TAR Palermo, sez. III, sentenza 2011-01-18, n. 201100090
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N. 00090/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02620/1995 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2620 del 1995, proposto da:
Impresa Martorana Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. prof. S A ed elettivamente domiciliata in presso lo studio del predetto in Palermo, via Brunetto Latini n. 34;
contro
- il Comune di Niscemi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. G I ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Palermo, via Libertà n. 171;
nei confronti di
- Impresa Blanco Antonino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Tafuri e con domicilio eletto in Palermo, via D. Trentacoste n. 89, presso lo studio dell’avv. Pietro Allotta;
- Impresa Blanco Giuseppe, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale capogruppo della A.T.I. Blanco Giuseppe – Passalacqua Pietro;
- Impresa Quinci Francesco, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale capogruppo della A.T.I. Quinci Pasquale e Quinci Salvatore;
- Impresa Sanzone Vincenzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale capogruppo della A.T.I. Salvo Giuseppe e Salvo Tommaso;
tutte non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- del verbale di gara del 23.05.1995 avente ad oggetto: aggiudicazione provvisoria dei lavori di sistemazione di Via Serbatoio da Via Marconi alla vicinale Sperlinga;
- del bando di gara nella parte in cui è previsto che l’impresa capogruppo possa presentare mandato collettivo speciale con rappresentanza anche con scrittura privata autenticata;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Niscemi, con le relative deduzioni difensive;
Vista l’ordinanza cautelare n. 1474/1995;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della controinteressata Impresa Blanco Antonino, con le relative deduzioni difensive;
Vista l’ordinanza del C.g.a. n. 548/1995;
Viste le memorie depositate dalle parti in vista della pubblica udienza;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il referendario Maria Cappellano;
Uditi alla pubblica udienza del 14 gennaio 2011 i difensori di parte ricorrente e del Comune di Niscemi, i quali hanno chiesto che la causa fosse posta in decisione;e preso atto che il difensore di parte ricorrente non si è opposto alla produzione della memoria della resistente amministrazione depositata il 03.01.2011, come da verbale d’udienza;
Visti gli artt. 120, comma 10, e 74 c.p.a., che prevedono, ordinariamente, la redazione della sentenza in materia di appalti pubblici in forma semplificata;
FATTO
Ritenuto che il presente ricorso, non presentando profili di particolare complessità, possa essere deciso con detta tipologia di sentenza;
Ritenuto che:
– con ricorso notificato il 24 giugno 1995 e depositato il successivo 29 giugno, l’impresa ricorrente ha impugnato il verbale di aggiudicazione provvisoria della gara per l’affidamento dei lavori di sistemazione di Via Serbatoio da Via Marconi alla vicinale Sperlinga, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1392 c.c., per ritenuta nullità dei mandati, e delle relative procure, conferiti dalle imprese associate alle imprese capogruppo, per le seguenti ragioni:
1) genericità delle espressioni utilizzate nei mandati collettivi;2) conferimento del mandato collettivo speciale con scrittura privata autenticata, anziché con atto pubblico, in asserita violazione del citato art. 1392 c.c.;3) mancata registrazione fiscale (in caso d’uso) della scrittura privata autenticata, con ritenuta violazione dell’art. 65, n. 2, del d.P.R. n. 131/1986;
- con il medesimo gravame parte ricorrente ha censurato la legge di gara, nella parte in cui consentiva la presentazione del mandato collettivo con scrittura privata autenticata;
– si è costituito in giudizio il Comune di Niscemi, eccependo preliminarmente l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso, rispettivamente per mancata tempestiva impugnazione della clausola del bando in interesse, e per mancata impugnazione della deliberazione di approvazione degli atti di gara, nell’assunto che il verbale di aggiudicazione provvisoria costituisca solo un atto endoprocedimentale;nel merito, ha contrastato la censura relativa alla produzione del mandato collettivo con scrittura privata autenticata, in quanto ritenuto conforme alla normativa vigente, chiedendo il rigetto del ricorso;
– con ordinanza n. 1474 del 13.07.1995 è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati;
– si è costituita in giudizio la controinteressata Impresa Blanco Antonino, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, per mancata approvazione, da parte della P.A., del verbale di gara impugnato, con riapertura delle operazioni di gara giusta deliberazione n. 427 del 06.06.1995;nel merito, sostenendo l’infondatezza del gravame, in virtù della vigente normativa speciale, anche al livello regionale, in tema di mandato collettivo speciale, che, in deroga alla disposizione civilistica richiamata, consente la presentazione del mandato collettivo con rappresentanza anche con scrittura privata autenticata;
- con ordinanza n. 548 del 14.09.1995 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha respinto l’appello presentato dalla ricorrente avverso la su citata ordinanza di questo Tribunale;
- con memoria depositata il 28.12.2010 parte ricorrente ha controdedotto alle eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla resistente amministrazione, insistendo, nel merito, per l’accoglimento del gravame;
- con memoria depositata il 03.01.2011 la resistente amministrazione ha ribadito le conclusioni già rassegnate, insistendo per il rigetto del ricorso;
DIRITTO
Considerato che può prescindersi dalle eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità del ricorso, in quanto le censure articolate con unico complesso motivo si appalesano infondate;
