TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2024-06-13, n. 202403746

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2024-06-13, n. 202403746
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202403746
Data del deposito : 13 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/06/2024

N. 03746/2024 REG.PROV.COLL.

N. 04833/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4833 del 2023, proposto da
Cecere Development s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati E R, A R, A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Aversa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G N, D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

a) del provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia Privata del Comune di Aversa prot. n. 0055144 del 19/10/2023, con il quale è stato disposto l'annullamento di ufficio del Permesso di costruire n. 9/2020 del 02/10/2020, della SCIA n. 214/2020 del 14/11/2020 e della SCIA n. 350/2021 del 15/10/2021;

b) di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali, ivi compresi l'Avviso prot. n. 14889 del 15/03/2023 di avvio del procedimento per la verifica della legittimità dell'intervento di cui ai titoli edilizi dianzi richiamati e l'Avviso prot. n. 43148 dell'1/082023 di avvio del procedimento tendente all''annullamento dei medesimi titoli edilizi;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Aversa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2024 la dott.ssa P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la società ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Aversa ha annullato in autotutela i seguenti titoli edilizi: permesso di costruire n. 9 del 2 ottobre 2020, SCIA in variante n. 214 del 14 novembre 2020 e SCIA n. 350 del 15 ottobre 2021.

Premette la ricorrente di aver acquistato un immobile ad uso residenziale ubicato nel Comune di Aversa alla via Pastore per realizzare un intervento di demo-ricostruzione sulla base della legge regionale n. 19/2009 (cd. Piano casa);
a tal fine otteneva i titoli edilizi sopra citati che, tuttavia, venivano annullati in autotutela dal Comune di Aversa dopo alcuni anni in violazione del termine di 12 mesi previsto dall’art. 21 nonies della legge n. 241/1990.

A sostegno del gravame deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituito per resistere il Comune di Aversa.

La domanda di tutela cautelare è stata accolta con l’ordinanza n. 2185 del 22 novembre 2023.

Con varie memorie le parti hanno insistito nelle rispettive posizioni.

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Fondate e assorbenti le censure di difetto di motivazione e di violazione dell’art. 21nonies della legge n. 241 del 1990.

L’amministrazione ha annullato in autotutela i titoli edilizi rilasciati per la realizzazione dell’intervento in parola (permesso di costruire n. 9/2020, Scia in variante 214/2020 e SCIA n. 350/2021) dopo circa due anni dalla presentazione dell’ultima SCIA.

Le ragioni del disposto annullamento indicate nell’atto sono:

- uno stato di fatto rilevato in sede di sopralluogo “ differente da quello riportato negli elaborati grafici allegati ai titoli edilizi ” (segnatamente, nell’aver rappresentato nelle tavole degli elaborati grafici un’altezza pari a 13,46 metri, mentre quella effettiva risulterebbe essere pari a 14,58 metri, nel non aver indicato la profondità dei balconi superiore a 2,50 metri rispetto al filo esterno dell’edificio, nel non aver indicato nelle relazioni tecniche allegate alle due SCIA che l’art. 14 del decreto legislativo n. 102/2014 aveva subito delle modifiche per mano del d.lg. n. 73/2020 con conseguente diverso calcolo, ai fini dell’altezza, dello spessore dei pacchetti termoisolanti);

- la sussistenza di un interesse pubblico prevalente su quello del privato trattandosi di salvaguardia dell’assetto del territorio.

Come già ricordato dalla Sezione in un’analoga vicenda (n. 2593/2024) il legittimo esercizio del potere di autotutela non può fondarsi unicamente sull'intento di ripristinare la legittimità che si assume violata, ma deve essere scrutinato in ragione della sussistenza di un interesse pubblico prevalente e attuale all'adozione del provvedimento di ritiro.

La giurisprudenza è anche concorde nel ritenere che quando un titolo abilitativo (anche tacitamente assentito) sia stato ottenuto dall'interessato in base ad una falsa o comunque erronea rappresentazione della realtà, è consentito all'amministrazione di esercitare il proprio potere di autotutela, ritirando l'atto stesso, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse, che, in tale ipotesi, deve ritenersi sussistente in re ipsa (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 141/2024).

Nella fattispecie, non emerge dagli atti di causa che l’amministrazione sia stata indotta in errore da quanto documentato in sede di richiesta dei titoli edilizi.

La società ricorrente, infatti, evidenzia (non efficacemente resistita dalla difesa comunale) che negli allegati ai titoli edilizi sono stati sempre correttamente rappresentati sia lo spessore dei pacchetti termoisolanti sia la profondità (superiore ai 2,50 metri) dei balconi coperti, nonché, il disposto dell’art. 14, comma 7, del d.lg. n. 107/2014 come modificato dall’art. 13 del d.lg. n. 73/2020.

In altri termini, l’amministrazione è stata posta in condizione di verificare la legittimità dell’intervento edilizio già al momento della richiesta del permesso di costruire e di presentazione delle due SCIA, con la conseguenza che il provvedimento di autotutela impugnato, come fondatamente dedotto, è stato adottato in violazione del termine di 12 mesi previsto dal citato art. 21 nonies e senza compiere quel bilanciamento degli interessi che lo stesso richiede (va ricordato che sul punto il provvedimento si limita ad affermare che l’interesse pubblico sarebbe prevalente su quello del privato <<trattandosi della salvaguardia dell’assetto del territorio>>).

Da quanto precede il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.

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