TAR Catania, sez. IV, sentenza 2017-04-24, n. 201700867
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Pubblicato il 24/04/2017
N. 00867/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01450/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1450 del 2016, proposto da:
A P e A V, rappresentati e difesi dall'avvocato Rifici Renato C.F. RFCRNT59S12G377V, domiciliato ex lege presso la Segreteria del TAR Catania in Catania, via Milano 42a;
contro
Cas - Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Pustorino Domenico C.F. PSTDNC44A02F158E, ma formalmente non costituito in giudizio;
Ifg Tettamanti S.p.A. in Liquidazione e in Concordato Preventivo, non costituita in giudizio;
A.N.A.S. S.p.A. - Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliato in via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Patti n. 355/04;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’A.N.A.S. S.p.A. - Roma;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2017 il dott. G G R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I Sig.ri A P e A V vedevano condannati in solido il Consorzio Autostrade Siciliane e la società IFG Tettamanti s.p.a. in liquidazione e concordato preventivo alla messa in sicurezza a al risarcimento dei danni causati agli immobili di cui essi erano proprietari, in relazione ai lavori che erano stati intrapresi per la realizzazione di uno svincolo sul tratto autostradale Palermo – Messina e di una bretella di collegamento con il Comune di Patti, ed in base a sentenza del Tribunale Civile di Patti n. 355/04 confermata in secondo grado dalla sentenza n. 456/011 della II Sezione Civile della Corte d’Appello di Messina
Successivamente la società IFG Tettamanti s.p.a. veniva ammessa ad un concordato preventivo, in forza del quale essa assumeva l’obbligo di soddisfare i propri creditori nella misura del 60% delle somme risultanti a proprio debito.
In conseguenza di ciò i Sig.ri A P e A V, stante la ottenuta condanna in solido della predetta società e del Consorzio Autostrade Siciliane, e della mancanza di effetti esterni del concordato preventivo sopra menzionato nei confronti dei soggetti coobbligati a norma del secondo comma dell’art. 184 L. Fall., agivano per ottenere il pagamento del residuo 40% delle somme posta a carico dei debitori in solido da parte del Consorzio Autostrade Siciliane, (anche) nei cui confronti, dopo il rigetto del proposto appello, era divenuta definitiva la sentenza del Tribunale Civile di Patti n. 355/04.
Malgrado la notifica della n. 456/011 della II Sezione Civile della Corte d’Appello di Messina in data 09/11/2011, perdurando l’inadempimento del Consorzio Autostrade Siciliane in relazione all’importo indicato nel paragrafo precedente, i Sig.ri A P e A V si vedevano costretti ad evocarla in giudizio, ciascuno per la propria parte, in sede di ottemperanza con ricorso notificato il 23/07/2016 e suo successivo deposito presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 28/07/2015.
L’Amministrazione intimata non si costituiva in giudizio.
Il giorno 12/01/2017 aveva luogo la camera di consiglio fissata per l’esame del ricorso in epigrafe, con rimessione dello stesso in decisione.
Preliminarmente, il Collegio ritiene esser stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dall’avvenuta notificazione del titolo esecutivo (qui in data 09/11/2011) previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e ss. modifiche, in quanto la notifica dell’atto introduttivo del giudizio è avvenuta il 23/07/2014, dopo più di quattro anni dall’avvenuta notifica con formula esecutiva della sentenza n. 1288/2010 del TAR Catania.
Nel merito, la pretesa esercitata dai ricorrenti non trova ostacolo nella sopravvenuta ammissione a concordato preventivo di uno dei debitori in solido, e più in particolare della società IFG Tettamanti s.p.a.. Ciò infatti non determina una riduzione dell’importo del credito esigibile con effetti erga omnes , ma – con una disciplina che trova perfetto riscontro, al di fuori delle procedure concorsuali, in quella prevista per la transazione nell’ipotesi di obbligazioni solidali dall’art. 1304 c.c. – esclusivamente nei confronti del singolo soggetto fra i più obbligati in solido cui si imputi, così come nel caso di specie, il risultato di un procedimento che si svolge per la rinegoziazione del debito sotto il controllo dell’autorità giudiziaria (ovvero, nel caso di cui all’art. 1304 c.c., che sia anch’egli parte del negozio transattivo successivamente concluso, o che abbia comunque manifestato la volontà di voler profittare dell’accordo concluso dal creditore con un altro dei debitori in solido).
Il Collegio di conseguenza condanna il Consorzio Siciliano Autostrade al pagamento nella misura del 40% degli importi appresso indicati:
Euro 56.810,25, incrementati nella misura degli interessi legali sino al soddisfo;
Euro 48.237,07, incrementati nella misura degli interessi legali sino al soddisfo.
Euro 22.177,90, incrementati nella misura degli interessi legali dalla data di deposito in segreteria del ricorso che ha dato al presente giudizio sino al soddisfo.
Fissa, quale termine ultimo per la effettuazione dell’ordinato pagamento, quello di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;provvedendo sin d’ora a nominare quale commissario ad acta, affinchè provveda entro il termine dei successivi 60 giorni nell’ipotesi di mancato rispetto del termine fissato in precedenza, il Dirigente Generale dell’Assessorato Infrastrutture e Trasporti della Regione Siciliana, con possibilità per lo stesso di affidare ad altro funzionario di posizione apicale assegnato al medesimo ufficio il relativo incarico.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo quanto esposto all’interno del dispositivo, tenuto conto della sostanziale estraneità al presente giudizio della pur intimata A.N.A.S. s.p.a..