TAR Salerno, sez. I, sentenza 2022-12-12, n. 202203386
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Testo completo
Pubblicato il 12/12/2022
N. 03386/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00634/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 634 del 2019, proposto da
S A, A G C, V C, G C, D C, M D, P E, M F, L F, L G, F N, C S, rappresentati e difesi dall'avvocato O A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Scafati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissione Straordinaria Sedente ex art. 143 Dlgs 267/00 Presso Comune di Scafati, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) della deliberazione n° 24 del 06.03.2019 con la quale la Commissione Straordinaria sedente presso il comune di Scafati ha disposto la revoca dell’atto d’indirizzo 106/2018 con cui era stato stabilito di procedere al nuovo affidamento esterno del servizio di riscossione dei tributi comunali e gestione del relativo contenzioso ed ha conseguentemente fornito indirizzo per l’internalizzazione del servizio medesimo;
b) del preordinato atto 625680657 del 06.03.2019 a firma del responsabile del Settore III Finanze e personale del comune di Scafati;
c) della determina dirigenziale Settore IV Finanza locale 470 del 12.03.2019 con cui è stata disposta la revoca del bando di gara per l’affidamento del detto servizio, approvato con determina dirigenziale 1877 del 10.12.2018;
d) per quanto d’interesse, delle deliberazioni richiamate nell’atto ultimo impugnato, n° 16/19 e 22/19 d’approvazione del bilancio di previsione, del piano esecutivo di gestione e del piano della performance;
e) della deliberazione n° 42 dell’11.04.2019 con la quale è stata approvata la macrostruttura organizzativa, al fine di modificare la costituzione di uffici e personale, per adeguare la struttura alle esigenze della internalizzazione del servizio tributi comunale;
f) di ogn’altro atto preordinato, connesso o conseguenziale comunque lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Scafati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 novembre 2022 il dott. F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso, notificato e depositato nei termini e nelle forme di rito, le parti istanti, nella loro qualità di dipendenti della GE.SE.T. Italia spa, attuale concessionaria del servizio di riscossione tributi e gestione del relativo contenzioso per conto del Comune di Scafati, hanno impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe preordinati a revocare il precedente atto d’indirizzo finalizzato all’attivazione delle procedure per l’affidamento all’esterno della riscossione, previa procedura di gara, in quanto lesivi del loro interesse pretensivo al mantenimento del posto di lavoro con la citata società concessionaria, od altro soggetto affidatario, del servizio pubblico soggetto ad una prossima scadenza in ragione della clausola sociale inserita nel capitolato speciale d’appalto, all’art. 6, in conformità delle previsioni dell’art. 50 Dlgs 50/2016, assicurando in tal modo la garanzia della conservazione dell’impiego per il personale – quale i ricorrenti – già addetti al servizio.
La relativa domanda impugnatoria proposta si affida - come motivi di doglianza - alla seguente prospettazione:
-Eccesso di potere per difetto di motivazione e d’istruttoria – Illogicità ed erroneità nei presupposti – Travisamento – Perpelssità, poiché ad avviso degli istanti ogni valutazione è stata compiuta con gravissima superficialità, come peraltro mostrano anche i tempi del deliberato: nello stesso giorno sono datate la proposta – se tale può definirsi – del dirigente e la delibera della Commissione amministratrice; quel che si legge nella solo apparente istruttoria, è che internalizzando si risparmierebbe, perché si utilizzerebbe solo personale dipendente, incrementato per altro «facendo ricorso alle correnti capacità assunzionali»; nella nota dirigenziale si evidenziano perplessità non trascurabili là dove si legge che «tali adempimenti richiedono procedimenti complessi i cui tempi di espletamento potrebbero andare oltre il termine di scadenza della