TAR Napoli, sez. I, ordinanza cautelare 2023-05-11, n. 202300831

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, ordinanza cautelare 2023-05-11, n. 202300831
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202300831
Data del deposito : 11 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/05/2023

N. 01710/2023 REG.RIC.

N. 00831/2023 REG.PROV.CAU.

N. 01710/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1710 del 2023, proposto da:


Associazione Compagnia delle Opere Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati P V, G V e A V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il loro studio in Napoli alla Via G. Fiorelli n. 14;


contro

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli al Viale A. Gramsci n. 19;
Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli, non costituito in giudizio;

nei confronti

A.I.C.A.S.T. - Associazione Industria Commercio Artigianato Servizi e Turismo, non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum :
Associazione Aicast Imprese Italia, Assimprese Area Metropolitana di Napoli e Associazione Artigiani della Provincia di Napoli - Casartigiani, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

1) della Determinazione del Presidente della Camera di Commercio di Napoli n. 2023000004 del 20 marzo 2023, con la quale è stato dato Avvio alle procedure di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli per il quinquennio 2023-2028, è stato approvato l'Avviso per l'avvio delle procedure previste dal D.M. 156/2011 per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali e associazioni dei consumatori aventi i requisiti previsti agli artt. 2 e 3 del D.M. 156/2011 ai fini della ripartizione dei seggi del Consiglio Camerale per il quinquennio 2023-2028, è stato stabilito che il predetto Avviso, allegato alla determina costituisce parte integrante e sostanziale della stessa, è stata stabilita per il 20 marzo 2023 la data di pubblicazione dell'Avviso e la data di avvio delle procedure di rinnovo del Consiglio della CCIAA di Napoli ed è stato precisato che “ulteriori informazioni circa le modalità di partecipazione al rinnovo del Consiglio Camerale, sono pubblicate con il vademecum consultabile sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.na.camcom.gov.it” e che il plico che le associazioni dovranno indirizzare dovrà contenere oltre l'intestazione del mittente “tutta la documentazione predisposta secondo la modulistica e modalità dettate dal D.M. 156/2011 e dal Disciplinare approvato con successiva determinazione segretariale;
nonché illustrate nel Vademecum pubblicato sul sito istituzionale della camera di commercio cui si rinvia”;

2) dell'Avviso per l'Avvio delle procedure per la ricostituzione del Consiglio della CCIAA di Napoli per il quinquennio 2023-2028, approvato ed allegato alla Determinazione del Presidente della Camera di Commercio di Napoli n. 2023000004 del 20 marzo 2023;

3) del Vademecum “per il rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli”, richiamato dalla Determinazione Presidenziale n. 4 del 20 marzo 2023 e pubblicato in pari data;

4) del Disciplinare per la “procedura per l'accesso ai dati a norma degli articoli 2, 3 e 7 del D.M. n. 156 del 4 agosto 2011 e per l'esecuzione dei controlli sulle autocertificazioni”, approvato con Determinazione Segretariale di cui non si conosce numero e data, richiamato nella Determinazione Presidenziale n. 4 del 20 marzo 2023 e pubblicato in pari data;

5) dei modelli di dichiarazione sostitutive di cui agli allegati A1 e B1, allegati al Disciplinare e richiamati nell'Avviso approvato con la Determinazione Presidenziale n. 4 del 20 marzo 2023 e pubblicati in pari data;

6) di ogni ulteriore atto preordinato, connesso e/o conseguenziale lesivo degli interessi della ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli;

Visto l'atto di intervento ad opponendum dell'Associazione Aicast Imprese Italia, dell'Assimprese Area Metropolitana di Napoli e dell'Associazione Artigiani della Provincia di Napoli - Casartigiani;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto il decreto del Presidente del 12/4/2023 n. 688, ex art. 56 cod. proc. amm.;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 il dott. G E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che, con il decreto cautelare monocratico, è stata sospesa l’efficacia degli atti impugnati, limitatamente alla previsione dell’obbligo, a carico delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e delle associazioni dei consumatori, delle ulteriori dichiarazioni sostitutive di cui agli allegati modelli A1 e B1, per la determinazione del grado di rappresentatività ai fini della ripartizione dei seggi del Consiglio Camerale per il quinquennio 2023-2028;

Ritenuto che va confermata in sede collegiale la decisione monocratica, sembrando sussistenti profili di probabile fondatezza della censura sollevata sul punto, atteso che il D.M. 4/8/2011 n. 156, emanato in attuazione della legge 29 dicembre 1993, n. 580, disciplina le “Procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni imprenditoriali”, richiedendo la presentazione degli allegati modelli A e B, che sembrano offrire tutti gli elementi utili e necessari per determinare il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale, non mostrandosi all’esame della fase cautelare ravvisabile il potere della Camera di Commercio di modificare o integrare le dichiarazioni richieste;

Ritenuto che è altresì apprezzabile il danno, con connotati di gravità e irreparabilità, che deriva alla parte ricorrente dalle ulteriori prescrizioni dettate dalla Camera di Commercio, il cui mantenimento parrebbe allo stato incidere negativamente e in maniera irreversibile sulla possibilità di partecipare al prosieguo della procedura;

Ritenuto, viceversa, che non sembra sussistere il requisito del fumus boni juris , quanto alle censure rivolte al vademecum e al disciplinare che regola la procedura per l’accesso ai dati e per l’esecuzione dei controlli sulle autocertificazioni, apparendo all’esame della fase cautelare che esso non si discosti dalla richiamata disciplina regolamentare, che rimette alla Camera di Commercio il compito di verifica sulle dichiarazioni e sulla certificazione prodotta (come traspare dalla circolare ministeriale del 7/3/2014 prot. n. 39517), senza che le regole introdotte dal disciplinare censurato appaiano esorbitanti dalle necessità correlate all’esigenza di un compiuto accertamento;

Ritenuto in conclusione che va accolta la domanda cautelare, limitatamente alla previsione delle ulteriori dichiarazioni sostitutive di cui agli allegati A1 e B1, ed in tali termini va sospesa l’efficacia degli atti impugnati;

Ritenuto equo compensare le spese della fase cautelare tra le parti costituite, dichiarandole irripetibili nei confronti delle altre parti evocate in giudizio, fissando per la trattazione nel merito l’udienza pubblica dell’11 ottobre 2023;

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