TAR Catania, sez. II, sentenza 2013-10-28, n. 201302555
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Testo completo
N. 02555/2013 REG.PROV.COLL.
N. 03957/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3957 del 2000, proposto da:
S A, rappresentato e difeso dall’Avv. G C, con domicilio presso Maria Lucia D’Anna, in Catania, Via Vittorio E. Orlando 32;
contro
Comune di Lentini, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. C N, con domicilio presso la Segreteria del Tar di Catania, in Catania, Via Milano 42/a;
per la condanna
del Comune di Lentini alla corresponsione dell’indennità di cui all’art. 17, primo comma, d.p.r. n. 268/1987, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lentini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 settembre 2013 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, dipendente del Comune di Lentini con la qualifica di ispettore di polizia municipale, ha rappresentato al Collegio di aver prestato attività lavorativa durante 235 giornate domenicali nel periodo “1 gennaio 1987-30 giugno 1998”.
Poiché l’articolo 17, primo comma, d.p.r. n. 268/1987 dispone che “al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata del 20%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo”, con il presente gravame il ricorrente, ai sensi della norma indicata, ha chiesto la condanna del Comune di Lentini al pagamento della retribuzione ordinariamente prevista per il lavoro domenicale, nonché al menzionato aumento del 20%, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Il Comune di Lentini si è costituito in giudizio, eccependo la parziale prescrizione del credito e sollecitando, comunque, il rigetto del gravame, in quanto, come affermato da Cons. St., V, n. 222/2007, il citato art. 17 non risulta applicabile ai servizi che, per particolari esigenze, devono essere svolti senza previsione dell’ordinaria fruizione del riposto settimanale nel giorno di domenica, e per i quali viene corrisposta la maggiorazione alternativa contemplata dall’art. 13, comma 7, d.p.r. n. 268/1987.
Nella pubblica udienza del 25 settembre 2013, sentiti i difensori delle parti come indicato in verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
In punto di fatto occorre precisare che il ricorrente non contesta la mancata fruizione del riposo settimanale, ma il fatto che tale fruizione non sia avvenuta, per 235 volte durante il periodo considerato, nel giorno di domenica.
Senonché, come affermato da Cons. St., V, n. 222/2007, nel settore della polizia municipale è giustificata, per ovvie esigenze di funzionalità espressamente contemplate anche in sede di accordi collettivi (cfr., ad esempio, gli artt. 11, 13 e 17 d.p.r. n. 268/1987), la prestazione di attività lavorativa secondo turni di servizio, con rotazione ciclica degli addetti e godimento del riposo settimanale non necessariamente coincidente con la giornata domenicale (sul punto cfr. anche Corte Cost., nn. 146/1971, 105/1972 e 65/1973).
In particolare, l’art. 13 d.p.r. n. 268/1987 prevede che, per esigenze funzionali degli enti locali, possano essere istituiti “turni di lavoro” e, per siffatta ipotesi, contempla (comma 7) una maggiorazione della retribuzione oraria per le ore diurne, per quelle notturne o festive e per quelle notturne e festive.
Le maggiorazioni in questione, per espressa disposizione recata dallo stesso comma 7, “sostituiscono ... qualsiasi altra indennità di turno”.
Nella specie il ricorrente non ha contestato l’affermazione del Comune in ordine all’intervenuta corresponsione delle maggiorazioni di cui al citato art. 13, settimo comma, le quali, come risulta dal tenore letterale della norma, sono alternative e non cumulabili con quella di cui all’art. 17 del medesimo d.p.r., come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., fra le tante, C.G.A.R.S., n. 654/1999, Cons. St., V, n. 5649/2003, nonché, su fattispecie parzialmente analoga, Tar Catania, II, n. 1932/2013).
La fattispecie regolata dall’art. 17, poiché si riferisce ad esigenze particolari di servizio, non è pertanto applicabile (in quanto alternativa a quella contemplata dall’art. 13, comma settimo) a servizi che ordinariamente devono essere svolti con fruizione del riposo settimanale non necessariamente coincidente con la giornata domenicale, come appunto nel caso degli addetti alla polizia municipale.
In conclusione il ricorso, assorbita ogni altra questione, deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto del fatto che nell’odierna udienza sono stati chiamati in decisione numerosi altri ricorsi in relazione ai quali il Comune resistente ha svolto difese di identico contenuto.