 13 marzo 2024 n. 5;

della determina del R.U.P. del 20 marzo 2024 n. 237 del G.A.L., di aggiudicazione del servizio sulla base degli atti indicati in precedenza;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di G.A.L Terre Dell’Etna e Dell’Alcantara;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 settembre 2024 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con avviso pubblico del 24 aprile 2023 il GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara ha indetto la procedura aperta, ex art. 60 D. Lgs. n.50/2016, per l’affidamento del servizio “Around Etna-Rural Sighteeing” da svolgersi nell’ambito del territorio dei comuni aderenti al GAL mediante la creazione di percorsi turistici con l’utilizzo di n. 5 bus di proprietà del GAL e concessi in usufrutto all’affidataria del servizio. La relativa procedura di evidenza pubblica si svolgeva con esiti che venivano contestati dinnanzi a questo TAR, che con sentenza 6 febbraio 2024 n. 451 della sua II Sezione, in parziale accoglimento del ricorso, annullava l’aggiudicazione dell’appalto in favore della controinteressata G.T. Travel S.r.l.s., con obbligo per la stazione appaltante di procedere ad una nuova valutazione, ad opera della stessa commissione in precedenza nominata, delle offerte tecniche delle concorrenti ammesse, secondo i criteri di cui in motivazione.

In ottemperanza alla predetta sentenza, il G.A.L. Terre dell’Etna e dell’Alcantara ha nuovamente aggiudicato l’appalto alla controinteressata con il punteggio di 50 punti per l’offerta tecnica e 34,90 punti per quella economica, per un totale di 84,90 punti, rispetto alla seconda classificata MAICOR s.r.l., che ha ottenuto 48 punti per l’offerta tecnica e 35 punti per quella economica, per un totale di 83 punti.

In conseguenza di ciò la MAICOR s.r.l., agendo a mezzo del proprio legale rappresentante, ha impugnato i verbali della Commissione di valutazione del 28 febbraio 2024 n. 3, 6 marzo 2024 n. 4 e 13 marzo 2024 n. 5 e della determina del R.U.P. del 20 marzo 2024 n. 237 del G.A.L. resistente, nelle parti in cui lo stesso G.A.L., in esecuzione della sentenza di codesto On.le T.A.R. del 6 febbraio 2024 n. 451, ha (in tesi) erroneamente attribuiti i punteggi della ricorrente e della G.T. Travel S.r.l.s., chiedendo altresì che fosse dichiarata la illegittimità derivata dei successivi atti e l’inefficacia dei relativi contratti, qualora essi fossero sopravvenuti nelle more del giudizio.

Si costituiva in giudizio il GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara, ma non la controinteressata G.T. Travel S.r.l.s..

In data 12 settembre 2024 si teneva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione.

I – Con il primo motivo di ricorso la MAICOR s.r.l. ha dedotto vizi di violazione ed errata applicazione degli artt. 29, c. 1, 32, c. 9, e 76, n. 5, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e di eccesso di potere per difetto d’istruttoria e motivazione.

Ma a ben vedere l’attore si limita a proporre censure che non attengono all’intrinseco valore della valutazione effettuata dall’Amministrazione intimata, sibbene alla ritualità sub specie temporis del gravame proposto.

Ma nel caso di specie soltanto con pec dell’8 maggio 202, il R.U.P. ha comunicato alla ricorrente di aver proceduto all’aggiudicazione in favore della controinteressata con propria determina del 20 marzo 2024 n. 237, ammettendo di aver antecedentemente pubblicato sul sito istituzionale del G.A.L. resistente solo i predetti verbali di gara (come detto incompleti, affetti da errori e ripubblicati). Ne consegue che – senza alcuna ulteriore valutazione circa la legittimità del provvedimento di aggiudicazione contestato – deve essere senz’altro riconosciuta la tempestività del ricorso in epigrafe, notificato il 24 maggio 2024 – ovvero dopo 16 giorni dalla comunicazione del formale provvedimento di aggiudicazione da parte del R.U.P. in data 8 maggio 2024.

II - Con il secondo motivo di ricorso la MAICOR s.r.l. ha dedotto vizi di violazione ed errata applicazione degli artt. 95, cc. 1 e 3, lett. a), D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 7 e 10 dell’avviso pubblico per l’affidamento del servizio, in relazione agli artt. 32 e 33 D.L.gs. n. 50/2016, nonché per eccesso di potere per difetto d’istruttoria e motivazione, per manifesta illogicità ed irragionevolezza, per contraddittorietà e disparità di trattamento nella scelta tecnica ed elusione del Giudicato.

