TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-05-22, n. 201500418
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Testo completo
N. 00418/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00156/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 156 del 2014, proposto da:
B.R. e O.C. in proprio e in rappresentanza del figlio minore, rappresentati e difesi dagli avv. Alberto Guariso, Livio Neri, Francesca Borsa, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, Via della Loggia, 24;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita e della Ricerca, non costituito;
nei confronti di
-OMISSIS-, non costituito;
per l'annullamento
- del provvedimento dell'U.S.R. con il quale l'Amministrazione convenuta ha riconosciuto, per l'anno scolastico 2013-2014, n. 13 ore di sostegno scolastico settimanali nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
e per
- l’accertamento del diritto all'assegnazione di 24 ore settimanali di sostegno scolastico a minore;
- il risarcimento del danno subito per il mancato riconoscimento del corretto numero di ore di sostegno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2015 il dott. Tommaso Capitanio e udito per i ricorrenti l’avv. Francesca Borsa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli odierni ricorrenti, nella spiegata qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore, agiscono in questa sede per conseguire:
- l’annullamento del provvedimento con cui l’USR Marche ha assegnato alla predetta minore un numero di ore settimanali di sostegno inferiore a quanto risulta dal PEI (13 anziché 20);
- la condanna dell’amministrazione scolastica al risarcimento dei danni che tale provvedimento ha cagionato alla minore ed alla sua famiglia.
2. Con ordinanza n. 136/2014 è stata accolta la domanda cautelare ed è stata fissata per il 16 aprile 2015 l’udienza di trattazione del merito.
3. Le domande proposte meritano entrambe accoglimento, nei limiti che si vanno ad indicare.
Prima di passare alla trattazione del ricorso, è necessario ribadire la sussistenza della giurisdizione amministrativa a conoscere della presente controversia, e ciò alla luce della nota ordinanza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 25011/2014, che in vicenda analoga (ma non perfettamente coincidente) ha invece affermato la giurisdizione dell’A.G.O., sul presupposto che nella specie verrebbe in evidenza un comportamento discriminatorio ai sensi della L. n. 67/2006.
Per ragioni di sinteticità, il Collegio ritiene sufficiente richiamare recenti sentenze del giudice amministrativo di primo grado che, in contrasto con le SS.UU., hanno ribadito il consolidato orientamento per cui le controversie inerenti la mancata assegnazione di ore di sostegno agli