TAR Genova, sez. I, sentenza 2024-05-20, n. 202400368
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 20/05/2024
N. 00368/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00336/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 336 del 2023, proposto da
Aqua società agricola s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avvocato prof. C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G B in Genova, piazza dei Giustiniani n. 7;
contro
Comune di Lavagna, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato prof. L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Lavagna e Agenzia del Demanio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
Regione Liguria, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 10889 del 3.4.2023, recante l’intimazione di rimuovere le gabbie dallo specchio acqueo già oggetto della concessione demaniale marittima rep. n. 4454 del 18.5.2004 e di rilasciare le aree occupate senza titolo entro e non oltre il 30.6.2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lavagna e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti unitamente all’Agenzia del Demanio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2024, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Premesso che:
- Aqua società agricola s.r.l. (d’ora innanzi, Aqua), già titolare della concessione demaniale marittima per maricoltura rep. n. 4454 del 18 maggio 2004 (doc. 1 resistente), scaduta il 31 dicembre 2020, ha impugnato l’intimazione di rimuovere le gabbie del suo allevamento intensivo di orate e branzini e di rilasciare lo specchio acqueo occupato senza titolo entro il 30 giugno 2023;
- il provvedimento gravato è stato emesso dal Comune a seguito della decisione del Consiglio di Stato n. 2213 del 2 marzo 2023, confermativa della sentenza di questo Tribunale n. 270 del 7 aprile 2022, con cui è stato respinto il precedente ricorso di Aqua avverso il diniego di rinnovo automatico del titolo, l’esclusione della sua offerta dalla procedura ex art. 37 cod. nav. e l’ordine di sgombero dell’area demaniale entro il 30 maggio 2022 (v. docc. 6-10-11 resistente);
- la ricorrente lamenta che:
i) l’Amministrazione avrebbe violato il principio di proporzionalità, attesa la complessità delle operazioni di smantellamento dell’impianto, e non avrebbe ponderato gli interessi pubblici e privati coinvolti, poiché il paesaggio sarebbe tutelabile con il semplice spostamento delle vasche in altro specchio acqueo, mentre la rimozione totale dell’allevamento, con la soppressione dei pesci, non terrebbe conto né delle esigenze del benessere animale, né delle ripercussioni economiche sull’impresa e sui lavoratori dipendenti;
ii) le concessioni demaniali marittime per acquacoltura richiederebbero una lunga durata, per la necessità di rispettare le coltivazioni dei prodotti ittici e per i consistenti investimenti degli operatori del settore;inoltre, non risulterebbero soggette alla direttiva n. 2006/123/CE, perché la risorsa naturale verrebbe affidata per svolgere un’attività produttiva e non sarebbe scarsa. In ogni caso, la deducente avrebbe riposto un legittimo affidamento sull’applicazione degli stessi termini stabiliti per le concessioni ad uso turistico-ricreativo, che erano state prorogate al 31 dicembre 2033 dalla legge n. 145/2018;
Ravvisato preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Agenzia del Demanio, giacché, ai sensi degli artt. 104 e 105 del d.lgs. n. 112/1998 e dell’art. 10 della L.R. n. 13/1999, le funzioni gestorie in materia di concessioni dei beni demaniali marittimi spettano ai Comuni (escluse quelle attribuite alle Autorità portuali dalla legge n. 84/1994 e quelle mantenute dallo Stato per le aree di preminente interesse nazionale);
Ritenuto che il gravame riguardi la vicenda sostanziale definita dal T.A.R. e dal Consiglio di Stato con le sentenze sopra richiamate, perché Aqua persegue lo stesso bene della vita e fa valere la medesima posizione giuridica azionata nel giudizio già celebrato, nell’ambito di un quadro di fatto e di diritto immutato: onde la pronunzia di secondo grado n. 2213/2023 assume valore di giudicato esterno nel presente processo e, pertanto, l’odierna impugnativa deve essere respinta. Diversamente opinando, del resto, verrebbe rimessa in discussione la precedente statuizione giudiziale definitiva in ordine alla medesima pretesa sostanziale, con un’inaccettabile frustrazione della pregressa attività giurisdizionale (in argomento cfr., ex multis , T.A.R. Liguria, sez. I, 9 marzo 2022, n. 190);
Rilevato, per completezza, che:
- eccettuati i tempi di vendita della biomassa ittica, la relazione tecnica del consulente della ricorrente individua in n. 126 giorni lavorativi, equivalenti a circa sei mesi, lo spatium temporis necessario per le attività di rimozione e smaltimento delle strutture dell’allevamento (v. doc. 4 ricorrente), sì che, dalla pubblicazione della pronunzia del Consiglio di Stato nel marzo 2023, l’esponente ha di fatto beneficiato di un periodo più che doppio rispetto a quello indicato dal proprio perito (oltretutto, dalla scadenza del termine assegnato con il primo, legittimo, ordine di sgombero sono trascorsi quasi due anni);
- la procedura comparativa era doverosa sia in base agli artt. 37 cod. nav. e 18 reg. es. cod. nav., sia in forza della direttiva Bolkestein n. 2006/123/CE, la quale impone l’indizione di gare pubbliche, a tutela della concorrenza, in tutti i casi in cui l’Amministrazione concede il diritto di sfruttare economicamente risorse naturali limitate (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-ter, 17 giugno 2022, n. 8136;T.A.R. Liguria, sez. I, 6 dicembre 2021, n. 1049);a quest’ultimo proposito, nella comunicazione del 12 maggio 2021 sugli orientamenti strategici per un’acquacoltura dell’UE più sostenibile e competitiva (doc. 5 ricorrente), la Commissione europea ha sottolineato la scarsità del bene acqua e la necessità di una pianificazione dello spazio marittimo, per minimizzare l’impatto ambientale e preservare gli ecosistemi;
- l’art. 3 della legge n. 118/2022 ha fissato al 31 dicembre 2023 la scadenza delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per attività turistico-ricreative, onde l’applicazione analogica invocata dalla ricorrente non le consentirebbe comunque di ottenere l’agognato differimento;né, contrariamente alla tesi attorea, opererebbero le disposizioni del d.l. n. 198/2022 che hanno posticipato il termine di scadenza al 31 dicembre 2024 (artt. 10- quater , comma 3, e 12, comma 6- sexies ), dovendo queste ultime essere disapplicate per contrasto con la direttiva n. 2006/123/CE (in tal senso cfr. Cons. St., sez. VII, 30 aprile 2024, n. 3940;Cons. St., sez. VI, 1° marzo 2023, n. 2192;C.G.A. Reg. Sic., sez. riun., parere n. 342 in data 20 giugno 2023;T.A.R. Campania, Salerno, sez. III, 6 giugno 2023, n. 1306;T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 11 maggio 2023, n. 755);
- infine, l’Amministrazione civica si è resa disponibile a riassegnare la concessione ad Aqua, unica partecipante alla selezione esperita nel 2021, qualora l’impresa rispetti la prescrizione posta dalla Giunta comunale con la delibera n. 21/2021 (doc. 7 resistente), che, per risolvere il problema del forte impatto visivo delle gabbie galleggianti, ne ha previsto la completa immersione sotto il pelo dell’acqua, in modo da renderle non percepibili da terra e da mare;
Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso sia infondato e debba, quindi, essere rigettato;
Ravvisati i presupposti di legge per compensare le spese di lite tra le parti, in considerazione della particolarità della controversia.