Osserva il Collegio che né l’offerta tecnica presentata dalla società ricorrente, né quella presentata dalla società controinteressata, sono tali da coprire l’intero periodo turistico dall’1 aprile al 31 ottobre. In secondo luogo, tale periodo è condizione ineludibile per la valutazione di qualunque proposta oggetto dell’offerta tecnica, come risulta in modo inequivocabile dal combinato disposto del secondo e del primo paragrafo dell’art. 7 dell’avviso pubblico del 24/04/2023, l’ultimo dei quali si riferisce alla “proposta ” di cui al comma precedente, che concerne tanto la “ creazione di percorsi", con funzionamento Hop On - Hop Off “”, quanto le “ offerte turistiche "a tema", per la valorizzazione delle realtà eno­gastronomiche e turistico - culturali, naturalistiche ”.

Per quanto tuttavia attiene alla G.T. Travel S.r.l.s., essa si è vista attribuire n. 5 punti per “ offerte turistiche ” a fronte delle 13 indicate in offerta, ma senza che per ciascuna di esse fosse mai stato specificato il periodo di riferimento.

Se però si tiene conto del fatto che esso risulta univocamente determinato nel periodo dall’1 aprile al 31 ottobre dal secondo paragrafo dell’art. 7 dell’avviso pubblico del 24/04/2023, in applicazione del principio di cui all’art. 1367 c.c. (alla cui stregua “ nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno ”) e tenuto conto che l’effetto utile di una presentata offerta tecnica nell’ambito di una procedura di evidenza pubblica è quello di vedersi attribuito lo spettante punteggio, il Collegio ritiene che le “ offerte turistiche” proposte dalla G.T. Travel S.r.l.s. possano ritenersi, in via di interpretazione, come esser state tutte riferite al periodo turistico dall’1 aprile al 31 ottobre;
con conseguente correttezza del punteggio di 5 punti per esse attribuito dalla Commissione alla predetta società. Del resto, spetta sempre alla stazione appaltante il compito di pervenire al” l'esatta interpretazione e a ricercare l'effettiva volontà del concorrente, superandone le eventuali ambiguità (Cons. Stato, sez. V, n. 290 del 2023 )”[Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 8 febbraio 2024, n. 1307] – così come nel caso di specie pare al Collegio essere accaduto, in modo esente dai calendati vizi di difetto d’istruttoria e motivazione, manifesta illogicità ed irragionevolezza, contraddittorietà e disparità di trattamento.

Resta quindi confermata la prevalenza della G.T. Travel S.r.l.s. con un punteggio superiore di n. 1,90 punti alla società ricorrente.

Non è invece di alcuna utilità l’esame delle censure relative alla attribuzione di punteggio per i “ tour dedicati alle scuole ”: perché la società ricorrente e quella controinteressata – non avendo entrambe garantito con riguardo ad esse il rispetto dell’intero periodo turistico dall’1 aprile al 31 ottobre – non vedrebbero mutata la posizione relativa sia se conservassero i 5 punti a tale titolo attribuiti ad entrambe dalla Commessione, sia se se li vedessero entrambe togliere.

Per quanto infine attiene alla doglianza attorea secondo la quale “ relativamente alla voce “Restyling grafica, tende ed accessori”, la Commissione di valutazione, dopo aver tolto 2 punti prima erroneamente attribuiti alla controinteressata per la voce sostituzione tende (in quanto espressa in modo indeterminato), ha errato a non attribuire alla ricorrente 1 punto previsto per “altro” (dopo la specificazione dei criteri di valutazione cit.), atteso che la stessa impresa, nella sua proposta, ha previsto di mettere il logo Around Etna sui suoi Bus CityBySee, quale valore aggiuntivo all’offerta ”, il Collegio osserva l’assoluta e sopravvenuta carenza d’interesse all’esame di tale censura dopo che alla società controinteressata è stato riconosciuto il diritto a conservare un punteggio che la distanzia di 1,90 punti dalla società ricorrente. Senza altresì mancare di considerare la comunque sua infondatezza nel merito, risultando di assoluto valore la considerazione di cui alle difese dell’Amministrazione intimata, secondo la quale “ l’inserimento del logo rappresenta una tipologia di intervento senz’altro ascrivibile alla sottovoce indicata in tabella “nuova grafica” e per la quale la ricorrente si è vista riconoscere il punteggio massimo di 2 punti ”.

III - Il Collegio, conclusivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe, ivi compresa la formulata domanda di risarcimento del danno.

Sulla refusione delle spese di lite il Collegio statuisce come da soccombenza, con rinvio al dispositivo per la loro liquidazione.

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