TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-03-15, n. 202405261
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Testo completo
Pubblicato il 15/03/2024
N. 05261/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03272/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3272 del 2014, proposto da
Società Satap Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M A, U G, con domicilio eletto presso lo studio M A in Roma, via Udine, 6;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Decreto n. 491 del 31.12.2013 con il quale, con riferimento all'Autostrada A2 l Torino-Alessandria-Piacenza, è stato disposto l'aggiornamento tariffario applicabile dalla concessionaria autostradale della ricorrente nella misura dell'1,66 per cento;
per la declaratoria dell'illegittimità della mancata approvazione del piano economico finanziario aggiornato presentato da SATAP S.p.A. in data 27 giugno 2013 e la condanna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'approvazione del
medesimo piano economico finanziario ovvero al loro obbligo di provvedere nonché all'approvazione del conseguente adeguamento tariffario per l'anno 2014 nella misura del 16,14 per cento;
E per la condanna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in via solidale, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla Società ricorrente per esserle stato precluso di applicare l'incremento tariffario come dovuto per legge, per convenzione di concessione nonché in forza del Decreto Interministeriale n. 142 del 9.4.2 sull'Autostrada A2 l Torino-Alessandria-Piacenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 gennaio 2024, tenutasi mediante collegamento da remoto Microsoft Teams, la dott.ssa R L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto la società S.A.T.A.P. S.p.A. (Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza), in qualità di concessionaria del tronco autostradale A21, ha impugnato il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 491 del 31.12.2013 con il quale è stato disposto si è determinato l'aggiornamento tariffario applicabile alla Concessionaria Autostrada Torino - Alessandria - Piacenza SATAP S.p.A. - Tronco A21, per l'anno 2014 nella misura dell' 1,66 per cento, oltre che ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale; ha, inoltre, chiesto l’accertamento del diritto ad ottenere l'adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio e la condanna delle Amministrazioni intimate a provvedere alla determinazione dell'adeguamento tariffario dovuto, nonché al risarcimento del danno derivante dalla mancata percezione delle tariffe dovute.
La ricorrente espone, a tal fine, di essere concessionaria dell'Autostrada A21 Torino - Alessandria – Piacenza in forza della convenzione unica sottoscritta con l’ANAS S.p.A. in data 10.10.2007 (doc. 3 allegato al ricorso) e divenuta efficace 1'8.6.2008 ex art. 8 duodecies del DL n. 59 dell'8.4.2008, convertito con modificazioni nella legge n. 101 del 6.6.2008.
A decorrere dall' 1.10.2012 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è subentrato ad ANAS S.p.A. nella funzione di concedente nel rapporto concessorio di che trattasi (e di tutti gli altri rapporti concessori autostradali precedentemente in capo ad ANAS S.p.A.)
Non essendo intervenuta 31 dicembre 2012. approvazione dell'aggiornamento del piano economico finanziario (pur presentato da SATAP S.p.A. nel termine previsto dalla convenzione - art. 11.9 - doc. 3 allegato al ricorso) il concessionario ha comunque presentato (come previsto dalla convenzione - art. 18.7 - e dall'art. 21 del DL n. 355 del 2003) l'aggiornamento tariffario per l'anno 2013, primo anno del secondo periodo regolatorio, quantificandolo nella misura del 9,92 per cento
Con il decreto interministeriale n. 504 del 31.12.2012 l'adeguamento tariffario da applicare per l'anno 2013 è stato "sospeso", "non essendo stato perfezionato il procedimento di aggiornamento quinquennale del piano economico finanziario secondo le disposizioni della Delibera 391/2007".
Nel marzo 2007, il CIPE ha adottato la Delibera 27/2013 che ha esplicitato le modalità di applicazione dell'adeguamento tariffario nel primo anno del nuovo periodo regolatorio e previsto che gli aggiornamenti quinquennali dei piani economico finanziari delle concessionarie autostradali dovessero essere approvati "entro il 30 giugno del primo esercizio del nuovo periodo regolatorio" e - quindi - per SATAP S.p.A. entro il 30.6.2013. E’ stato, quindi, adottato il decreto interministeriale n. 142 del 9.4.2013 (doc. 9 allegato al ricorso) con il quale:
a) è stato approvato per l'anno 2013 l'adeguamento tariffario nella misura del 9 ,92 per cento (quella già in origine indicata dal concessionario);
b) è stato disposto che l'aggiornamento del piano economico finanziario della concessione dovesse essere approvato entro il 30.6.2013;
c) che il "recupero conseguente alla sospensione dell'adeguamento tariffario per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2013 e la data di applicazione del!' aggiornamento tariffario" [il 9.4.2013] doveva essere effettuato "a partire dagli adeguamenti tariffari per l'anno 2014" e sarebbe stato inserito nel piano economico finanziario aggiornato.
Il concessionario ha tempestivamente presentato l'aggiornamento del piano economico finanziario per il quinquennio 2013 – 2017. (doc. 5 allegato al ricorso).
In data 14.10.2013 la presentato una proposta (doc. 4) con cui:
a) ha comunicato l'aggiornamento tariffario ad esso spettante ai sensi del piano economico finanziario aggiornato da tempo presentato (ma non an cora approvato) pari al 16,14 per cento;
b) solo per mero scrupolo (e per evitare che venissero assunti ulteriori inopinati provvedimenti del tutto sospensivi dell'adeguamento dovuto) ha ipotizzato che in assenza dell'approvazione del piano economico tariffario l'adeguamento provvisoriamente da riconoscere avrebbe dovuto essere almeno pari all' 1,66 per cento.
In data 30.12.2013 l’Amministrazione ha richiesto al concessionario stesso di rimodulare il piano
medesimo per limitare l'incremento tariffario inequivocabilmente ad esso spettante per l'anno 2014 (il 16,14 per cento) mediante la previsione di un indennizzo ai sensi dell'art. 5 della convenzione unica. Il concessionario si è dichiarato disponibile a considerare tale soluzione ed ha pertanto rielaborato immediatamente il piano e lo ha trasmesso al concedente (doc. 6) unitamente all'Atto Aggiuntivo per la sua contrattualizzazione, esplicitando peraltro, che:
(i) il PEF Aggiornato costituiva unica corretta applicazione delle previsioni della Convenzione Unica e delle Delibere CJPE n. 3912007