Considerato, in particolare, che:
1) con riferimento alla dedotta genericità delle espressioni utilizzate nel mandato collettivo, la censura si presenta estremamente generica, né supportata da alcuna documentazione quanto alle AA.TT.II. Blanco Giuseppe – Passalacqua Pietro e Quinci Franscesco-Quinci Pasquale-Quinci Salvatore;mentre, con riferimento alla A.T.I. Sanzone Vincenzo-Salvo Giuseppe-Salvo Tommaso, di cui è stata prodotta copia della scrittura privata con conferimento di mandato con rappresentanza, dalla lettura della stessa risulta inequivocabilmente, da tale unico atto, sia il conferimento del mandato irrevocabile per l’appalto in interesse, sia il conferimento al legale rappresentante dell’impresa capogruppo del potere di agire in nome e per conto delle imprese mandanti;
2) con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 1392 c.c., per conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza con scrittura privata autenticata, anziché con atto pubblico, la fattispecie è disciplinata ratione temporis dagli artt. 20 e 22 della l. n. 584/1977 – applicabili nella Regione Siciliana in virtù del recepimento avvenuto con l’art. 21 della l.r. n. 35/1978 - a mente dei quali, rispettivamente: “Sono ammessi a presentare offerte per gli appalti di cui alla presente legge,…(omissis)… imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti” (art. 20, co. 1), con la previsione di poteri di rappresentanza delle mandanti, in capo all’impresa designata come capogruppo, direttamente previsti dalla norma;e “Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata” (art. 22, co.1);complesso di disposizioni, le quali devono ritenersi speciali e derogatorie del generale principio stabilito dall’art. 1392 c.c. (secondo cui la procura non ha effetto, se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere);
- nel caso in specie, peraltro, il bando di gara – impugnato in parte qua - prevedeva espressamente per le imprese riunite ai sensi dell’art. 22 del d. lgs. n. 406/1991, la presentazione, da parte dell’impresa capogruppo, di mandato collettivo speciale con rappresentanza “risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata”;clausola riproduttiva, per la parte relativa alla scrittura privata autenticata, della disposizione legislativa contenuta nel citato art. 22 della l. n. 584/77 e, quindi, del tutto esente dal prospettato vizio (cfr. C.g.a. sez. giurisdizionale, 24 settembre 1993, n. 305);
- né ritiene il Collegio di potersi adeguare al precedente del T.a.r. Lazio richiamato da parte ricorrente nella memoria depositata in vista della pubblica udienza (sent. n. 392/2006) - in cui si è affermato che, in caso di mandato collettivo con rappresentanza conferito da imprese riunite per la partecipazione alla gara, la procura alla mandataria deve essere sempre conferita con atto pubblico, anche in presenza della disposizione contenuta nell’art. 22 della l. n. 584/1977 – per due ordini di ragioni:
a) in primo luogo, in quanto detto principio, se affermato in linea generale, non convince, per quanto sopra rilevato in ordine all’interpretazione sistematica degli artt. 20 e 22 della l. n. 584/1977;
b) in secondo luogo, in quanto la fattispecie esaminata dal giudice di prime cure romano atteneva all’esclusione di una ATI per mancata presentazione della procura con atto pubblico, espressamente prescritta dalla legge di gara a pena di esclusione;fattispecie, peraltro, relativa ad una licitazione privata, in cui – come rilevato nella menzionata decisione - la presentazione della procura per atto pubblico si rendeva ancora più necessaria, in quanto in tale tipo di procedura il vincolo giuridico sorge alla conclusione della seduta di gara;concludendosi, quindi, in relazione al peculiare caso concreto, per la legittimità della clausola del bando relativa alla presentazione della procura per atto pubblico;
3) con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 65 del d.P.R. n. 131/1986, per mancata registrazione fiscale della scrittura privata autenticata e ritenuta applicabilità del divieto di regolarizzazione ex art. 65, comma 2, del d.P.R. n. 131/86, l’assunto di parte ricorrente – peraltro riferibile solo ad una delle A.T.I., di cui è stato prodotto il mandato collettivo - deve essere disatteso, alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio ritiene di non doversi discostare, secondo cui l’atto con il quale è conferito il mandato collettivo non è soggetto a registrazione in termine fisso, ma soltanto in caso d’uso, e pertanto la relativa omissione non integra motivo di esclusione dalla gara, trattandosi di irregolarità oggetto di regolarizzazione (cfr. Consiglio di Stato, V, 14 maggio 2004, n. 3134;C.g.a. in sede giurisdizionale, 29 luglio 2005, n. 483);
- va, pertanto, fatta applicazione degli artt. 6 e 65, comma 3, del medesimo d.P.R. n. 131/86, in forza dei quali le pubbliche amministrazioni possono ricevere in deposito atti soggetti a registrazione in caso d'uso e assumere gli atti depositati a base dei loro provvedimenti, ma sono tenuti a trasmettere gli atti stessi in originale o in copia autenticata all'ufficio del registro ai fini della registrazione d'ufficio (cfr. C.g.a. in sede giurisdizionale, 29 luglio 2005, n. 483);
- nel caso in specie, peraltro, dall’esame del bando di gara non si rinviene un’espressa comminatoria di esclusione, di talché il difetto di registrazione del citato negozio giuridico rileva come mera irregolarità, rilevante solo sul piano fiscale;
Ritenuto, quindi, che:
- il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto;
- le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore del Comune di Niscemi e della controinteressata Impresa Blanco Antonino, mentre nulla è da statuirsi nei confronti delle AA.TT.II. controinteressate Blanco Giuseppe – Passalacqua Pietro;Quinci Franscesco-Quinci Pasquale-Quinci Salvatore;Sanzone Vincenzo-Salvo Giuseppe-Salvo Tommaso, non costituite in giudizio.