TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 2014-08-04, n. 201401141

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 2014-08-04, n. 201401141
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201401141
Data del deposito : 4 agosto 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01017/2014 REG.RIC.

N. 01141/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01017/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1017 del 2014, proposto da:


Societa' Cooperativa di Produzione Lavoro Lav.I.T., rappresentato e difeso dall'avv. A Z, con domicilio eletto presso Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;


contro

Azienda Ulss N. 13 Mirano, rappresentato e difeso dagli avv. G F, Stefano Mirate, con domicilio eletto presso Gianpaolo Fortunati in Venezia-Mestre, via Einaudi, 15;

per l'annullamento

del verbale della Commissione giudicatrice relativo alla seduta del 9.6.2014, nella parte in cui è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla gara per l'affidamento del servizio di lavanolo per la ULSS. intimata;
della comunicazione dell'esclusione dalla gara trasmessa alla ricorrente in data 11.6.2014;
del verbale della Commissione giudicatrice;
del provvedimento d iaggiudicazione provvisoria e del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara, ove già adottati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Ulss N. 13 Mirano;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2014 la dott.ssa S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che, ai fini del decidere la domanda cautelare avverso il provvedimento di esclusione adottato dalla Commissione Giudicatrice, è necessario acquisire i seguenti chiarimenti sull’inidoneità della campionatura dalla società ricorrente;

in particolare, nel verbale del 9 giugno 2014, si evidenzia che l’esclusione è stata motivata dal fatto che la campionatura “era stata presentata in cartoni, all’interno dei quali erano contenuti sacchi di polietilene chiusi con nastro adesivo;
la Commissione evidenziava allora che la chiusura con nastro adesivo lasciava aperto il contenitore per diversi centimetri” e che tale modalità contrastava con l’art.11 del capitolato speciale secondo cui il suddetto materiale doveva essere presentato, a pena di esclusione, “all’interno di armadi o ceste da trasporto idonee, sigillate, sui quali … risulti la scritta ….”.

Ciò premesso è necessario:

a) specificare l’estensione del “sistema di barriera sterile” prescritto dal capitolato e come dovrebbe interagire con il “confezionamento primario”, specificando che cosa venga aperto in camera operatoria;

b) precisare le caratteristiche di chiusura dei “cartoni” (contenitori) inviati dalla società ricorrente e il contenuto degli stessi;

c) descrivere il “confezionamento primario” utilizzato dalla società ricorrente,

d) precisare cosa contenessero i “sacchi di polietilene” inviati dalla ditta ricorrente e ove fosse apposta la “chiusura con nastro adesivo”.

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